Il trust: lo strumento per la gestione del patrimonio di imprese e famiglie

Nato nei Paesi di Common Law e ratificato nel nostro paese con la convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, il TRUST si è rivelato un valido strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale, non solo per le imprese, ma anche per le famiglie.

Il TRUST, in breve, consente al disponente o settlor di vincolare uno o più beni (c.d. “TRUST fund”) per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico a vantaggio di taluni beneficiari o per la realizzazione di uno scopo.

Con l’istituzione del TRUST il disponente (settlor – proprietario dei beni) si spossessa dei beni e li attribuisce in proprietà ad un gestore – fiduciario (trustee) il quale assume l’obbligo di amministrarli secondo quanto previsto nell’atto di TRUST (deed of trust) nell’interesse del beneficiario individuato dallo stesso disponente o per larealizzazione di uno scopo. Il disponente, inoltre, può garantirsi un controllo più pregnante sull’operato del trustee nominando un protector, persona fisica o giuridica di fiducia del disponente con il compito di vigilare e verificare che le indicazioni contenute nell’atto istitutivo del TRUST siano rispettate.

EFFETTO PROTETTIVO DEL TRUST

L’effetto principale del trust, ai sensi dell’art. 11 (comma 2 e 3) della Convenzione dell’Aja, è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, deltrustee o del/i beneficiario/i, salva la sussistenza di situazioni patologiche.
I beni trasferiti in trust escono definitivamente dal patrimonio del disponente ma non entra a far parte del patrimonio del trustee, e non è quindi soggetto alle pretese dei creditori o degli eredi o del coniuge del trustee stesso.
Nell’ampia categoria del trust si è soliti distinguere la figura del trust discrezionale (in inglese “discretionaty trust”), caratterizzata principalmente dall’ampio potere riservato al trustee, il quale nella piena discrezionalità, ma in adempimento degli obblighi fiduciari sullo stesso gravanti, gestisce il TRUST fund per l’attuazione dello scopo affidatogli ovvero nell’interesse di uno o più beneficiari.

I beni in TRUST, non possono essere aggrediti dai creditori del settlor perché  non sono più di sua proprietà, né dai creditori del trustee, perché i beni che questi amministra sono segregati in trust, né dai creditori dei beneficiari, salvo il caso di azione revocatoria.

Il TRUST è un istituto che permette il perseguimento di molteplici finalità quali trasferimenti immobiliari a scopo di garanzia, la pianificazione della propria successione, nel rispetto delle norme poste a tutela dei legittimari, la gestione dei rapporti coniugali, le liquidazioni societarie, la creazione di vincoli su determinati beni al fine di garantire la riuscita di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione aziendale o di un semplice concordato stragiudiziale ecc.

Inoltre nel TRUST possono essere conferiti beni di qualsiasi natura, a differenza del fondo patrimoniale, istituto molto diffuso nella prassi per il perseguimento di strategie volte alla protezione dei beni della famiglia, ma risultato nella pratica inefficace per il raggiungimento degli scopi per il quale è stato costituito.

Il TRUST è applicato con successo sia nel momento che precede la procedura di separazione o divorzio, sia nel successivo momento quale strumento di garanzia dell’obbligo di mantenimento di un coniuge attribuito a carico dell’altro dal giudice o frutto di accordo tra le parti.

Il TRUST può essere utilizzato in alternativa o congiuntamente al Patto di Famiglia per programmare il passaggio generazionale:

1. per assicurare continuità di gestione nell’impresa;

2. per saggiare prima del trasferimento le qualità del beneficiario assegnatario;

3. per regolare il passaggio dei beni, magari gradualmente, secondo regole di governance che consentano una procedimentalizzazione del passaggio del timone.

Il passaggio generazionale in azienda e nel patrimonio familiare, comunque, anche nei casi in cui può sembrare semplice, deve essere affrontato per tempo e pianificato in modo obiettivo.

Il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768 bis sscod. civ., non consente, a  differenza del trust, di per sé, di saggiare prima del trasferimento le qualità del beneficiario designato per la conduzione dell’azienda o comunque di regolare il passaggio dei beni in modo graduale, secondo regole di governance che consentano una procedimentalizzazione del passaggio stesso.

