Il Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012 ha approvato un decreto recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il provvedimento, in attesa di pubblicazione in gazzetta, reca misure in molteplici settori dell’economia del nostro Paese.
In particolare registriamo un intervento volto principalmente a favorire un orientamento verso i consumatori del mercato del settore assicurativo.

Riguardo alle assicurazioni è da evidenziare che  quello delle polizze ramo danni R.C.A. obbligatorie è uno dei nodi più difficili da districare nei rapporti tra politica, mercato e consumatori.

Il prezzo finale delle polizze praticato dalle compagnie è condizionato dal fatto che le misure antifrode non riescono ad arginare il fenomeno per il quale sono state previste, nonostante un loro costante sviluppo.

Nel dettaglio il decreto dedica l’ottava sezione, dagli articoli 21 al 24,  al settore delle assicurazioni, della mutualità e del mercato finanziario.

Nel settore assicurativo le misure principali sono quelle che riguardano la durata dei contratti  con :
1. Abolizione delle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto (art. 170 bis) nel Codice delle Assicurazioni Private. La misura si applicherà ai contratti in corso a partire dal 1 gennaio 2013 e le compagnie dovranno avvisare i loro assicurati della perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo;
2. Passaggio da 2 a 10 anni del termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”. Tale misura interviene su una precedente modifica effettuata dal legislatore nel 2008, che venne giudicata del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario;
3. Possibilità di creare una polizza base standard nel settore della R.C.A. nella quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento dell’ assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell’offrirla obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo e separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.
4. Diminuzione dell’asimmetria informativa che oggi caratterizza il rapporto compagnia-assicurato attraverso  l’introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali i propri clienti possono verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking;
5. Aumento della concorrenzialità e della trasparenza degli agenti intermediari attraverso la possibilità per questi  di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi, garantendo piena trasparenza e informazione nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario. Chi svolgerà attività di collaborazione risponderà in solido degli eventuali danni derivanti al cliente.

Inoltre sono state previste misure antifrode con le quali il governo è intervenuto affidando all’ I.V.A.S.S. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore R.C.A.
La norma, infatti, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, affida all’Istituto la prevenzione amministrativa delle frodi, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. L’IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi.

Lo stesso Istituto potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa.
Altre misure previste nella sezione del decreto in esame riguardano l’iscrizione al registro delle imprese nonché ulteriori misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso.
Scopo dell’intervento è quello di rivedere una normativa obsoleta che, tuttavia, riguarda un settore ancora operante e diffuso nel nostro Paese. La disciplina di riferimento, infatti risale al 1886 e mostra lacune in molte sue parti, impedendo un adeguato funzionamento del settore.
In tal modo, si cercano di garantire procedure pubblicitarie più certe oltre che il definitivo avvio di un sistema di vigilanza efficace.

In attesa di una riforma organica della disciplina, viene risolta un’importante questione interpretativa prescrivendo l’ iscrizione delle Società di mutuo soccorso al registro delle imprese.
Una delle novità della proposta è poi quella relativa alla cosiddetta “mutualità mediata”, in virtù della quale si rende possibile anche ad una società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio ad un’altra analoga società sempreché  che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri, persone fisiche di tali enti giuridici, siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso.

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