Riaper­tura della definizione delle liti fiscali pen­denti

1) premessa

Il DL 29.12.2011 n. 216 (c.d. “milleproroghe”) è stato convertito nella L . 24.2.2012 n. 14.
In sede di conversione in legge del DL 216/2011 è stata riaperta la possibilità di definire le liti fiscali pendenti: · di valore fino a 20.000,00 euro; · in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Per aderire alla definizione, infatti, la lite deve essere pendente al 31.12.2011, rispetto all’1.5.2011 precedentemente previsto dal DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L . 15.7.2011 n. 111.

2) Liti definibili

Per essere definibili occorre che l’Agenzia delle Entrate sia parte della lite, quindi sono comun­que escluse dalla definizione le cause che riguardano tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate (es. ICI, TARSU, TOSAP, dazi, accise). In presenza degli altri requisiti, è invece possibile definire i contenziosi concernenti, ad esempio, IRPEF/IRES, IRAP, relative addizionali e imposte sostitutive, IVA, imposta di registro e imposta sulle successioni/donazioni.

3) Valore della lite

Sono definibili le liti fiscali di valore fino a 20.000,00 euro. Tale importo:
· deve essere riferito all’importo contestato nel ricorso introduttivo, al netto degli interessi e del­le sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento;
· coincide, di regola, con quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, a titolo di imposta, nel prov­vedi­mento impugnato. Pertanto, è definibile un avviso di accertamento con cui vengono richiesti 50.000,00 euro, se le som­me a titolo di imposta, al netto delle sanzioni e degli interessi, sono al massimo pari a 20.000,00 euro. Liti riguardanti le sole sanzioni Se la lite riguarda le sole sanzioni non collegate al tributo, il relativo valore è dato dalla somma del­le sanzioni irrogate.

4) Pendenza della lite

La “pendenza” della lite deve sussistere, come detto, alla data del 31.12.2011; pertanto:
· da un lato, il ricorso introduttivo deve essere stato notificato alla controparte entro tale data, restando esclusi i ricorsi presentati dopo il 31.12.2011 contro atti che sono stati notifi­cati prima della suddetta data; è invece irrilevante la costituzione in giudizio;
· dall’altro, occorre che, al 31.12.2011, la causa, nel senso processuale, sia ancora “in corso” in quanto non è ancora “passata in giudicato”, poiché, ad esempio, sono ancora pendenti i termini per impugnare la sentenza (la causa può essere pendente anche se il giudice ha emanato la sentenza, ma questa non è ancora stata impugnata, se il relativo termine non è ancora spirato).

Il contribuente può quindi fruire della definizione se il ricorso è stato notificato, ad esempio, nel cor­so dell’anno 2008 e la causa, in ragione dell’eventuale appello proposto dal contribuente o dall’A­genzia delle Entrate, non sia ancora terminata.

5) somme dovute per la definizione

Per quantificare le somme da versare, si fa riferimento al valore della lite. Pertanto, come sopra indicato, occorre considerare, nella maggioranza dei casi, l’importo richiesto nel provvedimento impugnato a titolo di imposta, al netto di sanzioni e interessi.

5.1) Cause di valore fino a 2.000,00 euro

Se il valore della lite è fino a 2.000,00 euro, deve essere versato un importo fisso di 150,00 euro.

5.2) Cause di valore superiore a 2.000,00 euro

Se il valore della lite, invece, è superiore a 2.000,00 euro (e fino a 20.000,00 euro), occorre versare: · un importo pari al 10% del valore della lite, se l’Agenzia delle Entrate ha perso la causa; · un importo pari al 50% del valore della lite, se il contribuente ha perso la causa; · un importo pari al 30% del valore della lite, se il giudice non ha ancora emanato la sentenza.

5.3) Somme riscosse in pendenza di contenzioso

Nel processo tributario, di regola il ricorso non sospende la riscossione, quindi il contribuente, an­che se ha proposto ricorso, deve corrispondere le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate, an­che se in certe circostanze solo in parte. Tali somme sono scomputate dagli importi che il contribuente deve versare per effetto della defi­ni­zione. Se le somme già versate eccedono quelle che devono essere pagate per effetto della definizione:
· non deve essere corrisposta alcuna somma per la definizione;
· l’eccedenza viene restituita solo se l’Agenzia delle Entrate, in precedenza, ha perso la causa.

5.4) Recupero di aiuti di Stato

Restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.

6) Versamento delle somme dovute

Le somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti al 31.12.2011 devono essere versate: · entro il 2.4.2012 (in quanto il 31.3.2012 cade di sabato); si ricorda che il precedente termine di versamento, in relazione alle liti pendenti all’1.5.2011, era stabilito al 30.11.2011; · con il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”; · in un’unica soluzione; · senza possibilità di compensazione con crediti d’imposta o contributivi disponibili. Per ogni lite definibile deve essere effettuato un distinto versamento.

7) presentazione della domanda di definizione

Entro lo stesso termine del 2.4.2012 occorre presentare la domanda di definizione delle liti pendenti:
· all’Agenzia delle Entrate;
· in via telematica;
· sulla base del modello approvato dalla stessa Agenzia.

La suddetta scadenza del 2.4.2012 riguarda:
· sia le liti pendenti all’1.5.2011, i cui versamenti per la definizione sono stati effettuati entro il 30.11.2011;
· sia le liti pendenti al 31.12.2011, i cui versamenti per la definizione devono essere effettuati entro lo stesso termine del 2.4.2012.

La presentazione della domanda di definizione è necessaria anche nel caso in cui non vi siano somme da versare (in quanto gli importi già corrisposti in pendenza di giudizio sono superiori a quelli dovuti per la definizione). In ogni caso, deve essere presentata una separata domanda di definizione per ciascuna lite.

8) Sospensione delle liti

Si ricorda che:
· fino al 30.6.2012, tutti i processi definibili sono sospesi in via automatica, anche se il contribuente non intende avvalersi della definizione;
· le liti per le quali il contribuente ha presentato la domanda di definizione rimangono ulteriormente sospese sino al 30.9.2012.

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