Il regime fiscale applicabile al TRUST va valutato caso per caso, tenendo conto del contenuto del negozio risultante dalla legge regolatrice del TRUST e delle clausole contrattuali recate (si veda, in tal senso, l’esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni nelle ipotesi di TRUST istituiti per il passaggio generazionale dell’impresa) e comunque oltre all’imposizione diretta si applicano l’imposta di registro, le imposte sulle successioni e donazioni e le ipo-catastali, quando gli atti dispositivi hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari. Il TRUST come soggetto passivo di imposta, deve dotarsi di codice fiscale o partita Iva e presentare la dichiarazione dei redditi.

I redditi derivanti dai beni conferiti in TRUST sono tassabili in capo ai beneficiari in caso di TRUST “trasparente”, oppure in capo al TRUST stesso in caso di TRUST “opaco”.

Per determinare il costo di istituzione di un trust occorre considerare i costi notarili per la rogazione dell’atto istitutivo e di trasferimento dei beni, nonché i costi del professionista incaricato della consulenza volta alla ricerca della formazione dell’atto istitutivo più adatto alle esigenze della clientela.

La Corporate Advisors,con la consulenza delloStudio Giuliano e Di Gravio, attraverso il Dipartimento“Protezione del Patrimonio”,coordinato dall’avv. Massimo Giuliano, nel soddisfare eventuali esigenze di protezione patrimoniale e di regolamentazione successoria, individuerà lo strumento giuridico più opportuno e adatto alle esigenze rappresentate da ciascun Cliente, in modo da raggiungere gli obiettivi specifici, nel modo più efficace possibile.

Obbligo della fatturazione elettronica verso la PA

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarLe che qualora effettuasse prestazioni di servizi o cessioni di beni nei confronti di pubbliche amministrazioni, è tenuto dal 6 giugno 2014 ad emettere fattura elettronica, pena il mancato pagamento della suddetta fattura.

Sarà anche tenuto a includere nel documento tutti i dati necessari, richiesti dalla nuova normativa.

In realtà la scadenza varia a seconda dell’ “amministrazione cliente”. Se si tratta di Ministeri, loro ripartizioni, Agenzia fiscali o Enti di previdenzaera il 6 giugno 2014. In tutti gli altri casi, incluse le amministrazioni locali, la scadenza è differita al 31 marzo 2015.

Premessa

I fornitori di Amministrazioni pubbliche e di quelle autonome sono tenuti a gestire le fatture, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione, esclusivamente con modalità elettroniche.

Il passaggio al sistema di fatturazione elettronica imporrà agli operatori l’obbligo di adottare la conservazione sostitutiva delle fatture emesse secondo le prescrizioni del D.M. 23.1.2004, in quanto la fattura elettronica trasmessa e ricevuta in forma elettronica deve essere conservata nella stessa forma. Per un approfondimento si rinvia al capitolo successivo.

Il passaggio alla fatturazione elettronica richiederà quindi alle imprese la necessaria ristrutturazione del ciclo attivo di fatturazione, potenziando la propria infrastruttura tecnologica ovvero avvalendosi di intermediari privati, presenti sul mercato, in grado di supportare gli operatori con minori capacità di investimento.

Le necessarie modifiche ai processi interni di fatturazione porteranno in ogni caso benefici sotto il profilo di un maggiore coordinamento dell’attività degli uffici operativi, di semplificazioni nella gestione della documentazione amministrativa, con possibilità di accessi simultanei ai documenti, e di migliorata efficienza economico-gestionale dell’intera impresa attraverso l’automazione del flusso di fatturazione.

All’obbligo di emissione, trasmissione e conservazione di fatture elettroniche in capo ai fornitori, corrisponde dal lato delle Amministrazioni destinatarie dei flussi elettronici di fatturazione:

·         il divieto non solo di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea

·         ma anche quello di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica.

Questo divieto implica il necessario adeguamento delle infrastrutture informatiche e delle procedure interne delle Amministrazioni interessate alla ricezione e alla gestione delle fatture elettroniche, secondo le linee guida individuate con il D.M. 55/2013.

