Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

Con l’emanazione dell’art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese (pubblicato nella GG.UU. 26 giugno 2012, n. 147, S.O), convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, è stato introdotto dal nostro legislatore un “terzo genere” di società a responsabilità limitata, denominato società a responsabilità limitata a capitale ridotto (c.d. S.r.l. c.r.), che si affianca alla società a responsabilità limitata semplificata, di cui abbiamo parlato nella precedente Newsletter ( 11 settembre 2012).

La società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita da persone fisiche di età superiore ai trentacinque anni con capitale sociale minimo inferiore ai 10.000,00 Euro con contratto o atto unilaterale.
Secondo quanto previsto dall’art. 44, co. 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83: “L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci”.
L’ amministrazione della società potrà essere affidata ad una o più persone fisiche, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno socie della s.r.l. c.r. a differenza di quanto avviene per la s.r.l. s.
L’atto costitutivo della s.r.l. c.r. dovrà pertanto contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
(a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
(b) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
(c) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1,00 Euro ed inferiore all’importo di 10.000,00 Euro previsto all’art. 2463 bis, co. 2, n. 4) c.c., sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti dovranno essere effettuati in denaro ed essere direttamente versati all’organo amministrativo;
(d) i requisiti previsti dall’art. 2463 bis, co. 2, n. 3), 6), 7) e 8) c.c., donde dovrà essere indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
(e) il luogo e la data di sottoscrizione;
(f) gli amministratori.
Per tale ragione i soci della s.r.l. c.r. dovranno sostenere tutti i costi necessari ai fini della costituzione della società esattamente come già avviene per la costituzione di una società a responsabilità limitata ordinaria.
La costituzione della s.r.l.c.r. prevede la piena ammissibilità della forma unipersonale (come già avviene per la s.r.l.).
A differenza di quanto invece accade nella s.r.l. s. non c’è uno specifico vincolo – previsto ex lege– alla trasferibilità delle quote di partecipazione sociale.
L’art. 44 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 non contiene difatti alcun rinvio a quanto disposto dall’art. 2463 bis, co. 4, c.c. prescritto per la s.r.l. s., in forza del quale: “è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo”.
Si deve pertanto ritenere che la disciplina della s.r.l. c.r. non preveda alcuna restrizione al trasferimento delle quote di partecipazione sociale, collegata al requisito anagrafico dell’età dei soci, con conseguente piena ammissibilità del principio di libera trasferibilità delle quote sociali.

La società a responsabilità limitata semplificata

Lo scorso 29 agosto è entrato in vigore il Dm Giustizia 138 del 23 giugno 2012(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012) che prevede la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata tra soggetti che hanno meno di 35 anni, impedendo così di fatto sia la partecipazione dio soggetti con più di 35 anni quella di soggetti non persone fisiche.
L’atto costitutivo deve essere costituito dal notaio sul modello standard ministeriale, comprensivo dello statuto, come citato dal nuovo art. 2463-bis c.c. ( introdotto dall’art. 3 comma 1 decreto legge 1/2012, convertito in legge 27/2012, senza possibilità di variazioni o integrazioni, ciò permette di azzerare i costi notarili, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria, ma è comunque dovuta l’imposta di registro, i diritti camerali e i tributi per l’apertura della partita IVA.

E’ inoltre vietata la cessione delle quote ai soci che abbiano compiuto i 35 anni ed è nullo qualsiasi atto di trasferimento.
Il capitale sociale previsto per la costituzione va  da 1 Euro a 9.999,00 Euro da versare integralmente in denaro non in banca , ma solo nelle mani di coloro/colui che ne è l’amministratore, che deve essere necessariamente un socio. Sicuramente questo pone problemi dal punto di vista creditizio, dove saranno necessarie fideiussioni o garanzie personali o dei genitori per potervi accedere e poter fare impresa.

Questo nuovo modello di società è stato creato per contribuire alla crescita del paese e per dare nuove possibilità imprenditoriali ai giovani.

Detrazioni IRPEF per la ristrutturazione della casa

LE DETRAZIONI IRPEF PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO NELLE CASE, oggetto già di una nostra newsletter del 7 maggio 2012, sono state aumentate dal 36% fino al 50%.

