Nuove lettere di compliance: come ravvedersi

Arriveranno in pieno periodo estivo le oltre 100 mila lettere di compliance destinate a quei contribuenti che in base ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, nel 2014 non hanno dichiarato in tutto o in parte alcuni redditi percepiti nel 2013. A renderlo noto è la stessa Amministrazione finanziaria con un apposito comunicato stampa pubblicato sul proprio sito in data 30 giugno. Analizziamo in questo elaborato quelle che sono le opzioni operative per il contribuente ai fini della regolarizzazione della propria posizione richiamando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 12 maggio scorso proprio in materia di compliance.

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Dal 1°luglio 2017 (modifica dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973), e in deroga alle modalità di notificazione previste dall’articolo 149-bis, del Codice di Procedura Civile, gli avvisi di accertamento e gli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società oai professionisti, possono essere effettuati direttamente dall’Ufficio competente, a mezzoposta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’Ufficio, è infatti, consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Resta, comunque, ferma la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge, per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017.

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Rottamazione cartelle esattoriali e dilazioni in corso.

A partire dal 4 novembre è possibile presentare apposita istanza di richiesta di definizione agevolata delle cartelle di pagamento (art.6 D.L. 193/2016) affidate agli agenti della Riscossione
dal 2000 al 2015 (potrebbe essere compreso anche il 2016 in seguito ai numerosi emendamenti approvati nella scorsa settimana).
Il ricorso alla rottamazione delle cartelle esattoriali come da precise disposizioni normative è possibile anche per i soggetti che stanno già facendo fronte al debito tramite apposita dilazione.

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IL QUADRO RW 2016

IL QUADRO RW 2016
Il Decreto Ministeriale del 09.08.2016, ha riscritto ed aggiornato l’elenco dei così detti paesi collaborativi (White List).
Il Quadro “RW” deve essere compilato dai contribuenti soggetti agli obblighi del monitoraggio fiscale per aver compiuto investimenti e detenuto attività finanziarie sia a titolo di proprietà sia a fronte di qualunque altro diritto reale (ad es. nuda proprietà e l’usufrutto), indipendentemente dalla modalità della loro acquisizione che può essere avvenuta anche per successione ereditaria o per donazione.
Sono “investimenti”, rilevanti ai fini della compilazione del modello “RW”, i beni patrimoniali collocati all’estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
Sono “Attività estere di natura finanziaria” quelle da cui derivano redditi di capitali o redditi di natura finanziaria di fonte estera.

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Enti associativi e regime fiscale agevolato.

Gli enti associativi sono soggetti alla disciplina fiscale degli enti non commerciali e sono ulteriormente agevolati per le attività svolte nell’ambito della vita associativa.
Infatti, le somme versate dai soci o associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente associativo, mentre le somme, i contributi e le quote supplementari, pagate dai soci o associati per attività commerciali che l’ente svolge nei loro confronti, concorrono a formare il reddito.
All’interno della categoria degli enti non commerciali il legislatore ha destinato una particolare disciplina ai cosiddetti “enti di tipo associativo“, mediante le disposizioni contenute nell’art. 148 del TUIR.
L’art. 148 D.P.R. 917/1986, detta una disciplina di dettaglio riservata ai soli enti di tipo associativo.
Infatti, per le associazioni di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR “non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di iscritti, associati o partecipanti”.
Per gli enti associativi, non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati e partecipanti in conformità alle finalità istituzionali e le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono alla formazione del reddito.
Ai fini dell’esclusione dell’assoggettamento ad imposta della cessione di beni o della prestazione di servizi (ovvero dall’IVA), è necessario che tali attività risultino effettuate in conformità alle finalità istituzionali e siano svolte esclusivamente nei confronti di soggetti pienamente titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualità di associati.

NEWSLETTER – Le Associazioni – Profili fiscali e amministrativi

Locazioni turistiche: la disciplina fiscale.

Il trattamento fiscale dell’attività di locazione di case, stanze e appartamenti per vacanze è un tema di particolare interesse soprattutto nel periodo estivo.
I contribuenti privati che hanno la disponibilità di immobili da destinare a locazione si rivolgono al professionista per conoscere quale sia il trattamento fiscale dei redditi derivanti dalla locazione turistica d’immobili adibiti a case e appartamenti per vacanze.
Secondo il Codice del turismo possono essere annoverati tra le attività di locazione turistica:
• gli esercizi di affittacamere;
• i bed and breakfast;
• le unità abitative ammobiliate ad uso turistico.
Al fine di individuare la corretta disciplina fiscale da applicare è bene fare riferimento alle disposizioni fiscali generali che permettono di classificare il reddito da locazione come fondiario, reddito diverso o d’impresa.
Possiamo quindi affermare che la fattispecie di locazioni turistica non trova una propria e dedicata disciplina in ambito fiscale.
La prestazioni di servizi accessori quali la consegna e la sostituzione della biancheria, nonché il riassetto dei locali dati in uso rappresentano elemento distintivo ai fini della qualificazione dei redditi derivanti dall’attività di locazione.
L’assenza di tali servizi aggiuntivi permette di classificare tali proventi come redditi fondiari di cui all’ex art.36 del TUIR.
Tuttavia affinché si perfezioni il configurarsi di redditi di natura fondiaria è necessario che l’attività di locazione sia svolta senza organizzazione e professionalità, elementi che possono far emergere l’esistenza di un’attività d’impresa, seppur di mera gestione immobiliare e non di prestazione di servizi alberghieri.