La fattura PA viene emessa in formato .xml e inviata al sistema SDI attraverso un software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una volta inviata viene controllata dal sistema e si ha per emessa alla data di ricezione della ricevuta di avvenuta consegna.

La data di emissione della fattura è quindi, la data indicata nella ricevuta.

Le pubbliche amministrazioni coinvolte

Tra le pubbliche Amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche sono ricompresi tutti i soggetti anche autonomi che, a norma dell’art. 1, co. 2, L. 196/2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel Conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell’apposito elenco pubblicato da Istat.

L’elenco è abbastanza corposo; a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali:

1. Amministrazioni centrali

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri; Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate); Enti di regolazione dell’attività economica (Agenzia italiana del farmaco – AIFA, Agenzia per l’Italia digitale, Ente nazionale per il micro credito, ecc.); Enti produttori di servizi economici (Agenzia nazionale per il turismo – ENIT, Anas S.p.A., Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC, Ente nazionale risi, Fondo innovazione tecnologica – FIT, Gruppo Equitalia, ecc.); Autorità amministrative indipendenti (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM, Autorità per l’energia elettrica e il gas – AEEG, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.); Enti a struttura associativa (ANCI, UNIONCAMERE, ecc.); Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali (Accademia della Crusca, Coni, CRI, ecc.); Enti e Istituzioni di ricerca (Agenzia spaziale italiana – ENEA, Istituto nazionale di statistica – ISTAT); Istituti zooprofilattici sperimentali;

2. Amministrazioni locali

Regioni e province autonome, Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, Agenzie regionali sanitarie, Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO), Aziende ospedaliere, Aziende sanitarie locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali, Università e istituti di istruzione universitaria pubblici, ecc.;

3. Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti – CNPADC, Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali – CNPR, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, EPPI, ENASARCO, INAIL, INPS, ecc.

Le scadenze per l’avvio dell’obbligo

Il Decreto Irpef ha anticipato l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica Amministrazione e fornitori, introducendo all’art. 25, co. 1, D.L. 24.4.2014, n. 66, un’anticipazione della tempistica nell’emissione della fattura elettronica al 31 marzo 2015. Tale data vale per le amministrazioni pubbliche diverse dai Ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza e per le Amministrazioni locali.

Dal 6 giugno 2014 decorre, invece, l’obbligo per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza.

Dunque, Ministeri e loro ripartizioni, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. La stessa disposizione di applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti Enti nazionali e alle Amministrazioni locali.

SCADENZE APPLICAZIONE  PROCEDURA FATTURAZIONE ELETTRONICA

06 GIUGNO 2014

MINISTERI, AGENZIE FISCALI ED ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

31 MARZO 2015

·  TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INCLUSE NELL’ELENCO ISTAT;

·   +AMMINISTRAZIONI LOCALI.

Le caratteristiche della fattura

La fattura PA è una fattura elettronica ed è la sola tipologia di fattura che verrà accettata dalle Amministrazioni. La fattura PA è caratterizzata da:

–          un formato XML (eXtensible Markup Language): l’unico accettato dal Sistema di Interscambio;

–          l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto, garantite tramite l’apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;

–          l’indicazione di un codice identificativo univoco dell’ufficio destinatario della fattura, riportato nell’Indice delle pubbliche Amministrazioni (Ipa), consultabile nel sito http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php;

–          da un codice CUP e CIG, cioè il Codice identificativo di gara (CIG), nei casi di obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

La documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione ed i servizi di supporto e assistenza sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le pubbliche Amministrazioni.

Contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali

Il codice del consumo subisce sostanziali modifiche relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali con la pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 21/2014 ( Decreto legislativo 21.02.2014 n° 21 , G.U. 11.03.2014) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/11/14G00034/sg

La direttiva 2011/83/UE sui Diritti dei consumatori è stata recepita con un decreto legislativo che, dopo le consultazioni con i diversi soggetti interessati, compreso il CNCU e dopo i pareri parlamentari, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio ed entrerà in vigore il prossimo 13 giugno.