Il capitolo 3 del Decreto Legge 83/2012, approvato nel mese di giugno, contenente misure urgenti per la crescita del Paese, ha al suo interno un pacchetto di iniziative rivolte a incentivare la ripresa del mercato delle costruzioni ma non solo. Tra le tante novità che emergono dal materiale legislativo, ecco il bonus Irpef del 50% che potrà essere applicato a molti altri interventi sulle abitazioni, dalle diverse opere di ristrutturazione e risanamento conservativo fino alle manutenzioni straordinarie.
E’ quindi già iniziata la corsa per accedere agli incentivi, estesi fino al 30 giugno 2013: il bonus si applica a tutte quelle spese pagate tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 e potranno usufruirne anche coloro che, nonostante abbiano svolto i lavori prima dell’entrata in vigore del provvedimento, salderanno il conto dopo la data prevista.

La detrazione è salita dal 36% al 50% e il governo ha deciso inoltre di raddoppiare (da 48.000 a 96.000 euro per ogni unità immobiliare) l’ammontare massimo di spese su cui questa viene calcolata. Attenzione però alle modalità di pagamento, perché dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale in cui dovranno necessariamente essere indicati la causale, il codice fiscale di chi paga e la partita Iva o il codice fiscale del beneficiario.

Il valore del bonus dipende essenzialmente dalla tipologia del lavoro che si intende effettuare e gli sconti previsti dal governo, da applicare nella dichiarazione Irpef, riguardano in particolare spese di manutenzione straordinaria, risanamento, ristrutturazione edilizia, restauro, interventi per la climatizzazione, abbattimento delle barriere architettoniche d’immobili residenziali e contenimento dell’inquinamento acustico. Per eventuali interventi di risparmio energetico sul costruito gli incentivi rimarranno invece del 55% fino al 31 dicembre 2012, per poi scendere fino al 50% dal primo gennaio 2013 al 30 giugno dello stesso anno.

Certificazione dei crediti nei confronti della PA

Attraverso la domanda di certificazione si chiede che la pubblica amministrazione certifichi, entro 60 giorni , che l’impresa ha un diritto certo, liquido ed esigibile verso lo Stato.

Il decreto 22/5/2012 G.U. n. 143 del 21/6/2012 disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese. Disciplina inoltre le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

Ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito delle relative disponibilità.
Il decreto favorisce la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell’anticipazione su crediti.

Inoltre l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, connessi a transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, prevede l’adozione di diverse misure, tra le quali la possibilità  che su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. (V. Circ. esplicativa Rag. Gen. Stato del 21.6.2012 n. 21)

L’abuso del conduttore nel godimento del bene locato

Cassazione Civile, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5541

In materia di contratto di locazione, l’obbligo di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato dal contratto o desumibile da altre circostanze e l’obbligo di rispondere della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione consentono al locatore di agire nel corso del rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato, che, in caso di inosservanza, legittima l’azione di risoluzione del contratto.

Sulla scorta di questo principio la S.C. ha, nella fattispecie, confermato la sentenza impugnata con cui era stata rilevata la sussistenza dell’abusivo godimento dell’immobile locato da parte del conduttore che aveva proceduto, senza il consenso della locatrice-proprietaria, all’esecuzione di apprezzabili lavori che avevano causato un mutamento non autorizzato del suddetto immobile in grado di incidere sullo stesso equilibrio contrattuale.

A quest’ultimo proposito si è ricordato che, in tema di miglioramenti ed addizioni all’immobile apportate dal conduttore, la manifestazione di consenso del locatore, di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., non può desumersi da un suo comportamento di mera tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara e non equivoca espressione di volontà, da cui possa desumersi la esplicita approvazione delle innovazioni medesime, così che non basta la mera consapevolezza, o la mancata opposizione del locatore riguardo alle stesse, mentre è sufficiente una manifestazione tacita mediante fatti concludenti ed un contegno incompatibile con un proposito contrario.

Regno Unito: regime fiscale competitivo per le società

Dal punto di vista fiscale il Regno Unito è uno dei paesi più competitivi per le società e per gli imprenditori

Infatti il sistema britannico prevede imposte societarie tra le più basse in Europa; forti incentivi come deduzioni fino al 100% e agevolazioni per gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo; un efficiente sistema di applicazione e controllo dei trattati sulla doppia imposizione; tasse personali competitive; una minima contribuzione in materia di servizi sociali; la possibilità di ammortizzare i costi per beni capitali con i profitti tassabili.

