IL TRUST:

STRUMENTO DI GESTIONE PATRIMONIALE

PER LE IMPRESE E LE FAMIGLIE

Nato nei Paesi di Common Law e accolto nel nostro paese con la ratifica della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, il TRUST si sta sempre più affermando come valido strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale, non solo per le imprese, ma anche per le famiglie.

Il TRUST, in breve, consente al disponente o settlor di vincolare uno o più beni (c.d. “TRUST fund”) per la realizzazione di interessi prestabiliti od anche a vantaggio di taluni beneficiari.

Con la istituzione del TRUST il disponente (settlor – proprietario dei beni) si spossessa dei beni e li attribuisce in proprietà ad un gestore (trustee) il quale assume l’obbligo di amministrarli secondo quanto previsto dall’accordo di TRUST (deed of trust) nell’interesse del beneficiario individuato dallo stesso disponente. Questi, inoltre, può garantirsi un controllo più pregnante sull’operato del trustee nominando un protector, persona fisica o giuridica di fiducia del settlor con il compito di vigilare e verificare che le indicazioni contenute nell’atto istitutivo del TRUST siano rispettate.

I beni in TRUST, non possono essere aggrediti dai creditori del settlor (poiché i beni non sono più di sua proprietà) né dai creditori del trustee (perché i beni che questi amministra sono segregati in trust) né dai creditori dei beneficiari, salvo il caso di azione revocatoria.

Il TRUST è un istituto che permette il perseguimento di molteplici finalità come trasferimenti immobiliari, successioni, rapporti coniugali, liquidazioni societarie ecc.

Inoltre nel TRUST possono essere conferiti beni di qualsiasi natura.

Il regime fiscale applicabile al TRUST va valutato caso per caso, tenendo conto del contenuto del negozio risultante dalla legge regolatrice del TRUST e delle clausole contrattuali recate (si veda, in tal senso, l’esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni nelle ipotesi di TRUST istituiti per il passaggio generazionale dell’impresa) e comunque oltre all’imposizione diretta si applicano l’imposta di registro, le imposte sulle successioni e donazioni e le ipo-catastali, quando gli atti dispositivi hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Il TRUST come soggetto passivo di imposta, deve dotarsi di codice fiscale o partita Iva e presentare la dichiarazione dei redditi.

I redditi derivanti dai beni conferiti in TRUST sono tassabili in capo ai beneficiari in caso di TRUST “trasparente”, oppure in capo al TRUST stesso in caso di TRUST “opaco”.

In tale contesto normativo è evidente la necessità di affidarsi ad esperti nella consulenza tributaria, legale e amministrativa, i quali costituiscono una variabile fondamentale nella pianificazione patrimoniale.

Di seguito alcune applicazioni pratiche del TRUST:

• Amministrazione e protezione del patrimonio familiare.

• Gestione separata di una parte di patrimonio mobiliare.

• Gestione di valori mobiliari mediante il conferimento della liquidità in

TRUST e consentire l’acquisto di immobili, di quote di fondi comuni, di quote societarie o la costituzione di società da affidare in gestione al trustee.

• Tutela di minori ed incapaci.

• Costituzione di patrimoni di scopo.

• Pianificazione della successione aziendale.

• Raggruppamento di pacchetti azionari di diversi gruppi proprietari per

l’esercizio del voto in assemblea più compatto e affidabile di un sindacato di voto.

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