Il c.d. decreto “milleproroghe” (DL 30.12.2009 n. 194) nell’art.1 ha prorogato al 30.4.2010 il termine di adesione al c.d. “scudo fiscale-ter” ed ha raddoppiato i termini per l’accertamento della presunzione di utilizzo di redditi non tassati per la costituzione di attività detenute in “paradisi fiscali” in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, oltre che per l’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività detenute nei “paradisi fiscali”. Le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31.12.2008, in violazione delle norme sul c.d. “monitoraggio fiscale” (compilazione del modulo RW del modello UNICO), possono essere rimpatriate o regolarizzate fino al 30.4.2010.La possibilità di aderire alla sanatoria, infatti, era scaduta il 15.12.2009.Possono aderire allo “scudo fiscale”, confermando l’ambito di applicazione della sanatoria precedente

  • le persone fisiche, compresi gli imprenditori e i lavoratori autonomi;
  • le società semplici e le associazioni equiparate;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust;
  • le società considerate Controlled Foreign Companies (c.d. CFC).

Non è stato modificato il requisito temporale relativo alle attività che possono costituire oggetto dello “scudo fiscale”. Il DL 194/2009, invece, incrementa l’ammontare dell’imposta straordinaria dovuta per aderire alla sanatoria.

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