Nato nei Paesi di Common Law e ratificato nel nostro paese con la convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, il TRUST si è rivelato un valido strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale, non solo per le imprese, ma anche per le famiglie.
Il TRUST, in breve, consente al disponente o settlor di vincolare uno o più beni (c.d. “TRUST fund”) per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico a vantaggio di taluni beneficiari o per la realizzazione di uno scopo.
Con l’istituzione del TRUST il disponente (settlor – proprietario dei beni) si spossessa dei beni e li attribuisce in proprietà ad un gestore – fiduciario (trustee) il quale assume l’obbligo di amministrarli secondo quanto previsto nell’atto di TRUST (deed of trust) nell’interesse del beneficiario individuato dallo stesso disponente o per larealizzazione di uno scopo. Il disponente, inoltre, può garantirsi un controllo più pregnante sull’operato del trustee nominando un protector, persona fisica o giuridica di fiducia del disponente con il compito di vigilare e verificare che le indicazioni contenute nell’atto istitutivo del TRUST siano rispettate.
EFFETTO PROTETTIVO DEL TRUST
L’effetto principale del trust, ai sensi dell’art. 11 (comma 2 e 3) della Convenzione dell’Aja, è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, deltrustee o del/i beneficiario/i, salva la sussistenza di situazioni patologiche.
I beni trasferiti in trust escono definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entra a far parte del patrimonio del trustee, e non è quindi soggetto alle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso.
Nell’ampia categoria del trust si è soliti distinguere la figura del trust discrezionale (in inglese “discretionaty trust”), caratterizzata principalmente dall’ampio potere riservato al trustee, il quale nella piena discrezionalità, ma in adempimento degli obblighi fiduciari sullo stesso gravanti, gestisce il TRUST fund per l’attuazione dello scopo affidatogli ovvero nell’interesse di uno o più beneficiari.
I beni in TRUST, non possono essere aggrediti dai creditori del settlor perché non sono più di sua proprietà, né dai creditori del trustee, perché i beni che questi amministra sono segregati in trust, né dai creditori dei beneficiari, salvo il caso di azione revocatoria.
Il TRUST è un istituto che permette il perseguimento di molteplici finalità quali trasferimenti immobiliari a scopo di garanzia, la pianificazione della propria successione, nel rispetto delle norme poste a tutela dei legittimari, la gestione dei rapporti coniugali, le liquidazioni societarie, la creazione di vincoli su determinati beni al fine di garantire la riuscita di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione aziendale o di un semplice concordato stragiudiziale ecc.
Inoltre nel TRUST possono essere conferiti beni di qualsiasi natura, a differenza del fondo patrimoniale, istituto molto diffuso nella prassi per il perseguimento di strategie volte alla protezione dei beni della famiglia, ma risultato nella pratica inefficace per il raggiungimento degli scopi per il quale è stato costituito.
Il TRUST è applicato con successo sia nel momento che precede la procedura di separazione o divorzio, sia nel successivo momento quale strumento di garanzia dell’obbligo di mantenimento di un coniuge attribuito a carico dell’altro dal giudice o frutto di accordo tra le parti.
Il TRUST può essere utilizzato in alternativa o congiuntamente al Patto di Famiglia per programmare il passaggio generazionale:
1. per assicurare continuità di gestione nell’impresa;
2. per saggiare prima del trasferimento le qualità del beneficiario assegnatario;
3. per regolare il passaggio dei beni, magari gradualmente, secondo regole di governance che consentano una procedimentalizzazione del passaggio del timone.
Il passaggio generazionale in azienda e nel patrimonio familiare, comunque, anche nei casi in cui può sembrare semplice, deve essere affrontato per tempo e pianificato in modo obiettivo.
Il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768 bis sscod. civ., non consente, a differenza del trust, di per sé, di saggiare prima del trasferimento le qualità del beneficiario designato per la conduzione dell’azienda o comunque di regolare il passaggio dei beni in modo graduale, secondo regole di governance che consentano una procedimentalizzazione del passaggio stesso.
Il regime fiscale applicabile al TRUST va valutato caso per caso, tenendo conto del contenuto del negozio risultante dalla legge regolatrice del TRUST e delle clausole contrattuali recate (si veda, in tal senso, l’esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni nelle ipotesi di TRUST istituiti per il passaggio generazionale dell’impresa) e comunque oltre all’imposizione diretta si applicano l’imposta di registro, le imposte sulle successioni e donazioni e le ipo-catastali, quando gli atti dispositivi hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Il TRUST come soggetto passivo di imposta, deve dotarsi di codice fiscale o partita Iva e presentare la dichiarazione dei redditi.
I redditi derivanti dai beni conferiti in TRUST sono tassabili in capo ai beneficiari in caso di TRUST “trasparente”, oppure in capo al TRUST stesso in caso di TRUST “opaco”.
Per determinare il costo di istituzione di un trust occorre considerare i costi notarili per la rogazione dell’atto istitutivo e di trasferimento dei beni, nonché i costi del professionista incaricato della consulenza volta alla ricerca della formazione dell’atto istitutivo più adatto alle esigenze della clientela.
La Corporate Advisors,con la consulenza delloStudio Giuliano e Di Gravio, attraverso il Dipartimento“Protezione del Patrimonio”,coordinato dall’avv. Massimo Giuliano, nel soddisfare eventuali esigenze di protezione patrimoniale e di regolamentazione successoria, individuerà lo strumento giuridico più opportuno e adatto alle esigenze rappresentate da ciascun Cliente, in modo da raggiungere gli obiettivi specifici, nel modo più efficace possibile.