Si allunga la sanatoria delle liti pendenti

All’esame delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera c’è un emendamento al decreto legge milleproroghe che rende sanabili le liti pendenti fino al 31 dicembre 2011 con spostamento della data per il versamento delle somme dovute al 31 marzo 2012, che diventerà 2 aprile visto che la data fissata cade di sabato.

La versione originaria del DL 98/2011, che aveva varato la sanatoria dei contenziosi ancora aperti con il Fisco, aveva fatto riferimento, per la data di pendenza al 31 maggio 2011, e aveva fissato l’appuntamento per il versamento delle somme al 30 novembre 2011.

Come nel caso del DL 98, non è stata riproposta la cosiddetta «rottamazione» delle cartelle che era stata approvata con le sanatorie del 2002/2003.
Tuttavia l’emendamento approvato non sposta gli altri termini collegati alla sanatoria delle liti pendenti fissati dal DL 98, che anche se quasi tutti posteriori rispetto al 31 marzo, diventano, però, stringenti rispetto al nuovo calendario.

Cadeva già il 31 marzo, infatti, la data per la presentazione dell’istanza di definizione. Se il testo della norma approvata resterà immutato coincideranno sia il termine per il versamento che quello per la presentazione dell’istanza di definizione.

Anche gli altri termini restano immutati. Di conseguenza, le liti fiscali che possono essere definite anche nella nuova scadenza resteranno sospese come quelle della precedente “tornata” fino al 30 giugno 2012. Sono, entro la stessa data, sospesi anche i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Resta anche sospeso fino al 15 luglio 2012 il termine entro il quale gli uffici devono presentare ai giudici l’elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Queste ultime restano sospese fino al 30 settembre 2012, termine entro il quale gli uffici devono comunicare ai giudici l’esito del controllo sulla regolarità o meno dell’avvenuta definizione.

Termini di decadenza dal potere di accertamento e di riscossione degli atti impositivi

I provvedimenti impositivi devono essere notificati entro termini previsti a pena di decadenza, e ciò vale sia per gli avvisi di accertamento che per le cartelle di pagamento.

Il mancato rispetto dei termini comporta la nullità insanabile dell’atto.

La procedura impositiva è formata da una serie di atti che devono essere notificati al contribuente secondo una sequenza prestabilita dal legislatore: i suddetti provvedimenti, nella maggior parte dei casi, sono soggetti a termini decadenziali.

Nella menzionata “progressione” di provvedimenti, gli accertamenti e le cartelle di pagamento vanno notificati entro termini decadenziali, per poi lasciare spazio ai termini prescrizionali che, di conseguenza, trovano applicazione dopo la notifica della cartella e possono essere interrotti da intimazioni ad adempiere e costituzioni in mora.

Quanto appena esposto non vale per gli accertamenti “esecutivi”, operanti per gli atti emessi dall’1.10.2011 e relativi alle imposte sui redditi, IRAP e IVA riguardanti i periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e successivi; in tal caso, infatti, successivamente all’accertamento e in presenza di inadempienza al versamento degli importi, non vi è più la cartella di pagamento ma direttamente il pignoramento, che, in questa ipotesi, è anch’esso soggetto a termini decadenziali e non prescrizionali.

L’eventuale notifica tardiva del provvedimento comporta la nullità dell’atto, senza possibilità alcuna di sanatoria.

I termini decadenziali, come messo in evidenza, non possono essere interrotti, ma possono essere prorogati per effetto di disposizioni legislative: ad esempio, la constatazione di violazioni penali causa il raddoppio dei termini per gli accertamenti.

Occorre poi ricordare che, per effetto dell’art. 1 del DL 21.6.61 n. 498 convertito nella L. 28.7.61 n. 770, ove, con riferimento ad una Direzione provinciale, sia stato emanato un decreto di irregolare funzionamento, i termini rimangono sospesi durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell’ufficio.