Il diritto inglese richiede alle società di tenere le scritture contabili in regola e di preparare, altresì, per ogni anno finanziario il conto economico da depositare presso la Companies House, mentre non vi sono particolari prescrizioni legali per le imprese individuali. Per le partnership è invece previsto l’obbligo di tenuta delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati nell’acquisto e vendita di beni. Le scritture contabili devono essere mantenute per almeno 6 anni. Nel rispetto dei principi internazionali e comunitari sul divieto della doppia imposizione fiscale i residenti in UK sono soggetti al pagamento delle tasse personali sul complessivo reddito prodotto, mentre i soggetti non residenti in UK sono soggetti alle imposte nel Regno Unito solo limitatamente al reddito qui prodotto. L’aliquota massima dell’imposta sul reddito è del 50% e sarà tagliata al 45% dal 2013 per i redditi superiori a £ 150,000 annui. I redditi sino a £ 35.000 sono soggetto alla aliquota del 20% , ed al 40% da £ 35.000 sino a £ 149.000.

La Corporation Tax, cioè l’imposta gravante sui profitti complessivi tassabili, conseguiti dalla società residente in modo stabile nel Regno Unito e sui profitti conseguiti dalla società nel Regno Unito grava, altresì, sulle società che pur non essendo residenti nel Regno Unito, presentano uno stabilimento permanente (permanent establishment) in tale Paese.
Per permanent establishment si intende la società che possiede una sede fissa (branch, office, workshopor factory, building site o similari) in Uk o che nello stesso possiede un proprio agente. Se la sede fissa, tuttavia, svolge attività meramente preparatorie o ausiliarie non si avrà una permanentestablishment. Una società sarà pertanto soggetta a tassazione se risulta incorporata nel Regno Unito e/o se la sua attività è principalmente svolta in tale Paese. Si badi bene, che se la società è contemporaneamente residente in UK ed in un altro Paese europeo, in base al sopramenzionato principio del divieto della doppia imposizione, occorre preliminarmente stabilire dove detta società risulta avere la propria residenza. Resta salvo, in ogni caso, il generale obbligo di contribuzione sulla parte di profitto realizzato in UK. L’imposta è applicata con riferimento al periodo contabile della società (che normalmente si estende in 12 mesi), e viene amministrata/riscossa dal Servizio per la Riscossione e le Dogane di Sua Maestá (HerMajesty’sRevenue and Customs), simile all’Agenzia delle Entrate italiana.
Per l’anno 1 Aprile 2012 – 31 marzo 2013 é del 24%, che si applica sia alle società residenti che a quelle non-residenti nel Regno Unito. Dall’Aprile 2013 è prevista una riduzione progressiva di un punto percentuale per anno sino al 2014 sino ad arrivare in tale anno ad una imposizione fiscale societaria pari al 22%, costituendo così una delle imposizioni più basse a livello mondiale. Per profitti sotto £ 300.000 l’imposta è del 20%.

L’imposta, calcolata sull’intero profitto tassabile (nel caso sia superiore a £1,5 mil), può essere frazionata nel caso di associazione di società (e solo se la società residente in UK controlli altre società residenti o meno in UK). Nel caso di società con più residenze si applica la clausola del “tie-breaker” ovvero occorre fare riferimento alla residenza della sede direttiva effettiva (effectiveplace of management), ovvero al luogo in cui vengono prese le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale per la conduzione dell’insieme delle attività dell’impresa. Dal luglio 1999, è prevista la possibilitá di avvalersi dell’auto-accertamento mediante il quale la società autocertifica, assumendosene la piena responsabilità, i propri profitti. Come sopra accennato, eventuali errori (seppur meramente colposi) in tale attività sono passibili di pesanti sanzioni. Per quanto riguarda l’IVA (VAT), esistono tre diverse fasce di imposizione: a) il 20% che si applica alla maggior parte dei beni; b) il 5% che si applica alle fonti energetiche domestiche; c) una esclusione totale per un limitato paniere di beni come ad esempio il vestiario per bambini ed I prodotti alimentari. La costituzione di una società nel Regno Unito non richiede la figura del Notaio, a differenza di quanto previsto in altri Paesi dell’Unione Europea.

Detrazioni fiscali: bonus del 36% per la ristrutturazione della casa

E’ più semplice godere dell’agevolazione fiscale, infatti non sono più necessarie la comunicazione anticipata al fisco e l’indicazione del costo di manodopera SUL 36%.

