Enti associativi e regime fiscale agevolato.

Gli enti associativi sono soggetti alla disciplina fiscale degli enti non commerciali e sono ulteriormente agevolati per le attività svolte nell’ambito della vita associativa.
Infatti, le somme versate dai soci o associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente associativo, mentre le somme, i contributi e le quote supplementari, pagate dai soci o associati per attività commerciali che l’ente svolge nei loro confronti, concorrono a formare il reddito.
All’interno della categoria degli enti non commerciali il legislatore ha destinato una particolare disciplina ai cosiddetti “enti di tipo associativo“, mediante le disposizioni contenute nell’art. 148 del TUIR.
L’art. 148 D.P.R. 917/1986, detta una disciplina di dettaglio riservata ai soli enti di tipo associativo.
Infatti, per le associazioni di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR “non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti”.
Per gli enti associativi, non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono alla formazione del reddito.
Ai fini dell’esclusione dell’assoggettamento ad imposta della cessione di beni o della prestazione di servizi (ovvero dall’IVA), è necessario che tali attività risultino effettuate in conformità alle finalità istituzionali e siano svolte esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati.

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Locazioni turistiche: la disciplina fiscale.

Il trattamento fiscale dell’attività di locazione di case, stanze e appartamenti per vacanze è un tema di particolare interesse soprattutto nel periodo estivo.
I contribuenti privati che hanno la disponibilità di immobili da destinare a locazione si rivolgono al professionista per conoscere quale sia il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla locazione turistica d’immobili adibiti a case e appartamenti per vacanze.
Secondo il Codice del turismo possono essere annoverati tra le attività di locazione turistica:
• gli esercizi di affittacamere;
• i bed and breakfast;
• le unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
Al fine di individuare la corretta disciplina fiscale da applicare è bene fare riferimento alle disposizioni fiscali generali che permettono di classificare il reddito da locazione come fondiario, reddito diverso o d’impresa.
Possiamo quindi affermare che la fattispecie di locazioni turistica non trova una propria e dedicata disciplina in ambito fiscale.
La prestazioni di servizi accessori quali la consegna e la sostituzione della biancheria, nonché il riassetto dei locali dati in uso rappresentano elemento distintivo ai fini della qualificazione dei redditi derivanti dall’attività di locazione.
L’assenza di tali servizi aggiuntivi permette di classificare tali proventi come redditi fondiari di cui all’ex art.36 del TUIR.
Tuttavia affinché si perfezioni il configurarsi di redditi di natura fondiaria è necessario che l’attività di locazione sia svolta senza organizzazione e professionalità, elementi che possono far emergere l’esistenza di un’attività d’impresa, seppur di mera gestione immobiliare e non di prestazione di servizi alberghieri.

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