L’art. 12 co. 11 della c.d. “manovra correttiva” ( DL 31.5.2010 n. 78 ) stabilisce che l’art. 1 co. 208 della L. 23.12.96 n. 662 va interpretato nel senso che le attività autonome sono quelle esercitate in forma d’impresa dagli artigiani, dai commercianti e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti Gestioni dell’INPS; per queste opera il principio dell’iscrizione alla sola Gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente ivi previsto; restano, invece, esclusi dall’applicazione di tale principio i rapporti di lavoro per i quali sia obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 come collaboratori coordinati e continuativi quali ad esempio gli amministratori di società, i lavoratori a progetto.
Il legislatore risolve in via definitiva in questo modo, mediante una norma di interpretazione autentica, la controversa questione dell’individuazione degli obblighi contributivi facenti capo ai soci lavoratori e al contempo amministratori di srl commerciali i, discostandosi dall’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 12.2.2010 n. 3240 e recependo la prassi seguita dall’INPS.
Il DL 78/2010 esclude espressamente le attività lavorative soggette a contribuzione alla Gestione separata dal novero delle attività autonome per le quali l’art. 1 co. 208 della L. 662/96 prevede il giudizio di prevalenza che sono identificate nelle attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Di conseguenza il socio lavoratore di srl commerciale che percepisce anche emolumenti per l’attività di amministratore può risultare iscritto esclusivamente alla Gestione separata in relazione all’incarico amministrativo soltanto nel caso in cui l’attività svolta nel settore commerciale non sia abituale e prevalente e, quindi, non sussistano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti; qualora, invece, l’attività commerciale presenti i caratteri dell’abitualità e della prevalenza (e, quindi, sussistano i requisiti per l’iscrizione nella Gestione commercianti), deve, invece, iscriversi e provvedere al versamento dei contributi sulle relative quote di reddito sia alla Gestione commercianti che alla Gestione separata.
L’art. 12 co. 11 del DL 78/2010 costituisce una norma di interpretazione autentica che ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti in essere e agli eventuali giudizi pendenti. Sarà quindi opportuno provvedere alla “regolarizzazione” di eventuali inadempienze contributive relative a periodi pregressi.
A tale proposito si può ritenere che, nelle ipotesi in esame, può trovare applicazione l’art. 116 co. 15 della L. 23.12.2000 n. 388, il quale prevede che l’INPS possa disporre la riduzione fino alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili previste per il mancato o ritardato pagamento di contributi, denunciati e/o riconosciuti unilateralmente ovvero accertati dagli uffici, su domanda dell’interessato e fermo restandone l’integrale pagamento, qualora sia possibile dimostrare che l’inadempimento sia stato causato da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, connesse a contrastanti ovvero diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sopravvenuti.