La riforma del codice del consumo pone in essere alcune modifiche riguardanti il diritto di recesso per i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali.     Dal prossimo 13 giugno 2014 entreranno in vigore nuove norme volte a rafforzare la tutela del consumatore. Tra le novità previste dal legislatore, vi è:

–          L’obbligo di informativa precontrattuale: l’obbligo, cioè,  riguardante l’identità del professionista, le caratteristiche del prodotto o del servizio, le modalità di pagamento, le garanzie a favore del consumatore;

–          L’obbligo di forma scritta e di linguaggio chiaramente comprensibile dall’acquirente;

–          Il diritto di ripensamento, cioè il consumatore, se correttamente informato dell’esistenza di tale diritto può, unilateralmente, entro 14 giorni e senza necessità di motivazione recedere dal contratto; se non correttamente informato il termine per ripensarci si allungherà a 12 mesi (contro gli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e i 90 dalla consegna del bene);

–          La restituzione del prodotto, a seguito dell’esercizio del diritto di ripensamento: il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, anche se deteriorato, essendo ritenuto responsabile soltanto per la diminuzione del valore.

Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 13 giugno 2014, le modifiche e le abrogazioni entrano invece in vigore il 26 marzo 2014.

I contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali sono quei contratti che vengono stipulati per strada, al telefono, tramite televendite, in internet, tramite il metodo del “porta a porta” e così via.

Con il termine “consumatore” si fa, invece, riferimento ad un soggetto, persona fisica,  che agisce acquistando beni o servizi per uno scopo personale estraneo alla propria attività professionale. Infine, per “diritto di recesso” si intende il diritto, riconosciuto all’acquirente di recedere dal contratto.

Il recesso è libero e non deve essere supportato da alcuna motivazione. Occorre, però, rispettare un termine ben preciso per esercitare questo diritto, ed è qui che è maggiormente intervenuta la riforma. Fino ad oggi l’acquirente aveva a disposizione 10 giorni per esercitare questo diritto, mentre, dal 13 giugno 2014, l’acquirente avrà a disposizione 14 giorni per recedere dal contratto. Per quanto riguarda però i contratti che hanno ad oggetto servizi di telefonia o forniture di acqua, luce, gas, elettricità e simili, il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stato stipulato il contratto; per quanto riguarda, invece, i contratti che hanno ad oggetto merci  il termine inizia a decorrere dal giorno in cui l’acquirente ha ricevuto fisicamente i beni

Una novità tutta italiana riguarda infine la conferma dei contratti di fornitura conclusi per telefono. La direttiva 2011/83/UE prevedeva come opzionale l’obbligo da parte del venditore di confermare l’offerta al consumatore, il quale resta vincolato solo dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica, ovvero dopo che con il suo consenso l’accettazione dell’offerta sia stata registrata su un supporto durevole. Considerata la notevole diffusione dei contratti conclusi per telefono, si è ritenuto opportuno introdurlo come obbligo nel nostro ordinamento.

Non ci sono particolari formalità da seguire per comunicare al venditore la volontà di recedere dal contratto ma, è buona norma comunicare il recesso in forma scritta inviandone una copia al venditore tramite raccomandata A/R o altro mezzo – posta elettronica certificata, ad esempio – che dia analoghe garanzie. In questo modo, si è sicuri di poter facilmente dimostrare di aver esercitato il diritto di recesso nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Quando l’acquirente esercita il diritto di recesso, il venditore è tenuto a rimborsargli tutte le spese sostenute per acquistare il bene o il servizio, entro 14 giorni da quando gli è stato comunicato il recesso.

Particolarmente importanti per garantire l’effettività dei diritti introdotti dalle nuove norme sono le disposizioni che attribuiscono all’Autorità garante della concorrenza e del mercato le competenze in materia di sanzioni amministrative per le relative violazioni e quelle che rafforzano le competenze della stessa autorità in materia di pratiche commerciali scorrette, attribuendole alla stessa in via esclusiva, salva l’acquisizione del parere delle autorità di regolazione competenti per settore.

I nuovi termini per il recesso valgono anche qualora un bene sia stato acquisto in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Per questo è stato definito un modello armonizzato di recesso utilizzabile in tutti i paesi Ue.

