Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarLe che qualora effettuasse prestazioni di servizi o cessioni di beni nei confronti di pubbliche amministrazioni, è tenuto dal 6 giugno 2014 ad emettere fattura elettronica, pena il mancato pagamento della suddetta fattura.
Sarà anche tenuto a includere nel documento tutti i dati necessari, richiesti dalla nuova normativa.
In realtà la scadenza varia a seconda dell’ “amministrazione cliente”. Se si tratta di Ministeri, loro ripartizioni, Agenzia fiscali o Enti di previdenzaera il 6 giugno 2014. In tutti gli altri casi, incluse le amministrazioni locali, la scadenza è differita al 31 marzo 2015.
Premessa
I fornitori di Amministrazioni pubbliche e di quelle autonome sono tenuti a gestire le fatture, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione, esclusivamente con modalità elettroniche.
Il passaggio al sistema di fatturazione elettronica imporrà agli operatori l’obbligo di adottare la conservazione sostitutiva delle fatture emesse secondo le prescrizioni del D.M. 23.1.2004, in quanto la fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma. Per un approfondimento si rinvia al capitolo successivo. Il passaggio alla fatturazione elettronica richiederà quindi alle imprese la necessaria ristrutturazione del ciclo attivo di fatturazione, potenziando la propria infrastruttura tecnologica ovvero avvalendosi di intermediari privati, presenti sul mercato, in grado di supportare gli operatori con minori capacità di investimento. Le necessarie modifiche ai processi interni di fatturazione porteranno in ogni caso benefici sotto il profilo di un maggiore coordinamento dell’attività degli uffici operativi, di semplificazioni nella gestione della documentazione amministrativa, con possibilità di accessi simultanei ai documenti, e di migliorata efficienza economico-gestionale dell’intera impresa attraverso l’automazione del flusso di fatturazione. |
All’obbligo di emissione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche in capo ai fornitori, corrisponde dal lato delle Amministrazioni destinatarie dei flussi elettronici di fatturazione:
· il divieto non solo di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
· ma anche quello di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica.
Questo divieto implica il necessario adeguamento delle infrastrutture informatiche e delle procedure interne delle Amministrazioni interessate alla ricezione e alla gestione delle fatture elettroniche, secondo le linee guida individuate con il D.M. 55/2013.
La fattura PA viene emessa in formato .xml e inviata al sistema SDI attraverso un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una volta inviata viene controllata dal sistema e si ha per emessa alla data di ricezione della ricevuta di avvenuta consegna.
La data di emissione della fattura è quindi, la data indicata nella ricevuta.
Le pubbliche amministrazioni coinvolte
Tra le pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che, a norma dell’art. 1, co. 2, L. 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel Conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’apposito elenco pubblicato da Istat.
L’elenco è abbastanza corposo; a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali:
1. Amministrazioni centrali |
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri; Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate); Enti di regolazione dell’attività economica (Agenzia italiana del farmaco – AIFA, Agenzia per l’Italia digitale, Ente nazionale per il micro credito, ecc.); Enti produttori di servizi economici (Agenzia nazionale per il turismo – ENIT, Anas S.p.A., Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC, Ente nazionale risi, Fondo innovazione tecnologica – FIT, Gruppo Equitalia, ecc.); Autorità amministrative indipendenti (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Autorità per l’energia elettrica e il gas – AEEG, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.); Enti a struttura associativa (ANCI, UNIONCAMERE, ecc.); Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Accademia della Crusca, Coni, CRI, ecc.); Enti e Istituzioni di ricerca (Agenzia spaziale italiana – ENEA, Istituto nazionale di statistica – ISTAT); Istituti zooprofilattici sperimentali; |
2. Amministrazioni locali |
Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie regionali sanitarie, Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO), Aziende ospedaliere, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, ecc.; |
3. Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale |
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC, Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, EPPI, ENASARCO, INAIL, INPS, ecc. |
Le scadenze per l’avvio dell’obbligo
Il Decreto Irpef ha anticipato l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica Amministrazione e fornitori, introducendo all’art. 25, co. 1, D.L. 24.4.2014, n. 66, un’anticipazione della tempistica nell’emissione della fattura elettronica al 31 marzo 2015. Tale data vale per le amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e per le Amministrazioni locali.
Dal 6 giugno 2014 decorre, invece, l’obbligo per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza.
Dunque, Ministeri e loro ripartizioni, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione di applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti Enti nazionali e alle Amministrazioni locali.
SCADENZE APPLICAZIONE PROCEDURA FATTURAZIONE ELETTRONICA |
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06 GIUGNO 2014 |
MINISTERI, AGENZIE FISCALI ED ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE |
31 MARZO 2015 |
· TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INCLUSE NELL’ELENCO ISTAT; · +AMMINISTRAZIONI LOCALI.
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Le caratteristiche della fattura
La fattura PA è una fattura elettronica ed è la sola tipologia di fattura che verrà accettata dalle Amministrazioni. La fattura PA è caratterizzata da:
– un formato XML (eXtensible Markup Language): l’unico accettato dal Sistema di Interscambio;
– l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto, garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
– l’indicazione di un codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura, riportato nell’Indice delle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php;
– da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.
La documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione ed i servizi di supporto e assistenza sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le pubbliche Amministrazioni.