Voluntary disclosure : proroga fino al 30.11.15

Voluntary disclosure : proroga fino al 30.11.15

Nel Consiglio dei Ministri del 29.09.2015 è stata concessa la possibilità di presentare istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) fino al prossimo 30 Novembre 2015, con la naturale conseguenza di poter integrare la documentazione fino al 31 dicembre 2015

Premessa

È finalmente arrivata la tanto attesa proroga per la Voluntary disclosure. In un Consiglio dei Ministri lampo è stato dato il via libera alla possibilità di presentare istanza di adesione alla procedura di collaborazione fino al prossimo 30 Novembre 2015, con la naturale conseguenza di poter integrare la documentazione fino al 31 dicembre 2015.
Nel comunicato stampa diffuso successivamente al CDM, è stato precisato che il termine per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei patrimoni detenuti all’estero viene prorogato dal 30 settembre 2015 al 30 novembre 2015.
L’integrazione dell’istanza e la documentazione possono essere presentate entro il 30 dicembre 2015.

I motivi

Nel comunicato stampa viene chiarito che la proroga, in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti, risponde all’esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri.
Inoltre, è previsto anche per coloro che abbiano già presentato l’istanza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015.
Dunque, non solo la possibilità di presentare l’istanza entro il 30 Novembre, ma anche la possibilità per chi ha già presentato l’istanza di integrare i documenti fino al 31 dicembre 2015.

La resa del segreto bancario
E proprio dallo scenario internazionale continuano ad arrivare i segnali di una resa ormai definitiva ed epocale del segreto bancario e della opacità fiscale. Lunedì la Svizzera (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ha dato il via libera a una richiesta di informazioni “di gruppo” proveniente dal fisco olandese, formulata in modo così generale da poter apparire – oggi – illegittima. L’Aja vuole i nomi di tutti i clienti olandesi con conti in Ubs Zurigo tra il 2013 e il 2014. Il fisco di Berna, che in altri tempi avrebbe dispiegato barricate, ha fatto invece un pubblico annuncio: correntisti fatevi avanti se volete evitare guai peggiori.

 

Il trust

IL TRUST:

STRUMENTO DI GESTIONE PATRIMONIALE

PER LE IMPRESE E LE FAMIGLIE

Nato nei Paesi di Common Law e accolto nel nostro paese con la ratifica della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, il TRUST si sta sempre più affermando come valido strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale, non solo per le imprese, ma anche per le famiglie.

Il TRUST, in breve, consente al disponente o settlor di vincolare uno o più beni (c.d. “TRUST fund”) per la realizzazione di interessi prestabiliti od anche a vantaggio di taluni beneficiari.

Con la istituzione del TRUST il disponente (settlor – proprietario dei beni) si spossessa dei beni e li attribuisce in proprietà ad un gestore (trustee) il quale assume l’obbligo di amministrarli secondo quanto previsto dall’accordo di TRUST (deed of trust) nell’interesse del beneficiario individuato dallo stesso disponente. Questi, inoltre, può garantirsi un controllo più pregnante sull’operato del trustee nominando un protector, persona fisica o giuridica di fiducia del settlor con il compito di vigilare e verificare che le indicazioni contenute nell’atto istitutivo del TRUST siano rispettate.

I beni in TRUST, non possono essere aggrediti dai creditori del settlor (poiché i beni non sono più di sua proprietà) né dai creditori del trustee (perché i beni che questi amministra sono segregati in trust) né dai creditori dei beneficiari, salvo il caso di azione revocatoria.

Il TRUST è un istituto che permette il perseguimento di molteplici finalità come trasferimenti immobiliari, successioni, rapporti coniugali, liquidazioni societarie ecc.

Inoltre nel TRUST possono essere conferiti beni di qualsiasi natura.

Il regime fiscale applicabile al TRUST va valutato caso per caso, tenendo conto del contenuto del negozio risultante dalla legge regolatrice del TRUST e delle clausole contrattuali recate (si veda, in tal senso, l’esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni nelle ipotesi di TRUST istituiti per il passaggio generazionale dell’impresa) e comunque oltre all’imposizione diretta si applicano l’imposta di registro, le imposte sulle successioni e donazioni e le ipo-catastali, quando gli atti dispositivi hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Il TRUST come soggetto passivo di imposta, deve dotarsi di codice fiscale o partita Iva e presentare la dichiarazione dei redditi.

I redditi derivanti dai beni conferiti in TRUST sono tassabili in capo ai beneficiari in caso di TRUST “trasparente”, oppure in capo al TRUST stesso in caso di TRUST “opaco”.

In tale contesto normativo è evidente la necessità di affidarsi ad esperti nella consulenza tributaria, legale e amministrativa, i quali costituiscono una variabile fondamentale nella pianificazione patrimoniale.

Di seguito alcune applicazioni pratiche del TRUST:

• Amministrazione e protezione del patrimonio familiare.

• Gestione separata di una parte di patrimonio mobiliare.

• Gestione di valori mobiliari mediante il conferimento della liquidità in

TRUST e consentire l’acquisto di immobili, di quote di fondi comuni, di quote societarie o la costituzione di società da affidare in gestione al trustee.

• Tutela di minori ed incapaci.

• Costituzione di patrimoni di scopo.

• Pianificazione della successione aziendale.

• Raggruppamento di pacchetti azionari di diversi gruppi proprietari per

l’esercizio del voto in assemblea più compatto e affidabile di un sindacato di voto.

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