Scadenza presentazione documento valutazione dei rischi

ENTRO IL 31 MAGGIO SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.

A seguito dell’aumento degli infortuni sul posto di lavoro si è fatta più urgente l’esigenza di predisporre misure per la tutela della salute dei dipendenti.
Entro il 31 maggio 2013 tutte le attività  sono obbligate alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi ( c.d. DVR), che dal d.lgs. 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, viene definito come “ valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività”.

Il documento è quindi una relazione obbligatoria, che deve essere presente all’internodel luogo di lavoro e disponibile per gli organi di controllo.
La relazione ha per oggetto l’individuazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e predispone o suggerisce misure adeguate a prevenirli o controllarli.
Dal 1° gennaio 2013 anche quelle attività che prima potevano autocertificare tale valutazione e cioè le aziende con meno di 10 lavoratori, oggi  sono obbligate a redigere il DVR.

Si precisa che l’art. 2 del D.lgs. 81/08 indica che al lavoratore è equiparato:

1.il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o dell’ente stesso;
2.l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile;
3.il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento;
ecc.

Le sanzioni

In caso di violazioni nella stesura del DVR sono previste pesanti sanzioni per il datore di lavoro (D. Lgs. 81/08 art. 55) che riepiloghiamo di seguito:
4. Omessaredazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 29, comma 1)? Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400
5. Incompletaredazione del DVR per omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28) ? Ammenda da € 2.000 a 4.000

Moratoria per i debiti delle PMI

L’ABI ha deciso di prolungare di altri tre mesi la moratoria sottoscritta a febbraio 2012 dal settore bancario con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Ministero dello Sviluppo Economico e le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale relativa al pacchetto “ Nuove misure per il credito alle PMI”, iniziativa a sostegno delle imprese in difficoltà.

Infatti sarà possibile presentare la domanda di sospensione per 12 mesi  delle quote capitale dei mutui e finanziamenti di durata superiore a 18 mesi fino al 30 giugno. Inoltre sempre entro il 30 giugno sarà possibile presentare domanda per la sospensione del pagamento della quota capitale dei canoni di leasing immobiliare per 12 mesi e mobiliare per 6 mesi. Sarà inoltre possibile chiedere l’allungamento della durata del mutuo.
Sussiste anche la possibilità di allungare a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, per quanto riguarda le operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili e la possibilità di ottenere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle PMI.

Doppia iscrizione contributiva per il socio-lavoratore ed amministratore della s.r.l.

Il socio di una società commerciale nella forma della s.r.l., che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e che sia anche amministratore della medesima, riscuotendo un apposito compenso, deve essere iscritto (e versare la contribuzione) presso la gestione previdenziale commercianti, per la prima attività, e presso la gestione separata, per la seconda.

Nel giudizio principale XX, amministratrice e socia di una s.r.l., aveva proposto opposizione nei confronti dell’INPS avverso quattro cartelle di pagamento concernenti contributi previdenziali della gestione commercianti, alla quale era stata iscritta d’ufficio dall’Istituto. L’opponente aveva dedotto di essere iscritta alla gestione separata in ragione della propria attività di amministratore unico ed aveva, quindi, eccepito l’illegittimità della duplice iscrizione.

Il Tribunale di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro, ha rilevato che, in base alla norma applicabile (art. 1, comma 208, L. n. 662 del 1996), come interpretata dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (Sent. 12 febbraio 2010, n. 3240), nella specie avrebbe dovuto operare il criterio della “unicità” dell’iscrizione, in considerazione della prevalenza dell’attività lavorativa espletata dall’opponente nella società’ rispetto a quella di amministratrice della stessa. Tuttavia, in virtù dell’art. 12, comma 11, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della L. 30 luglio 2010, n. 122, norma dichiaratamente interpretativa -e, quindi, retroattiva- la “doppia iscrizione” doveva essere giudicata legittima, perché detta disposizione rende inapplicabile la regola della prevalenza all’attività di lavoro autonomo inerente alla gestione separata.

