Il codice del consumo subisce sostanziali modifiche relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali con la pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 21/2014 ( Decreto legislativo 21.02.2014 n° 21 , G.U. 11.03.2014) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/11/14G00034/sg

La direttiva 2011/83/UE sui Diritti dei consumatori è stata recepita con un decreto legislativo che, dopo le consultazioni con i diversi soggetti interessati, compreso il CNCU e dopo i pareri parlamentari, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio ed entrerà in vigore il prossimo 13 giugno.

La riforma del codice del consumo pone in essere alcune modifiche riguardanti il diritto di recesso per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.     Dal prossimo 13 giugno 2014 entreranno in vigore nuove norme volte a rafforzare la tutela del consumatore. Tra le novità previste dal legislatore, vi è:

–          L’obbligo di informativa precontrattuale: l’obbligo, cioè,  riguardante l’identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o del servizio, le modalità di pagamento, le garanzie a favore del consumatore;

–          L’obbligo di forma scritta e di linguaggio chiaramente comprensibile dall’acquirente;

–          Il diritto di ripensamento, cioè il consumatore, se correttamente informato dell’esistenza di tale diritto può, unilateralmente, entro 14 giorni e senza necessità di motivazione recedere dal contratto; se non correttamente informato il termine per ripensarci si allungherà a 12 mesi (contro gli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e i 90 dalla consegna del bene);

–          La restituzione del prodotto, a seguito dell’esercizio del diritto di ripensamento: il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, anche se deteriorato, essendo ritenuto responsabile soltanto per la diminuzione del valore.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 13 giugno 2014, le modifiche e le abrogazioni entrano invece in vigore il 26 marzo 2014.

I contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali sono quei contratti che vengono stipulati per strada, al telefono, tramite televendite, in internet, tramite il metodo del “porta a porta” e così via.

Con il termine “consumatore” si fa, invece, riferimento ad un soggetto, persona fisica,  che agisce acquistando beni o servizi per uno scopo personale estraneo alla propria attività professionale. Infine, per “diritto di recesso” si intende il diritto, riconosciuto all’acquirente di recedere dal contratto.

Il recesso è libero e non deve essere supportato da alcuna motivazione. Occorre, però, rispettare un termine ben preciso per esercitare questo diritto, ed è qui che è maggiormente intervenuta la riforma. Fino ad oggi l’acquirente aveva a disposizione 10 giorni per esercitare questo diritto, mentre, dal 13 giugno 2014, l’acquirente avrà a disposizione 14 giorni per recedere dal contratto. Per quanto riguarda però i contratti che hanno ad oggetto servizi di telefonia o forniture di acqua, luce, gas, elettricità e simili, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stato stipulato il contratto; per quanto riguarda, invece, i contratti che hanno ad oggetto merci  il termine inizia a decorrere dal giorno in cui l’acquirente ha ricevuto fisicamente i beni

Una novità tutta italiana riguarda infine la conferma dei contratti di fornitura conclusi per telefono. La direttiva 2011/83/UE prevedeva come opzionale l’obbligo da parte del venditore di confermare l’offerta al consumatore, il quale resta vincolato solo dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica, ovvero dopo che con il suo consenso l’accettazione dell’offerta sia stata registrata su un supporto durevole. Considerata la notevole diffusione dei contratti conclusi per telefono, si è ritenuto opportuno introdurlo come obbligo nel nostro ordinamento.

Non ci sono particolari formalità da seguire per comunicare al venditore la volontà di recedere dal contratto ma, è buona norma comunicare il recesso in forma scritta inviandone una copia al venditore tramite raccomandata A/R o altro mezzo – posta elettronica certificata, ad esempio – che dia analoghe garanzie. In questo modo, si è sicuri di poter facilmente dimostrare di aver esercitato il diritto di recesso nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Quando l’acquirente esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a rimborsargli tutte le spese sostenute per acquistare il bene o il servizio, entro 14 giorni da quando gli è stato comunicato il recesso.

Particolarmente importanti per garantire l’effettività dei diritti introdotti dalle nuove norme sono le disposizioni che attribuiscono all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le competenze in materia di sanzioni amministrative per le relative violazioni e quelle che rafforzano le competenze della stessa autorità in materia di pratiche commerciali scorrette, attribuendole alla stessa in via esclusiva, salva l’acquisizione del parere delle autorità di regolazione competenti per settore.

I nuovi termini per il recesso valgono anche qualora un bene sia stato acquisto in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Per questo è stato definito un modello armonizzato di recesso utilizzabile in tutti i paesi Ue.

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