Perfezionamento della notifica

In tutte le ipotesi in cui si applica un termine decadenziale, è necessario prestare attenzione al momento in cui la notifica si considera perfezionata nei confronti dell’ente impositore, siccome può accadere che, sebbene il contribuente riceva l’atto a termini “decaduti”, la norma che prevede la decadenza sia stata comunque rispettata.

E’ principio consolidato, infatti, che la notifica, quale che sia la sua forma, si perfeziona:

• per il notificante/ente impositore, con la consegna dell’atto all’agente notificatore;

• per il notificatario/contribuente, al momento della ricezione .

Quindi, se quest’ultimo riceve un atto impositivo a partire dall’1.1.2012, i cui termini scadono il 31.12.2011, il termine di decadenza è rispettato se il provvedimento è stato consegnato all’agente notificatore (messo comunale, ufficiale della riscossione) entro tale data.

Nella seguente tabella vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli anni 2001-2011.

ANNO D’IMPOSTA

ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

TERMINE ORDINARIO

TERMINE PROROGATO AI SENSI DELLA L. 289/2002

TERMINE PROROGATO DAL DL 223/2006 (REATI)

TERMINE PROROGATO AI SENSI DELLA L. 289/2002 E DEL DL 223/2006[13]

2001

2002

31.12.2006

31.12.2008

31.12.2010

31.12.2012

2002

2003

31.12.2007

31.12.2009

31.12.2011

31.12.2013

2003

2004

31.12.2008

31.12.2012

2004

2005

31.12.2009

31.12.2013

2005

2006

31.12.2010

31.12.2014

2006

2007

31.12.2011

31.12.2015

2007

2008

31.12.2012

31.12.2016

2008

2009

31.12.2013

31.12.2017

2009

2010

31.12.2014

31.12.2018

2010

2011

31.12.2015

31.12.2019

2011

2012

31.12.2016

31.12.2020

CARTELLA DI PAGAMENTO INEFFICACE SE LA SOCIETÀ SI CANCELLA DAL REGISTRO IMPRESE

Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. trib., 03.11.2011, n. 22863

In tema di società di capitali, a far data dal 01.01.2004, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo (…) da ciò istituendosi una comunione fra i soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione ovvero sopravvenuti alla cancellazione (…). Connaturato all’effetto estintivo, il venir meno, altresì, del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti e alle condizioni dalla legge stabilite (art. 2495, comma 2, cod. civ.), delle azioni dei creditori insoddisfatti (nella specie l’amministrazione erariale), e ferma restando l’eventuale responsabilità del liquidatore ove il mancato pagamento sia dipeso da colpa o, a fortiori, da dolo

Nei casi in cui la pretesa creditoria vantata dall’amministrazione finanziaria e consacrata in una cartella di pagamento sia fatta valere contro un soggetto passivo già estinto, si verifica pertanto, un difetto di legittimatio ad causam che inibisce in radice ogni ulteriore prosecuzione dell’azione con la conseguenza che, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti si determina l’estinzione irreversibile del soggetto passivo dell’obbligazione, circostanza che in sede di contenzioso, rappresenta vizio insanabile che deve condurre ad una pronuncia di declaratoria del merito determinandosi per l’effetto cessata materia del contendere.

Anche le famiglie e le piccole imprese possono liberarsi dagli eccessivi debiti

La misura prevista dall’ultima manovra finanziaria consente di giungere a un concordato per i debiti contratti dai soggetti in crisi, a seguito di necessità in ambito familiare o di consumo, senza dimenticare le imprese.

Il Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2011, n. 297  recante “Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile” prevede disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, atte a dare una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali, offrendo loro la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del soggetto in crisi.
Viene quindi introdotto per la prima volta in Italia un meccanismo di estinzione, controllata in sede giudiziale, di tutte le obbligazioni del soggetto sovraindebitato anche in prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti.

