Gli enti associativi sono soggetti alla disciplina fiscale degli enti non commerciali e sono ulteriormente agevolati per le attività svolte nell’ambito della vita associativa.
Infatti, le somme versate dai soci o associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente associativo, mentre le somme, i contributi e le quote supplementari, pagate dai soci o associati per attività commerciali che l’ente svolge nei loro confronti, concorrono a formare il reddito.
All’interno della categoria degli enti non commerciali il legislatore ha destinato una particolare disciplina ai cosiddetti “enti di tipo associativo“, mediante le disposizioni contenute nell’art. 148 del TUIR.
L’art. 148 D.P.R. 917/1986, detta una disciplina di dettaglio riservata ai soli enti di tipo associativo.
Infatti, per le associazioni di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR “non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti”.
Per gli enti associativi, non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono alla formazione del reddito.
Ai fini dell’esclusione dell’assoggettamento ad imposta della cessione di beni o della prestazione di servizi (ovvero dall’IVA), è necessario che tali attività risultino effettuate in conformità alle finalità istituzionali e siano svolte esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati.

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