Il bonus del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, introdotto dalla legge 449 del 1997, gode ancora di ottima salute e continua a essere largamente apprezzato dai contribuenti. D’altronde, finché dura (il bonus attualmente è valido fino al 31 dicembre 2012), il vantaggio fiscale non è da poco: ogni 1.000 euro spesi per interventi edilizi sulla propria abitazione ne tornano indietro 360 sotto forma di detrazionedalle imposte, sebbene rateizzati in 10 anni. Per il fisco è un modo di far emergere una buona quota di “nero”, che da sempre abbonda nel settore dell’edilizia. Le modifiche recenti Alcuni provvedimenti dell’anno scorso, primo fra tutti il decreto sviluppo di maggio, hanno introdotto alcune novità e semplificato la procedura per ottenere il bonus:
non è più obbligatoria la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (per tutta Italia);
il costo della manodopera non deve più essere riportato in fattura come voce separata;
sui bonifici effettuati per pagare lavori la banca applica una ritenuta fiscale del 4% anziché del 10% (per il contribuente non cambia nulla, la novità riguarda le imprese edili che si vedranno accreditata una somma con una minore decurtazione);
in caso di vendita di un immobile ristrutturato, la detrazione delle rate residue può restare al venditore o essere trasferita al compratore, su decisione delle parti.

L’opzione deve essere espressa col rogito notarile. Prima l’agevolazione veniva obbligatoriamente trasferita all’acquirente (e la regola vale ancora per gli atti stipulati prima del 16 settembre 2011). L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un dettagliata guida alle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie  aggiornata a febbraio 2012 che Vi inviamo in allegato. Riepiloghiamo qui i principali requisiti dell’agevolazione.

Che cos’è Uno sconto dall’Irpef pari al 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione: importo massimo di spesa: € 48.000, importo massimo di detrazione: € 17.280 (cioè il 36% di 48.000). L’importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall’anno successivo ed è detraibile in: 10 anni per tutti i contribuenti con meno di 75 anni di età; 5 anni per i contribuenti con meno di 80 anni; 3 anni per i contribuenti con più di 80 anni. Sui lavori e i materiali è inoltre prevista, di regola, l’aliquota Iva agevolata al 10%.
Beneficiari Tutte le persone fisiche che: • ristrutturano un immobile posseduto a qualsiasi titolo (cioè i proprietari ma anche chi è in affitto o in usufrutto) entro il 31 dicembre 2012; • acquistano un immobile ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative entro il 30 giugno 2013 (ma la ristrutturazione deve essere conclusa sempre entro il 31 dicembre 2012).
Attività e spese ammesse Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, per quanto riguarda le seguenti spese: progettazione, consulenza, perizie; esecuzione dei lavori; acquisto dei materiali; messa in regola degli impianti elettrici e degli impianti a metano; relazione di conformità dei lavori; imposte e altri costi burocratici (Iva, imposta di bollo, concessioni, autorizzazioni e denuncia di inizio lavori); oneri di urbanizzazione.
Procedura Nessun adempimento preventivo, essendo stato abolito l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara. Occorre però sempre essere in possesso degli  altri documenti eventualmente necessari per l’attività edilizia (Dia/Scia, concessione edilizia ecc.), da esibire in caso di verifica. Tutti i  pagamenti all’impresa che svolge i lavori devono avvenire tramite bonifico bancario dal quale risulti la specifica causale del versamento e il codice fiscale di entrambe le parti (le banche hanno appositi moduli per questo tipo di bonifico). E’ importante  conservare: le fatture o le ricevute fiscali per gli acquisti e le prestazioni detraibili; le ricevute dei bonifici come prova del pagamento.

Libretti di risparmio al portatore: entro il 31 marzo 2012 dovranno avere un saldo inferiore a 1.000 Euro.

Con l’introduzione delle nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti in contante, per effetto dell’art. 12, comma 1 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 pubblicato nel Supplemento Ordinario 251 alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 ed entrato in vigore in pari data, sono state introdotte alcune modifiche alle norme in materia di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti di risparmio al portatore.

LIBRETTI

Entro il 31 marzo 2012 i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro dovranno essere estinti o essere riportati ad un saldo inferiore. Nel caso di trasferimento di libretti al portatore il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dall’evento, alla Filiale della banca o di Poste Italiane SpA che ha emesso il titolo, i dati identificativi del cessionario (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione), la data del trasferimento e l’indicazione che il cessionario ha accettato il trasferimento stesso.

ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “Non trasferibile” Il Cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che vengano emessi per importi inferiori a € 1.000. Le violazioni alla normativa saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria che arriveràfino al 40% del saldo del libretto, con un minimo di € 3.000 (saranno le banche stesse a dover segnalare al Ministero dell’Economia le infrazioni della normativa). Si consigliano quindi i detentori di libretti di deposito al portatore con saldo superiore ai 1.000 euro di provvedere, prima del 31 marzo 2012, o a ricondurli sotto i 1.000 euro o ad estinguerli.

DL 29.12.2011 n. 216 (c.d. “milleproroghe”) convertito nella L. 24.2.2012 n. 14

Riaper­tura della definizione delle liti fiscali pen­denti

1) premessa

Il DL 29.12.2011 n. 216 (c.d. “milleproroghe”) è stato convertito nella L . 24.2.2012 n. 14.
In sede di conversione in legge del DL 216/2011 è stata riaperta la possibilità di definire le liti fiscali pendenti: · di valore fino a 20.000,00 euro; · in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Per aderire alla definizione, infatti, la lite deve essere pendente al 31.12.2011, rispetto all’1.5.2011 precedentemente previsto dal DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L . 15.7.2011 n. 111.

2) Liti definibili

Per essere definibili occorre che l’Agenzia delle Entrate sia parte della lite, quindi sono comun­que escluse dalla definizione le cause che riguardano tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate (es. ICI, TARSU, TOSAP, dazi, accise). In presenza degli altri requisiti, è invece possibile definire i contenziosi concernenti, ad esempio, IRPEF/IRES, IRAP, relative addizionali e imposte sostitutive, IVA, imposta di registro e imposta sulle successioni/donazioni.

3) Valore della lite

Sono definibili le liti fiscali di valore fino a 20.000,00 euro. Tale importo:
· deve essere riferito all’importo contestato nel ricorso introduttivo, al netto degli interessi e del­le sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento;
· coincide, di regola, con quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, a titolo di imposta, nel prov­vedi­mento impugnato. Pertanto, è definibile un avviso di accertamento con cui vengono richiesti 50.000,00 euro, se le som­me a titolo di imposta, al netto delle sanzioni e degli interessi, sono al massimo pari a 20.000,00 euro. Liti riguardanti le sole sanzioni Se la lite riguarda le sole sanzioni non collegate al tributo, il relativo valore è dato dalla somma del­le sanzioni irrogate.

4) Pendenza della lite

La “pendenza” della lite deve sussistere, come detto, alla data del 31.12.2011; pertanto:
· da un lato, il ricorso introduttivo deve essere stato notificato alla controparte entro tale data, restando esclusi i ricorsi presentati dopo il 31.12.2011 contro atti che sono stati notifi­cati prima della suddetta data; è invece irrilevante la costituzione in giudizio;
· dall’altro, occorre che, al 31.12.2011, la causa, nel senso processuale, sia ancora “in corso” in quanto non è ancora “passata in giudicato”, poiché, ad esempio, sono ancora pendenti i termini per impugnare la sentenza (la causa può essere pendente anche se il giudice ha emanato la sentenza, ma questa non è ancora stata impugnata, se il relativo termine non è ancora spirato).

Il contribuente può quindi fruire della definizione se il ricorso è stato notificato, ad esempio, nel cor­so dell’anno 2008 e la causa, in ragione dell’eventuale appello proposto dal contribuente o dall’A­genzia delle Entrate, non sia ancora terminata.

5) somme dovute per la definizione

Per quantificare le somme da versare, si fa riferimento al valore della lite. Pertanto, come sopra indicato, occorre considerare, nella maggioranza dei casi, l’importo richiesto nel provvedimento impugnato a titolo di imposta, al netto di sanzioni e interessi.

5.1) Cause di valore fino a 2.000,00 euro

Se il valore della lite è fino a 2.000,00 euro, deve essere versato un importo fisso di 150,00 euro.

5.2) Cause di valore superiore a 2.000,00 euro

Se il valore della lite, invece, è superiore a 2.000,00 euro (e fino a 20.000,00 euro), occorre versare: · un importo pari al 10% del valore della lite, se l’Agenzia delle Entrate ha perso la causa; · un importo pari al 50% del valore della lite, se il contribuente ha perso la causa; · un importo pari al 30% del valore della lite, se il giudice non ha ancora emanato la sentenza.

