Il D. M. n. 132 del 21 giugno 2010 disciplina l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa. Il Fondo, istituito con la Finanziaria 2008, è finalizzato a coprire i costi e gli oneri sostenuti dalle banche, nel caso di sospensione dei pagamenti delle rate del mutuo da parte del mutuatario.
Per i contratti di mutuo relativi all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, infatti, il mutuatario che si trovi in una situazione di oggettiva difficoltà economica tale da impedirgli il regolare pagamento delle rate, può chiedere alla banca la sospensione del pagamento, anche se per non più di 2 volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.
Sul sito internet www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa è disponibile il modulo per la domanda di sospensione alle banche, la cui presentazione sarà possibile a partire dal prossimo 15 novembre.
Il Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14 settembre 2010 ha individuato come soggetto Gestore del Fondo, la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
Le modalità con cui il mutuatario accede al Fondo di Solidarietà per chiedere la sospensione delle rate per il mutuo ed i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione, sono sintetizzati in questa tabella riassuntiva.
SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA |
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COS’E’ IL FONDO DI SOLIDARIETA’ |
La Legge Finanziaria 2008 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa. I soggetti titolari di un contratto di mutuo, finalizzato all’acquisto della prima casa, possono accedere a tale Fondo se dimostrano di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per cui chiedono la sospensione. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo ha la funzione di rimborsare alle banche gli oneri finanziari relativi alla quota interessi delle rate sospese. Le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà ed i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono stati definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2010. |
COS’E’ IL FONDO DI SOLIDARIETA’ |
La Legge Finanziaria 2008 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l’acquisto della prima casa. I soggetti titolari di un contratto di mutuo, finalizzato all’acquisto della prima casa, possono accedere a tale Fondo se dimostrano di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per cui chiedono la sospensione. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo ha la funzione di rimborsare alle banche gli oneri finanziari relativi alla quota interessi delle rate sospese. Le modalità di accesso al Fondo di Solidarietà ed i requisiti per poter accedere all’agevolazione sono stati definiti con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132/2010. |
REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO (D. M. 132/2010) |
Per poter accedere all’agevolazione, i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo; titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, al netto dell’eventuale periodo di preammortamento; indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 30.000; immobile non di lusso e non rientrante nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici); accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo: perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato assimilato, senza un nuovo impiego da almeno 3 mesi; morte o non autosufficienza di un componente del nucleo familiare percettore di almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare; pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a € 5.000 annui; spese di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile per opere necessarie e indifferibili per un importo, non inferiore € 5.000; aumento della rata del mutuo regolato a tasso variabile, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili. non più di 2 volte; un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi. La sospensione non può essere richiesta dopo che sia iniziato “il procedimento esecutivo per l’escussione della garanzia”, ovvero dopo la notifica dell’atto di pignoramento. |