E’ previsto un intervento limitato dell’autorità giudiziaria, che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e creditore e diventa decisivo il ruolo svolto dagli organismi di composizione della crisi, che, composti da professionisti in possesso di adeguata preparazione, favoriscono la definizione dell’accordo e ne seguono l’attuazione.
Il provvedimento contempla una diversificazione tra impresa e soggetto singolo: l’accordo può essere chiuso per il singolo quando sia stato accontentato il 50% della categoria di creditori, per l’impresa quando sia stato accontentato il 75% dei creditori.
Con il decreto legge sull’efficienza e sul processo civile, si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi, “viene data una risposta urgente per fronteggiare le situazioni di crisi di piccole imprese e famiglie, a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali”.

Il regime fiscale degli omaggi

IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP ED IVA

Premessa
Dal punto di vista fiscale, il tema degli omaggi si presenta come una problematica molto articolata sia ai fini delle imposte dirette che di quelle indirette.
La presente Informativa esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini delle imposte sui redditi, tenendo conto del regime delle spese di rappresentanza (Applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008, per i soggetti “solari”, ovvero 2008/2009 per i soggetti “non solari”), deducibili dal reddito di impresa nel­l’ eser­cizio di sostenimento ove rispettino i requisiti di congruità e inerenza stabiliti con il DM 19.11.2008  (Pubblicato sulla G.U. 15.1.2009 n. 11) attuativo dell’art. 108 co. 2 del TUIR.
Ai fini IVA, invece, si procederà ad analizzare il regime di imponibilità e di detraibilità dell’imposta afferente alle cessioni gratuite di beni distinguendo tra:
–        beni rientranti nell’attività propria d’impresa;
–        beni non rientranti nell’attività propria d’impresa.
Infine, un apposito paragrafo è dedicato all’analisi della disciplina fiscale dei c.d. “buoni acquisto” (voucher).
2 imposte sui redditi e IRAP
Ai fini delle imposte sui redditi, i costi sostenuti per l’acquisto o la produzione di un bene ceduto gratuitamente possono rappresentare componenti negativi di reddito di diversa natura, a seconda dello scopo o del destinatario del bene.
La normativa riguardante le imposte sui redditi non prevede una definizione espressa di omaggio. In linea generale, la dottrina prevalente identifica come “omaggi” quei beni ceduti da un soggetto senza la richie­sta del relativo prezzo o di alcuna contropartita.
Sconti merce, premi e omaggi
Dal punto di vista fiscale, i premi e gli sconti non sono assimilabili agli omaggi.
Gli sconti rappresentano un riconoscimento gratuito al cliente attuato attraverso la cessione di un bene o, meglio, di una quantità aggiuntiva di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice, in rapporto a determinati comportamenti di acquisto. La C.M. 3.8.79 n. 25 chiarisce, in proposito, che le cessioni a titolo di sconto, premio e abbuono non possono essere considerate propriamente gratuite, giacché le operazioni gratuite non possono essere considerate tali se sono conseguenti ad un determinato comportamento di acquisto. Anche la circ. Assonime 9.4.2009 n. 16 (§ 1.1) ha affermato che, nelle vendite promozionali del tipo “tre al prezzo di uno”, il corrispettivo per la fornitura deve ritenersi comprensivo degli omaggi collegati.
Infatti, come si può rilevare dai comportamenti posti in essere nelle transazioni commerciali, i premi e gli sconti risultano sempre collegati ad un accordo contrattuale (anche di tipo verbale) legato all’attività di acquisto da parte del cliente.
In conclusione, gli sconti e i premi non possono essere assimilati agli omaggi, in quanto la principale pecu­liarità degli omaggi consiste nell’atto di liberalità posto in essere spontaneamente dall’impresa, atto che si presenta del tutto indipendente dai comportamenti attuati da soggetti terzi.
2.1 Soggetti esercenti attività di impresa
L’onere sostenuto per un omaggio può assumere per l’impresa di diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
–        ai clienti;
–        ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati.
2.1.1 Omaggi ai clienti
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti rientrano tra le c.d. “spese di rap­presentanza”.
Nozione di spese di rappresentanza
Per identificare la nozione di spesa di rappresentanza occorre fare riferimento al DM 19.11.2008, attuativo dell’art. 108 co. 2 del TUIR. Il citato provvedimento, infatti, definisce “di rappresentanza” le spese sostenute per effettuare erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi.
Pertanto, sulla base di tale nuova disciplina, devono ritenersi rientranti tra le spese di rappresentanza anche quelle sostenute per la distribuzione gratuita di gadget (es. calendari, agende, penne, ecc.) che in precedenza, al ricorrere di determinate condizioni, potevano essere ricondotte tra le spese di pubblicità.
