L’inclusione nell’archivio informatico (Vies) non è più automatica ma subordinata ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Chi apre la partita Iva deve, infatti, comunicare (nel modello AA7 o AA9), nel momento dell’apertura, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie; le operazioni potranno essere intraprese solamente se l’Amministrazione finanziaria non ha nulla da obiettare.
Infatti, un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 29/12/2010, ha individuato le modalità da seguire per negare o revocare l’autorizzazione allo svolgimento di tali transazioni; un secondo provvedimento sempre pubblicato il 29/12/2010 ha stabilito i criteri di accesso al Vies (archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie).
Il D.L., rispondendo a quanto sollecitato dalla Comunità europea (Regolamento Ue n. 904/2010) contro le frodi Iva, mette in campo un meccanismo di più stretto controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori i confini nazionali e nello spazio comunitario.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate sottoporrà i neo-professionisti e i neo-imprenditori (individuali o societari) ad una serie di controlli mirati prima di dare il via libera agli scambi oltre frontiera.
Per conseguenza, anche l’inclusione nel Vies potrà avvenire soltanto dopo aver verificato l’affidabilità degli operatori, la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
La nuova procedura riguarda i contribuenti residenti nello Stato, gli operatori che vi stabiliscono una stabile organizzazione e quelli che si identificano direttamente ai fini Iva.
L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, darà il proprio parere ed eventualmente emanerà un provvedimento di diniego all’autorizzazione; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore dal 31° giorno potrà allargare la propria attività oltre confine (formandosi, in tal modo, il cd. silenzio assenso).
Nei suddetti 30 giorni l’Amministrazione effettuerà alcuni controlli preliminari per verificare i requisiti dichiarati dall’operatore (a cominciare da quelli soggettivi e oggettivi necessari per l’identificazione ai fini Iva) e controllerà se ci sono pendenze di carattere fiscale o non (evasione fiscale, frodi o inadempienze di altro genere) che possono compromettere l’affidabilità del richiedente o delle persone a lui collegate e determinare posizioni a rischio frode.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria avrà sei mesi di tempo per effettuare i controlli sui contribuenti già inserititi nella banca dati Vies.
Se a fine periodo l’esito è negativo (per il contribuente), un provvedimento sancirà la loro esclusione dall’elenco dei soggetti passivi autorizzati alle operazione intracomunitarie.
I soggetti già in possesso di partita Iva
I controlli interesseranno anche coloro che sono già in possesso di partita Iva.
Tali “vecchi” soggetti, come regola generale, potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di intraprendere le operazioni intracomunitarie (sottoponendosi alla stessa trafila di controlli sopra descritta) oppure, al contrario, quella di rinunciare agli scambi europei.
La manifestazione di volontà “positiva” è espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010), pena l’esclusione, entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
Per gli operatori che, invece, hanno aperto partita Iva prima del 31 maggio 2010, l’esclusione dal Vies è prevista per la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, oppure per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.
Una volta estromessi dall’elenco, si ritorna al punto di partenza: per effettuare operazioni intracomunitarie è necessaria la dichiarazione di volontà e il mancato diniego dell’Amministrazione entro i 30 giorni.
Infine, il provvedimento di revoca dalla registrazione nell’archivio può essere emesso anche a seguito di una normale attività di accertamento.
Comunicazione contenente la dichiarazione di volere effettuare operazioni intracomunitarie
I soggetti che iniziano l’attività in Italia, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica (di cui all’art. 9 del D.L. n. 7 del 31/1/2007), se tenuti a tale adempimento.
Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l’eventuale volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II capo II del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331. Tale volontà viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
I soggetti già titolari di partita IVA possono:
– dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
– comunicare, con le stesse modalità la volontà di retrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizione dell’apposita istanza da parte dell’Agenzia.