NEWSLETTER Locazioni turistiche la disciplina fiscale.

Le novità del “Decreto Mutui”

Le novità del “Decreto Mutui”

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a seguito dell’acquisizione dei pareri parlamentari, del decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono state introdotte sostanziali novità con riferimento ai contratti di:
• mutuo aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale;
• mutuo finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

Le novità

La novità principale riguarda la possibilità per la banca mutuante, dopo 18 rate non pagate dal cliente, di procedere direttamente alla vendita dell’immobile bypassando la procedura di esecuzione forzata, ossia la vendita all’asta; tale opzione è possibile soltanto se il cliente, assistito da un consulente ha volontariamente ed espressamente previsto l’inserimento di tale clausola nel contratto di mutuo; clausola che può configurarsi solo per i contratti futuri e non anche in caso di rinegoziazione di contratti stipulati in epoca antecedente al termine di 60 gg dall’entrata in vigore di disposizioni di attuazione del decreto in trattazione; di fatto la clausola espressa non opera retroattivamente. Non costituiscono inadempimenti i pagamenti effettuati in ritardo.

Novità decreto mutui

La riammissione al beneficio della rateazione

La riammissione al beneficio della rateazione

Premessa

Con la Circolare n° 13/E pubblicata sul proprio sito in data 22 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto le istruzioni per essere riammessi al beneficio della rateazione.  Sono interessati i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 (ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015) da piani di dilazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza). Tale agevolazione trova il suo fondamento normativo nei commi 134 – 138 della Legge n° 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilita 2016).

Soggetti interessati

Possono essere riammessi alla rateazione i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento. Parliamo quindi degli strumenti deflattivi di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997;
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

La riammissione opera limitatamente al versamento delle imposte dirette e, in particolare, al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP, non anche per le altre tipologie di imposta, come ad esempio l’IVA.

 

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Antiriciclaggio, circolazione contante: disciplina transitoria

Antiriciclaggio, circolazione contante: disciplina transitoria

Dal 1° gennaio 2016 è stato innalzato il limite per la circolazione del contante.
Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che, in ogni caso, il nuovo limite trova applicazione soltanto dalla data sopra richiamata: ogni pagamento avente data antecedente di importo pari o superiore a 1.000 euro può comportare l’applicazione di sanzioni.
Come noto, dal 1° gennaio 2016 trova applicazione il nuovo limite per la circolazione del contante.
Da questa data, infatti i pagamenti in contanti possono avvenire fino ad un importo pari a 2.999,00: gli importi pari o superiori a 3.000 euro dovranno essere invece corrisposti con strumenti di pagamento tracciabili (assegni, bonifici, ecc.)

Scarica la circolare. Circolazione del Contante – Disciplina transitoria

Saldo IMU e TASI 2015: ravvedimento

Il 16 dicembre 2015 è scaduto il termine ordinario per il versamento del saldo IMU e TASI per l’anno 2015.
Chi ha saltato la predetta scadenza oppure ha versato per quella data un importo insufficiente, può rimediare ricorrendo al ravvedimento operoso.
L’istituto del ravvedimento è stato anch’esso interessato, della riforma del sistema sanzionatorio prevista dal D.Lgs. 158/2015 con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.
In particolare, il legislatore riduce alla metà la sanzione base prevista per l’omesso o insufficiente versamento, attualmente pari al 30%, per le regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla violazione.
Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la sanzione base prevista per l’omesso o insufficiente versamento è ridotta
dal 30% al 15%, per i ritardatari entro il 90° giorno dalla violazione (dal 91° giorno resta ferma la sanzione del 30%).
Inoltre, è prevista la riduzione alla metà anche della sanzione base per i pagamenti eseguiti entro 14 giorni dalla violazione, passando così dal 2% all’1%.

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Saldo_IMU_e_TASI_2015

Legge di Stabilità 2016: al via i micro-pagamenti con carta di credito

Con la Legge di Stabilità si sta mostrando una politica abbastanza contraddittoria in tema di circolazione del contante: da un lato, infatti, si vuole innalzare il limite per l’uso del contante, portandolo da 1.000 a 3.000 euro, mentre, dall’altro si vuole abbassare il tetto attualmente previsto per i pagamenti con carte di debito, eliminando l’attuale limite dei 30 euro.

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Stabilita 2016_Al_via_i_micro-pagamenti_con_carta_di_credito