Con la Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010, e successivamente con la Risoluzione n. 86/E del 20 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione delle agevolazioni “prima casa” nei casi particolari di seguito esposti in una tabella riassuntiva.
recenti chiarimenti sui benefici “prima casa” |
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“PRIMA CASA” |
Per “prima casa” si intende il primo immobile acquistato, ad uso abitativo, ubicato nel Comune all’interno del quale il soggetto acquirente ha la propria residenza o dove intende trasferirla entro il termine di 18 mesi dalla stipula dell’atto di compravendita. |
BENEFICI “PRIMA CASA” |
L’acquisto di un immobile con i benefici “prima casa” richiede la sussistenza dei seguenti requisiti( 1):
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ACQUISTO DI PERTINENZA DI UN IMMOBILE PER IL QUALE NON SI E’ FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI (Circolare n. 31/E/2010) |
Le agevolazioni “prima casa” spettano anche con riferimento all’acquisto delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (box o posti auto pertinenziali) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) destinate a costituire pertinenza della casa di abitazione, anche nel caso in cui detta abitazione sia stata acquistata senza beneficiare delle agevolazioni in esame, in quanto non vigenti al momento dell’acquisto. |
ACQUISTO DI UN NUOVO IMMOBILE PER AMPLIARE L’ABITAZIONE PER LA QUALE NON SI E’ FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI (Circolare n. 31/E/2010) |
I benefici “prima casa” sono riconosciuti anche nell’ipotesi in cui il contribuente intenda comprare un immobile per ampliare l’abitazione acquistata senza l’applicazione del regime di favore, per difetto dei requisiti di legge al momento del rogito. La circolare ricorda che le agevolazioni “prima casa” possono riguardare anche l’acquisto:
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VENDITA INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE (Circolare n. 31/E/2010) |
L’art. 1 della nota II-bis della Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986 prevede la decadenza dal regime agevolato in caso di vendita dell’immobile prima che sia decorso un quinquennio dal suo acquisto. Tuttavia, come chiarito con la Circolare n. 31/E/2010, la perdita dei benefici può essere evitata acquistando, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Al fine del mantenimento dei benefici “prima casa”, a questo proposito, rileva anche l’acquisto dell’abitazione principale in uno Stato estero, sempreché sussista la necessaria cooperazione amministrativa con lo Stato estero tale da permettere la verifica dell’effettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale. |
ACQUISTO AGEVOLATO PRIMA DEL MATRIMONIO E L’ACQUISTO DI UN’ALTRA ABITAZIONE DOPO IL MATRIMONIO (Risoluzione n. 86/E/2010(3)) |
Il contribuente che abita in un immobile acquistato dall’altro coniuge prima del matrimonio con il beneficio “prima casa”, può acquistare una seconda abitazione, usufruendo delle agevolazioni fiscali solo per la quota di sua titolarità, sempreché sussistano le condizioni previste per la legge. |
[1] Nota II-bis all’art. 1, Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/1986.
[2]Secondo i requisiti previsti con il D.M. del 2 agosto 1969.
[3] Tale risoluzione è stato oggetto di un commento Fiscoetasse: CdF Risoluzione 86/E/2010 “L’inagibilità raddoppia il beneficio “prima casa”.