Posta questa premessa, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 12, comma 11, deducendone il contrasto con numerosi parametri costituzionali (artt. 3, 24, comma 1, 102, 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU).

La decisione della Corte
La Corte costituzionale, con ordinanza 1 marzo 2013, n. 32, ha dichiarato la questione manifestamente infondata.

Regole da seguire in caso di gravidanza di una collaboratrice

Visto il numero di contratti a progetto che vengono attivati ogni anno, soprattutto nei confronti di giovani donne, è importante conoscere quali siano le “regole” da seguire in caso di gravidanza della collaboratrice. Infatti è interesse della collaboratrice conoscere quali siano le tutele previste, ed è interesse dell’ azienda conoscere quali siano i costi da sostenere.

In caso di gravidanza della collaboratrice a progetto, la stessa ha diritto  alla sospensione del rapporto e alla proroga della scadenza del contratto di 180 giorni, a meno che ” il contratto stipulato con il collaboratore non contenga disposizioni a lui più favorevoli”, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 276/2003. Il D.M. 12/07/2007 ha poi esteso l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità anche alle collaboratrici a progetto. Il periodo in cui la collaboratrice deve astenersi dal lavoro, sono gli stessi delle lavoratrici dipendenti, ossia:

  • due mesi prima della data presunta del parto;
  • eventuale periodo intercorrente tra data presunta ed effettiva del parto;
  • tre mesi dopo la data del parto (è possibile attuare la c.d. “flessibilità” dell’astensione obbligatoria, che consente di assentarsi dal lavoro un mese prima del parto e quattro mesi dopo);
  • interdizione anticipata.

Per tutto il periodo di astensione obbligatoria (quindi compresa l’eventuale interdizione anticipata) spetta alla collaboratrice un’indennità pari all’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile, a condizione che non vi sia iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria e che nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile vi sia stato accredito contributivo di almeno 3 mensilità.

E’ inoltre riconosciuto – a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in corso di validità – il diritto al congedo parentale (astensione facoltativa) per un massimo di 3 mesi e con un’indennità pari al 30% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile.

La domanda di indennizzo deve essere redatta su apposito modulo (disponibile sul sito INPS) prima dell’astensione dall’attività lavorativa e comunque entro 1 anno dal termine del periodo indennizzabile.

Ed ora arriviamo al punto dolente: a chi spetta il pagamento dell’indennità? A differenza di quanto avviene per i lavoratori subordinati, per le collaboratrici a progetto il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, e non è prevista alcuna integrazione da parte dell’azienda. I tempi di erogazione dell’Istituto non sono sempre velocissimi. Per il committente non ci sono costi aggiuntivi da sostenere. Inoltre si sottolinea che il committente è tenuto, alla scadenza del contratto (prorogato), a corrispondere il compenso pattuito, a meno che la prestazione non sia divenuta nel frattempo non più utile: la risposta ad interpello del Ministero del lavoro n. 39 del 2009 chiarisce infatti che qualora l’assenza per gravidanza abbia inciso negativamente sulla realizzazione del progetto di lavoro, potrebbe considerarsi in linea con il principio di correspettività del contratto non corrispondere il compenso concordato.

IVA “solidale” in edilizia

L’art. 13-ter del Dl n. 83 del 2012, c.d. “decreto sviluppo”, prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi in questione può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, cioè Caf e professionisti abilitati.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

Con la circolare n. 40/E dell’8 ottobre, l’Agenzia chiarisce che:
– le disposizioni di cui all’articolo 13-ter devono trovare applicazione per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della norma;
– sulla base dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto del contribuente tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.

Al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare ritiene valida – in alternativa alle asseverazioni prestate dai Caf e dai professionisti abilitati – una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del Dpr n. 445/2000, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

Novità nel settore assicurativo

Il Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012 ha approvato un decreto recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Il provvedimento, in attesa di pubblicazione in gazzetta, reca misure in molteplici settori dell’economia del nostro Paese.
In particolare registriamo un intervento volto principalmente a favorire un orientamento verso i consumatori del mercato del settore assicurativo.

