Con la circ. 23.12.2009 n. 56, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento delle ritenute subite da parte delle società ed associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e cioè associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (c.d. studi associati); società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice); società equiparate (società di armamento e società di fatto); imprese familiari.
In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare le ritenute che residuano dopo lo scomputo dall’IRPEF dovuta dai soci o associati per compensare i debiti propri della società o associazione.