Con la circolare n. 29/2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per l’applicazione delle detrazioni introdotte o prorogate con il D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 90/2013.
Tali detrazioni o proroghe riguardano:
- interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- interventi per il recupero del patrimonio edilizio;
- l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
La novità maggiore, volta a favorire la ripresa economica, riguarda la possibilità di fruire di una detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, da calcolare su un ammontare complessivo di spesa non superiore ad € 10.000.
Tale agevolazione ulteriore è prevista per i contribuenti che beneficiano della detrazione, del 50%, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16-bis TUIR), intendendosi sia quelli di ristrutturazione edilizia in senso tecnico sia quelli di manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali e di parti comuni di edifici residenziali.
Tale detrazione, applicabile alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, e da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed ha ad oggetto i seguenti beni:
- mobili (es. letti, armadi, cassettiere, librerie, tavoli, sedie, divani, poltrone, materassi); sono esclusi dal novero dei beni agevolabili: porte, pavimenti, tende e tendaggi.
- grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonchè A per i forni, per le apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica (es. frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, stufe elettriche, forni a microonde, radiatori e ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento).
Per fruire di tali detrazioni, il pagamento dei beni acquistabili può avvenire mediante: bonifico bancario o postale, carta di credito o debito; non è consentito l’utilizzo di assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute devono essere, per espressa previsione legislativa, “documentate”, mediante allegazione delle fatture di acquisto e delle ricevute di pagamento relative.