Deducibilità dal reddito degli omaggi a scopi di rappresentanza
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. p) della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) all’art. 108 co. 2 del TUIR, gli omaggi sono deducibili:
–        interamente, se di valore unitario non superiore a 50,00 euro;
–    nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei requisiti di congruità e inerenza, se il valore unitario supera 50,00 euro.
Tali disposizioni decorrono a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2008, per i soggetti “solari”, ovvero 2008/2009 per i soggetti “non solari”). Si ricorda che, fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 (2007, per i soggetti “solari”, ovvero 2007/2008 per i soggetti “non solari”), gli omaggi rientranti tra le spese di rappresentanza erano deducibili:
–                  interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non superava 25,82 euro;
–                    solo per un terzo, ripartito in quote costanti per cinque esercizi, se il valore del bene superava 25,82 euro.
La circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34 (§ 5.4) ha chiarito che la deducibilità integrale dei “piccoli omaggi” non è applicabile alle spese relative a servizi. Pertanto, le spese sostenute per prestazioni gratuite di servizi, o titoli rappresentativi delle stesse quali tessere per il cinema o il centro benessere, sono sempre deducibili secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008, a prescindere dal loro valore.
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferi-mento:
–        al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
–    al costo d’acquisto o di produzione del bene (e non al valore normale), comprensivo degli one­ri accessori di diretta imputazione (IVA inde­traibile, costi di trasporto, ecc.).
Qualora si considerasse rilevante il valore normale, in presenza di beni autoprodotti ceduti gratuitamente, l’impresa non potrebbe fruire della deduzione integrale qualora il costo di produzione di tali beni sia effettivamente inferiore a 50,00 euro, ma il prezzo di listino degli stessi sia superiore a tale limite.
In particolare, considerato che l’IVA è indetraibile per gli omaggi aventi valore unitario superiore a 25,82 euro, a ben vedere la spesa sostenuta per l’acquisto di tali beni è integralmente deducibile soltanto ove l’imponibile IVA sia pari a:
–        48,08 euro, se l’aliquota IVA è pari al 4%;
–        45,45 euro, se l’aliquota IVA è pari al 10%;
–        41,67 euro, se l’aliquota IVA è pari al 20%;
–        41,32 euro, se l’aliquota IVA è pari al 21%.
Ove l’omaggio abbia valore unitario superiore a 50,00 euro, le spese “inerenti” sostenute per il suo acquisto possono essere dedotte interamente nell’esercizio di competenza nel rispetto dei seguenti limiti di congruità:
–        1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo, fino a 10 milioni di euro;
–        0,5% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte compresa tra 10 e 50 milioni di euro;
–        0,1% dei suddetti ricavi e proventi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tali limiti si applicano secondo una logica a scaglioni.
Inerenza
Il DM 19.11.2008 disciplina il requisito dell’inerenza e richiede che le spese di rappresentanza, per essere deducibili dal reddito d’impresa, siano:
–        effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e
–        sostenute secondo criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzial­mente, benefici economici per l’impresa ovvero secondo coerenza con le pratiche commerciali di settore.
Come sopra indicato, il soddisfacimento di tali requisiti non è richiesto per dedurre i costi d’acquisto degli omaggi di valore unitario non superiore a 50,00 euro.
2.1.2 Omaggi ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati
Gli omaggi ai dipendenti presentano una propria disciplina specifica, indipendente dalla loro funzione di rappresentanza o pubblicità per l’impresa che li distribuisce.
La disciplina in esame è applicabile anche ai titolari di altri rapporti di lavoro i cui redditi siano fiscal­mente assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 del TUIR, in particolare i collaboratori coor­dinati e continuativi.
–    In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 co. 1 del TUIR. La ris. Agenzia delle Entrate 21.3.2002 n. 95 ha infatti chiarito che:
–    la deducibilità dei costi relativi ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente deve essere in generale am­messa in presenza del requisito di “inerenza”, richiesto dall’art. 109 co. 5 del TUIR;
–    “le limitazioni alla deducibilità previste in relazione a taluni emolumenti, individuati specificamente dal TUIR, corrisposti ai dipendenti, devono, in linea di massima, ritenersi operanti anche nelle ipotesi in cui i medesimi emolumenti siano corrisposti a percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.
