ENTRO IL 31 MAGGIO SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

A seguito dell’aumento degli infortuni sul posto di lavoro si è fatta più urgente l’esigenza di predisporre misure per la tutela della salute dei dipendenti.
Entro il 31 maggio 2013 tutte le attività  sono obbligate alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ( c.d. DVR), che dal d.lgs. 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, viene definito come “ valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività”.

Il documento è quindi una relazione obbligatoria, che deve essere presente all’internodel luogo di lavoro e disponibile per gli organi di controllo.
La relazione ha per oggetto l’individuazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e predispone o suggerisce misure adeguate a prevenirli o controllarli.
Dal 1° gennaio 2013 anche quelle attività che prima potevano autocertificare tale valutazione e cioè le aziende con meno di 10 lavoratori, oggi  sono obbligate a redigere il DVR.

Si precisa che l’art. 2 del D.lgs. 81/08 indica che al lavoratore è equiparato:

1.il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o dell’ente stesso;
2.l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile;
3.il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento;
ecc.

Le sanzioni

In caso di violazioni nella stesura del DVR sono previste pesanti sanzioni per il datore di lavoro (D. Lgs. 81/08 art. 55) che riepiloghiamo di seguito:
4. Omessaredazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1)? Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400
5. Incompletaredazione del DVR per omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28) ? Ammenda da € 2.000 a 4.000

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