Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 22.2.2011 n. 22, l’aliquota IVA del 4% (prevista dal n. 39 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), può trovare applicazione alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa”, al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Il caso di specie
Nel caso di specie, una cooperativa edilizia a proprietà divisa commissionava la costruzione di abitazioni “non di lusso” ad una società costruttrice. In corso di edificazione, il socio della cooperativa richiedeva alla medesima ditta appaltatrice alcuni interventi aggiuntivi migliorativi, sull’immobile abitativo destinato a divenire la sua prima casa. Egli concordava e gestiva direttamente con l’impresa appaltatrice l’esecuzione ed il pagamento delle opere extracapitolato richieste.
Applicazione dell’IVA al 4%
Nel caso di specie, secondo quanto chiarito dall’Agenzia, l’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, trova applicazione, non solo alle prestazioni rese dall’appaltatore nei confronti della cooperativa ed aventi ad oggetto la costruzione dell’immobile non di lusso, ma anche alle prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria (extracapitolato).
Inserimento delle migliorie nell’ambito della “costruzione”
Secondo l’Agenzia le prestazioni richieste dal socio alla società costruttrice non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia (per il quale l’aliquota del 4% non potrebbe applicarsi), in quanto l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato. Invece, esse si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e perseguono lo scopo di introdurre materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione. Pertanto – conclude l’Agenzia – tali prestazioni, in quanto relative alla costruzione dell’immobile ed operate nei confronti del socio persona fisica, possono usufruire dell’aliquota agevolata del 4%, a condizione che:
• il socio sia in possesso delle condizioni agevolative “prima casa”, definite dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 e renda le dichiarazioni richieste dalla legge;
• l’abitazione, dopo le “migliorie”, conservi le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2.8.69.