“È ammissibile la domanda di concordato preventivo che preveda una dilazione di 10 anni per il pagamento dei debiti tributari, posto che il D.M. Economia e Finanze del 6 novembre 2013, art. 3, comma 2, consente ai contribuenti in difficoltà di rateizzare fina a 120 rate il pagamento dei debiti tributari” Tribunale di Piacenza 22 settembre 2014.
Il concordato liquidatorio, ovvero diretto alla cessione degli asssets dell’impresa al fine di porre termine alla sua crisi, non può avere durata superiore a sei anni, in linea con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.; legge n. 89/2001) che fissa in tale lasso temporale il termine di durata massima delle liquidazioni concorsuali.Tribunale di Avezzano 22 ottobre 2014
Il Tribunale di Piacenza si è recentemente pronunciato in merito alla durata del concordato preventivo ex art. 160 l.f.
I tempi di adempimento relativi al concordato, infatti, non sono previsti da nessuna norma, sollevando problematiche legate alla sussistenza di quanto previsto all’art. 161, comma 2, lettera c, l.f. in riferimento al contenuto del piano che il debitore deve presentare alla massa dei creditori. Nel decreto di ammissione ad una procedura di concordato preventivo, il Tribunale di Piacenza risponde alla previsione, contenuta nel piano proposto dal debitore, di pagamento decennale dei debiti tributari. Il Giudice fa riferimento al D.M. Economia e Finanze del 6 novembre 2013, art. 3, comma 2, secondo il quale i debitori in difficoltà possono dilazionare il pagamento dei debiti tributari fino a 120 rate. Sulla base di tale previsione, si ritiene almeno in astratto di considerare congrua la dilazione richiesta dal debitore e di riscontrare la sinallagmaticità del concordato.
Il giudice, inoltre, specifica come risulti comunque opportuno rimettere la valutazione della convenienza ai creditori (in particolare alla Agenzia delle Entrate) e la fattibilità del piano al commissario giudiziale.
Questa pronuncia, come chiaramente specificato dal giudice di merito, è riferita alla durata dei soli debiti tributari. Non pare, dunque, contrastare con quanto asserito da molti Tribunali in materia di durata del concordato preventivo come, per esempio, nel caso di una recente decreto di ammissibilità del Tribunale di Avezzano.
Quest’ultimo ha considerato sotto il profilo dell’ inammissibilità la durata del concordato che, nel caso specifico, il piano indicava di sette anni.
La motivazione sottesa a tale pronuncia è da ricondursi alla prevalente giurisprudenza di merito e dottrina aziendalistica che considera un piano davvero realizzabile entro un arco temporale compreso tra i tre ed i cinque anni, salvo adeguate motivazioni e misure dirette a garantire rischi che possano compromettere l’attuazione del piano. Il Tribunale di Avezzano, in tal senso, richiama le “linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi” pubblicate da Università di Firenze – Assonime- CNDC e, inoltre, in assenza di adeguate garanzie finalizzate alla verifica degli elementi di rischio, considera la durata di sette anni in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, che fissa a sei anni il limite di durata massima delle liquidazioni concorsuali ( art. 111 Cost.; legge n. 89/2001).
In definitiva, quanto decretato dal tribunale di Piacenza specifica e chiarifica alcuni dubbi legati ai crediti tributari ed alla loro durata decennale in ambito di concordato preventivo; resta invece pacifico far riferimento alle linee guida della dottrina aziendalistica e della prevalente giurisprudenza di merito per quanto riguarda la durata del concordato preventivo, la quale può ragionevolmente essere ricondotta a 3-5 anni per il resto della massa creditoria. Interessante è il riferimento alla legge 89/2001 che il Tribunale di Avezzano effettua in materia di “ragionevole durata dei processi” e che fissa a 6 il limite di durata massima.
Maria Teresa Forlè
Studio Giuliano e Di Gravio