Riguardo alle assicurazioni è da evidenziare che  quello delle polizze ramo danni R.C.A. obbligatorie è uno dei nodi più difficili da districare nei rapporti tra politica, mercato e consumatori.

Il prezzo finale delle polizze praticato dalle compagnie è condizionato dal fatto che le misure antifrode non riescono ad arginare il fenomeno per il quale sono state previste, nonostante un loro costante sviluppo.

Nel dettaglio il decreto dedica l’ottava sezione, dagli articoli 21 al 24,  al settore delle assicurazioni, della mutualità e del mercato finanziario.

Nel settore assicurativo le misure principali sono quelle che riguardano la durata dei contratti  con :
1. Abolizione delle clausole di tacito rinnovo eventualmente previste dal contratto (art. 170 bis) nel Codice delle Assicurazioni Private. La misura si applicherà ai contratti in corso a partire dal 1 gennaio 2013 e le compagnie dovranno avvisare i loro assicurati della perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo;
2. Passaggio da 2 a 10 anni del termine di prescrizione delle polizze vita “dormienti”. Tale misura interviene su una precedente modifica effettuata dal legislatore nel 2008, che venne giudicata del tutto insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell’intestatario;
3. Possibilità di creare una polizza base standard nel settore della R.C.A. nella quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell’adempimento dell’ assicurazione obbligatoria. Ogni compagnia assicurativa, nell’offrirla obbligatoriamente al pubblico, anche attraverso internet, dovrà definirne il costo complessivo e separatamente ogni eventuale costo per i vari servizi aggiuntivi.
4. Diminuzione dell’asimmetria informativa che oggi caratterizza il rapporto compagnia-assicurato attraverso  l’introduzione di una disciplina che obblighi le compagnie a predisporre sui propri siti aree riservate attraverso le quali i propri clienti possono verificare lo stato delle proprie coperture assicurative, le scadenze, i termini contrattuali sottoscritti, la regolarità dei pagamenti di premio, secondo procedure simili agli attuali sistemi di home banking;
5. Aumento della concorrenzialità e della trasparenza degli agenti intermediari attraverso la possibilità per questi  di poter collaborare con altri soggetti iscritti al Registro degli intermediari assicurativi, garantendo piena trasparenza e informazione nei confronti dei consumatori e sancendo la nullità di ogni patto contrario tra compagnia assicurativa ed intermediario. Chi svolgerà attività di collaborazione risponderà in solido degli eventuali danni derivanti al cliente.

Inoltre sono state previste misure antifrode con le quali il governo è intervenuto affidando all’ I.V.A.S.S. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore R.C.A.
La norma, infatti, riprendendo varie proposte di iniziativa parlamentare, affida all’Istituto la prevenzione amministrativa delle frodi, relative alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. L’IVASS realizzerà un archivio informatico integrato attraverso il quale sarà più facile individuare indici di anomalia e di possibili frodi.

Lo stesso Istituto potrà segnalare tali anomalie alle Autorità giudiziarie e incentivare azioni di indagine utilizzando il veicolo della vigilanza assicurativa.
Altre misure previste nella sezione del decreto in esame riguardano l’iscrizione al registro delle imprese nonché ulteriori misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso.
Scopo dell’intervento è quello di rivedere una normativa obsoleta che, tuttavia, riguarda un settore ancora operante e diffuso nel nostro Paese. La disciplina di riferimento, infatti risale al 1886 e mostra lacune in molte sue parti, impedendo un adeguato funzionamento del settore.
In tal modo, si cercano di garantire procedure pubblicitarie più certe oltre che il definitivo avvio di un sistema di vigilanza efficace.

In attesa di una riforma organica della disciplina, viene risolta un’importante questione interpretativa prescrivendo l’ iscrizione delle Società di mutuo soccorso al registro delle imprese.
Una delle novità della proposta è poi quella relativa alla cosiddetta “mutualità mediata”, in virtù della quale si rende possibile anche ad una società di mutuo soccorso di aderire in qualità di socio ad un’altra analoga società sempreché  che lo statuto lo preveda espressamente e che i membri, persone fisiche di tali enti giuridici, siano destinatari di una delle attività istituzionali delle medesime società di mutuo soccorso.