Con l’introduzione delle nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti in contante, per effetto dell’art. 12, comma 1 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 pubblicato nel Supplemento Ordinario 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 ed entrato in vigore in pari data, sono state introdotte alcune modifiche alle norme in materia di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti di risparmio al portatore.

LIBRETTI

Entro il 31 marzo 2012 i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro dovranno essere estinti o essere riportati ad un saldo inferiore. Nel caso di trasferimento di libretti al portatore il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dall’evento, alla Filiale della banca o di Poste Italiane SpA che ha emesso il titolo, i dati identificativi del cessionario (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione), la data del trasferimento e l’indicazione che il cessionario ha accettato il trasferimento stesso.

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “Non trasferibile” Il Cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che vengano emessi per importi inferiori a € 1.000. Le violazioni alla normativa saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che arriveràfino al 40% del saldo del libretto, con un minimo di € 3.000 (saranno le banche stesse a dover segnalare al Ministero dell’Economia le infrazioni della normativa). Si consigliano quindi i detentori di libretti di deposito al portatore con saldo superiore ai 1.000 euro di provvedere, prima del 31 marzo 2012, o a ricondurli sotto i 1.000 euro o ad estinguerli.

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