Cassazione Civile, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5541

In materia di contratto di locazione, l’obbligo di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto o desumibile da altre circostanze e l’obbligo di rispondere della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione consentono al locatore di agire nel corso del rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato, che, in caso di inosservanza, legittima l’azione di risoluzione del contratto.

Sulla scorta di questo principio la S.C. ha, nella fattispecie, confermato la sentenza impugnata con cui era stata rilevata la sussistenza dell’abusivo godimento dell’immobile locato da parte del conduttore che aveva proceduto, senza il consenso della locatrice-proprietaria, all’esecuzione di apprezzabili lavori che avevano causato un mutamento non autorizzato del suddetto immobile in grado di incidere sullo stesso equilibrio contrattuale.

A quest’ultimo proposito si è ricordato che, in tema di miglioramenti ed addizioni all’immobile apportate dal conduttore, la manifestazione di consenso del locatore, di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., non può desumersi da un suo comportamento di mera tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara e non equivoca espressione di volontà, da cui possa desumersi la esplicita approvazione delle innovazioni medesime, così che non basta la mera consapevolezza, o la mancata opposizione del locatore riguardo alle stesse, mentre è sufficiente una manifestazione tacita mediante fatti concludenti ed un contegno incompatibile con un proposito contrario.

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