Il suddetto art. 95 considera deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti (e assimilati), purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 co. 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non su­pe­riore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Inclusione nel reddito di lavoro dipendente o assimilato – Condizioni
Il disposto generale dell’art. 51 co. 1 del TUIR prevede l’assorbimento da parte del reddito di lavoro dipendente di quei “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.
Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti (e soggetti assimilati) sono, in linea generale, assoggettate a tassazione. Ai sensi dell’abrogata lett. b) dell’art. 51 co. 2 del TUIR, infatti, non concorrevano a for­mare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni che costituivano erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (o soggetti assimilati), nel limite di 258,23 euro per periodo d’imposta.
La circ. Agenzia delle Entrate 22.10.2008 n. 59 (§ 16) ha chiarito che gli omaggi ricevuti dai dipendenti (e soggetti assimilati) possono ancora non concorrere alla formazione del reddito qualora non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, il limite previsto dall’art. 51 co. 3 del TUIR.
Limite di non concorrenza al reddito per le cessioni gratuite di beni e altri fringe benefit
Ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, non concorre a formare il reddito del dipendente (o soggetto assi­milato) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro per periodo d’imposta. Se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente alla formazione del reddito.
La C.M. 23.12.97 n. 326/E (§ 2.3.1) ha precisato che il summenzionato limite di esenzione va determinato considerando anche il valore complessivo di tutti i fringe benefits disciplinati dall’art. 51 co. 4 del TUIR, concessi al lavoratore nel periodo d’imposta.
2.1.3 Contribuenti minimi
Per i contribuenti che determinano il reddito secondo il regime dei minimi, ai sensi dell’art. 1 co. 96 – 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e del DM 2.1.2008 la circ. Agenzia delle En­trate 13.7.2009 n. 34 (§ 9) ha precisato che le spese per omaggi possono essere dedotte integralmente  soltanto se di valore pari o inferiore a 50,00 euro (in base al principio di cassa proprio del regime in esame), a condizione che l’inerenza all’attività d’impresa sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.
Per gli omaggi di valore unitario superiore a 50,00 euro, invece, si applica il trattamento previsto per le altre spese di rappresentanza e, quindi, sempre secondo la suddetta circ. 34/2009, la deducibilità sulla base delle regole proprie del DM 19.11.2008.
A fondamento della propria tesi, l’Agenzia delle Entrate richiama la precedente circ. 28.1.2008 n. 7 (§ 5.1), la quale peraltro aveva sostenuto la piena deducibilità delle spese per omaggi (purché inerenti), a prescindere dal valore unitario degli stessi. La posizione fatta propria dalla circ. 34/2009 sembra inoltre contrastare con uno dei principi cardine che presiedono alla determinazione del reddito dei contribuenti che si avvalgono del regime in esame, vale a dire l’inapplicabilità delle norme del TUIR che prevedono specifiche limitazioni alla deducibilità di determinati costi , come spese telefoniche o spese relative ad autovetture.
2.1.4 Disciplina ai fini IRAP
Omaggi ai clienti
Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF che hanno optato per il regime di determinazione della base imponibile in base al bilancio in seguito all’abro­gazione dell’art. 11-bis del DLgs. 15.12.97 n. 446, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo stanziato a Conto economico.
Per i soggetti IRPEF che no hanno optato per la determinazione del valore della produzione netta in base al bilancio, invece, gli oneri diversi di gestione, tra cui sono classificati gli omaggi, non sono compresi tra i costi deducibili previsti dall’art. 5-bis del DLgs. 446/97. Di conseguenza, per gli impren­ditori individuali e le società di persone gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.
Si segnala peraltro che le istruzioni ai modelli di dichiarazione IRAP limitano la previsione di indeducibilità agli omaggi di valore unitario superiore a 50,00 euro (rientranti tra le spese di rappre­sentanza).
Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati
Per quanto riguarda i soggetti IRES, diversi da quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e assicurativa, l’art. 5 co. 1 e 3 del DLgs. 446/97 prevede l’indeducibilità dei costi relativi al personale, anche se contabilizzati in Conto economico in voci diverse dalla B.9 (spese per il personale).
Il precedente art. 11 co. 2 del DLgs. 446/97 sembrava escludere in ogni caso la deducibilità dall’im­ponibile IRAP degli omaggi ai dipendenti (e collaboratori coordinati e continuativi). Infatti, secondo la norma gli omaggi risultavano indeducibili:
–        se contabilizzati tra le spese per il personale quando distribuiti in relazione al rapporto di lavoro;
–        se classificati tra gli oneri diversi di gestione.

