Attraverso la domanda di certificazione si chiede che la pubblica amministrazione certifichi, entro 60 giorni , che l’impresa ha un diritto certo, liquido ed esigibile verso lo Stato.
Il decreto 22/5/2012 G.U. n. 143 del 21/6/2012 disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese. Disciplina inoltre le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
Ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito delle relative disponibilità.
Il decreto favorisce la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell’anticipazione su crediti.
Inoltre l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, prevede l’adozione di diverse misure, tra le quali la possibilità che su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. (V. Circ. esplicativa Rag. Gen. Stato del 21.6.2012 n. 21)