5.3) Somme riscosse in pendenza di contenzioso

Nel processo tributario, di regola il ricorso non sospende la riscossione, quindi il contribuente, an­che se ha proposto ricorso, deve corrispondere le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate, an­che se in certe circostanze solo in parte. Tali somme sono scomputate dagli importi che il contribuente deve versare per effetto della defi­ni­zione. Se le somme già versate eccedono quelle che devono essere pagate per effetto della definizione:
· non deve essere corrisposta alcuna somma per la definizione;
· l’eccedenza viene restituita solo se l’Agenzia delle Entrate, in precedenza, ha perso la causa.

5.4) Recupero di aiuti di Stato

Restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.

6) Versamento delle somme dovute

Le somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti al 31.12.2011 devono essere versate: · entro il 2.4.2012 (in quanto il 31.3.2012 cade di sabato); si ricorda che il precedente termine di versamento, in relazione alle liti pendenti all’1.5.2011, era stabilito al 30.11.2011; · con il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi”; · in un’unica soluzione; · senza possibilità di compensazione con crediti d’imposta o contributivi disponibili. Per ogni lite definibile deve essere effettuato un distinto versamento.

7) presentazione della domanda di definizione

Entro lo stesso termine del 2.4.2012 occorre presentare la domanda di definizione delle liti pendenti:
· all’Agenzia delle Entrate;
· in via telematica;
· sulla base del modello approvato dalla stessa Agenzia.

La suddetta scadenza del 2.4.2012 riguarda:
· sia le liti pendenti all’1.5.2011, i cui versamenti per la definizione sono stati effettuati entro il 30.11.2011;
· sia le liti pendenti al 31.12.2011, i cui versamenti per la definizione devono essere effettuati entro lo stesso termine del 2.4.2012.

La presentazione della domanda di definizione è necessaria anche nel caso in cui non vi siano somme da versare (in quanto gli importi già corrisposti in pendenza di giudizio sono superiori a quelli dovuti per la definizione). In ogni caso, deve essere presentata una separata domanda di definizione per ciascuna lite.

8) Sospensione delle liti

Si ricorda che:
· fino al 30.6.2012, tutti i processi definibili sono sospesi in via automatica, anche se il contribuente non intende avvalersi della definizione;
· le liti per le quali il contribuente ha presentato la domanda di definizione rimangono ulteriormente sospese sino al 30.9.2012.

Procedura semplificata per la costituzione di srl

Società di capitali DL Liberalizzazioni (DL 24.1.2012 n. 1)

L’art. 3 del DL 1/2012 (pubblicato nel S.O. n. 18 alla G.U. 24.1.2012 n. 19) ha introdotto una nuova tipologia societaria, lasocietà semplificata a responsabilità limitata (nuovo art. 2463-bis c.c.).

Requisiti soggettivi

Alla srl semplificata possono accedere solo le persone fisiche al di sotto dei 35 anni alla data di costituzione.

Per la perdita del requisito di età, l’art. 2463-bis c.c. distingue due ipotesi:

• nel caso riguardi un solo socio, l’assemblea, convocata dagli amministratori senza indugio, può deliberare la trasformazione della società o il socio è escluso di diritto;

• nel caso riguardi tutti i soci, di nuovo nella scelta dell’assemblea vi è la delibera di trasformazione della società, altrimenti la società si scioglie.

Atto costitutivo

La società può essere costituita per contratto o atto unilaterale.

L’atto costitutivo (oltre che il verbale relativo alle modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e l’atto di trasferimento delle partecipazioni) va redatto con scrittura privata, con l’indicazione degli elementi che, in parte, l’art. 2463 c.c. già prescrive per le srl ordinarie. In particolare, però:

• la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società semplificata a responsabilità limitata”;

• l’ammontare del capitale sociale non deve essere inferiore alla somma di 1,00 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti devono essere fatti solo in denaro.

L’atto costitutivo va depositato entro 15 giorni presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Per l’iscrizione della società, basta una comunicazione a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria.

Decreto attuativo: chiarimenti delle Camere di Commercio

L’art. 3 co. 2 del DL 1/2012 ha previsto che sarà predisposto uno statuto standard con apposito decreto, che determinerà anche i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Proprio all’emanazione del citato decreto sarebbe, nei fatti, condizionata la piena operatività della srl semplificata: come da informativa resa da alcune Camere di Commercio, fra cui quelle di Milano e Torino, fino a quel momento il Registro delle imprese non accetterà domande di iscrizione da parte di tali società. Le domande presentate prima, dunque, saranno rifiutate.