I provvedimenti impositivi devono essere notificati entro termini previsti a pena di decadenza, e ciò vale sia per gli avvisi di accertamento che per le cartelle di pagamento.

Il mancato rispetto dei termini comporta la nullità insanabile dell’atto.

La procedura impositiva è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali.

Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.

Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.

L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.

I termini decadenziali, come messo in evidenza, non possono essere interrotti, ma possono essere prorogati per effetto di disposizioni legislative: ad esempio, la constatazione di violazioni penali causa il raddoppio dei termini per gli accertamenti.

Occorre poi ricordare che, per effetto dell’art. 1 del DL 21.6.61 n. 498 convertito nella L. 28.7.61 n. 770, ove, con riferimento ad una Direzione provinciale, sia stato emanato un decreto di irregolare funzionamento, i termini rimangono sospesi durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell’ufficio.

Perfezionamento della notifica

In tutte le ipotesi in cui si applica un termine decadenziale, è necessario prestare attenzione al momento in cui la notifica si considera perfezionata nei confronti dell’ente impositore, siccome può accadere che, sebbene il contribuente riceva l’atto a termini “decaduti”, la norma che prevede la decadenza sia stata comunque rispettata.

E’ principio consolidato, infatti, che la notifica, quale che sia la sua forma, si perfeziona:

• per il notificante/ente impositore, con la consegna dell’atto all’agente notificatore;

• per il notificatario/contribuente, al momento della ricezione .

Quindi, se quest’ultimo riceve un atto impositivo a partire dall’1.1.2012, i cui termini scadono il 31.12.2011, il termine di decadenza è rispettato se il provvedimento è stato consegnato all’agente notificatore (messo comunale, ufficiale della riscossione) entro tale data.

Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli anni 2001-2011.

ANNO D’IMPOSTA

ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

TERMINE ORDINARIO

TERMINE PROROGATO AI SENSI DELLA L. 289/2002

TERMINE PROROGATO DAL DL 223/2006 (REATI)

TERMINE PROROGATO AI SENSI DELLA L. 289/2002 E DEL DL 223/2006[13]

2001

2002

31.12.2006

31.12.2008

31.12.2010

31.12.2012

2002

2003

31.12.2007

31.12.2009

31.12.2011

31.12.2013

2003

2004

31.12.2008

31.12.2012

2004

2005

31.12.2009

31.12.2013

2005

2006

31.12.2010

31.12.2014

2006

2007

31.12.2011

31.12.2015

2007

2008

31.12.2012

31.12.2016

2008

2009

31.12.2013

31.12.2017

2009

2010

31.12.2014

31.12.2018

2010

2011

31.12.2015

31.12.2019

2011

2012

31.12.2016

31.12.2020

CARTELLA DI PAGAMENTO INEFFICACE SE LA SOCIETÀ SI CANCELLA DAL REGISTRO IMPRESE

Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. trib., 03.11.2011, n. 22863

In tema di società di capitali, a far data dal 01.01.2004, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (…) da ciò istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione (…). Connaturato all’effetto estintivo, il venir meno, altresì, del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite (art. 2495, comma 2, cod. civ.), delle azioni dei creditori insoddisfatti (nella specie l’amministrazione erariale), e ferma restando l’eventuale responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa o, a fortiori, da dolo

Nei casi in cui la pretesa creditoria vantata dall’amministrazione finanziaria e consacrata in una cartella di pagamento sia fatta valere contro un soggetto passivo già estinto, si verifica pertanto, un difetto di legittimatio ad causam che inibisce in radice ogni ulteriore prosecuzione dell’azione con la conseguenza che, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti si determina l’estinzione irreversibile del soggetto passivo dell’obbligazione, circostanza che in sede di contenzioso, rappresenta vizio insanabile che deve condurre ad una pronuncia di declaratoria del merito determinandosi per l’effetto cessata materia del contendere.

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