Società di capitali DL Liberalizzazioni (DL 24.1.2012 n. 1)
L’art. 3 del DL 1/2012 (pubblicato nel S.O. n. 18 alla G.U. 24.1.2012 n. 19) ha introdotto una nuova tipologia societaria, lasocietà semplificata a responsabilità limitata (nuovo art. 2463-bis c.c.).
Requisiti soggettivi
Alla srl semplificata possono accedere solo le persone fisiche al di sotto dei 35 anni alla data di costituzione.
Per la perdita del requisito di età, l’art. 2463-bis c.c. distingue due ipotesi:
• nel caso riguardi un solo socio, l’assemblea, convocata dagli amministratori senza indugio, può deliberare la trasformazione della società o il socio è escluso di diritto;
• nel caso riguardi tutti i soci, di nuovo nella scelta dell’assemblea vi è la delibera di trasformazione della società, altrimenti la società si scioglie.
Atto costitutivo
La società può essere costituita per contratto o atto unilaterale.
L’atto costitutivo (oltre che il verbale relativo alle modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e l’atto di trasferimento delle partecipazioni) va redatto con scrittura privata, con l’indicazione degli elementi che, in parte, l’art. 2463 c.c. già prescrive per le srl ordinarie. In particolare, però:
• la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società semplificata a responsabilità limitata”;
• l’ammontare del capitale sociale non deve essere inferiore alla somma di 1,00 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti devono essere fatti solo in denaro.
L’atto costitutivo va depositato entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Per l’iscrizione della società, basta una comunicazione a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria.
Decreto attuativo: chiarimenti delle Camere di Commercio
L’art. 3 co. 2 del DL 1/2012 ha previsto che sarà predisposto uno statuto standard con apposito decreto, che determinerà anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
Proprio all’emanazione del citato decreto sarebbe, nei fatti, condizionata la piena operatività della srl semplificata: come da informativa resa da alcune Camere di Commercio, fra cui quelle di Milano e Torino, fino a quel momento il Registro delle imprese non accetterà domande di iscrizione da parte di tali società. Le domande presentate prima, dunque, saranno rifiutate.