Al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, la Manovra Correttiva 2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000.
Ora, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 dà attuazione a tale obbligo, approvando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La comunicazione, effettuata con cadenza annuale per tutte le cessioni e le prestazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino, ricevuta fiscale o fattura dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Limitatamente al periodo d’imposta 2010 il limite di € 3.000 è elevato a € 25.000 e la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2011, esclusivamente con riguardo alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
In una tabella riepilogativasono esposte le modalità operative, i termini e la decorrenza del nuovo obbligo, che di fatto si traduce nel ripristino degli elenchi dei clienti-fornitori:
ELENCO CLIENTI – FORNITORI |
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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA |
¨ Con il D.L. n. 78/2010 è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000; ¨ con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 sono stati individuati i soggetti obbligati, le operazioni interessate, i dati da riportare, nonché le modalità operative ed i termini di presentazione della comunicazione in esame. |
AMBITO SOGGETTIVO (art. 1 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020) |
Sono obbligati alla comunicazione in oggetto tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. |
AMBITO OGGETTIVO (art. 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020) |
La comunicazione va effettuata relativamente alle “cessioni di beni e … prestazioni di servizi rese e ricevute”: ¨ rilevanti ai fini IVA (le operazioni imponibili, ma anche quelle non imponibili ed esenti); ¨ documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale; ¨ i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000. Le operazioni espressamente escluse dagli obblighi di comunicazione sono: ¨ le importazioni; ¨ le esportazioni; ¨ le operazioni attive o passive effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”; ¨ le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Con riferimento al limite, al raggiungimento del quale si determina l’obbligo di comunicazione è precisato che lo stesso: ¨ si calcola al netto dell’IVA per le operazioni soggette a fatturazione; ¨ è elevato a € 3.600 al lordo dell’IVA, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione, ossia documentate da scontrino / ricevuta fiscale. Regole particolari valgono per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno solare siano di importo non inferiore a € 3.000. |
DATI DA COMUNICARE (art. 3 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020) |
Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati: ¨ anno di riferimento; ¨ partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente, prestatore, acquirente o committente; ¨ per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale: ü cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche; ü denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche; per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza; ¨ i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l’IVA applicata o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti. Per le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale: ¨ i corrispettivi vanno indicati per l’ammontare comprensivo dell’IVA; ¨ il committente o l’acquirente deve fornire al cedente o prestatore i propri dati identificativi (partita IVA o codice fiscale ovvero, se soggetto non residente, i relativi dati richiesti). Per l’adempimento in esame non è stato predisposto un “modello” con le relative istruzioni di compilazione. La soluzione adottata si è tradotta nell’elaborazione di un tracciato informatico per l’invio telematico, così come per i vecchi “elenchi clienti – fornitori”. |
TERMINE DI PRESENTAZIONE (art. 4 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020) |
La comunicazione va presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’individuazione delle operazioni da considerare al fine dell’inclusione delle stesse nella comunicazione è necessario avere riguardo: ¨ al momento di registrazione dell’operazione sui registri IVA ovvero, in mancanza ¨ al momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72. In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065[3]. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori o omissioni, a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente comunicazione. |
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI (art. 5 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020) |
La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate: ¨ direttamente dal contribuente; ¨ tramite un intermediario abilitato. Prima dell’invio è necessario verificare la congruenza dei dati, utilizzando l’apposito software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. L’avvenuta trasmissione della comunicazione è attestata mediante il rilascio al soggetto di una ricevuta entro 5 giorni lavorativi successivi a quello dell’invio. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo e assicurare la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode: ¨ per il periodo d’imposta 2010, è stata innalzata la soglia da € 3.000 a € 25.000 e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione; ¨ per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 aprile 2011 entra in vigore il limite di € 3.000, ferma restando che la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione; ¨ dal 1° maggio 2011, la norma entra a regime con obblighi estesi alle operazioni a fatturazione non obbligatoria. Anche per quanto riguarda il termine di invio della comunicazione, solo per il periodo d’imposta 2010, quest’ultima può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011. |