Ai sensi dell’abrogato art. 11 co. 2 del DLgs. 446/97 erano comunque deducibili “le somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori”.
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2009 n. 27 (§ 1.4) ha precisato che l’abrogazione dell’art. 11 co. 2 del DLgs. 446/97 riveste carattere esclusivamente formale, posto che la regola enunciata dalla norma soppressa si desume comunque dalla disciplina dell’IRAP, ove sono resi indeducibili, in capo al soggetto passivo, quei costi che non rappresentano, ai fini del tributo, componenti positive imponibili per il soggetto percettore.
Di conseguenza, gli omaggi destinati ai dipendenti o collaboratori sembrerebbero:
–        deducibili ove siano funzionali all’attività d’impresa, non assumendo natura retributiva per il di­pen­dente (o collaboratore);
–        indeducibili se considerati tra le spese per il personale dipendente, in quanto assumenti natura re­tri­butiva per il dipendente (o collaboratore).
Per i soggetti IRPEF che non hanno optato per la determinazione della base imponibile in base al bilan­cio, invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini IRAP, posto che i relativi costi d’acquisto non sono menzionati tra quelli deducibili ex art. 5-bis del DLgs. 446/97.
2.2 esercenti arti e professioni
La cessione gratuita di beni non strumentali non costituisce reddito per il professionista. Infatti, l’art. 54 del TUIR non contiene una disposizione espressa in merito, diversamente da quanto previsto per gli eser­centi attività d’impresa.
2.2.1 Omaggi ai clienti del professionista
Ai sensi dell’art. 54 co. 5 del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei com­pensi percepiti nel periodo d’imposta.
Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, la nozione di spese di rappresentanza di cui al DM 19.11.2008 rileva anche ai fini del reddito di lavoro autonomo; di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell’inerenza.
2.2.2 Omaggi ai dipendenti e ai collaboratori del professionista
Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR.
Sul punto, la tesi prevalente considera il costo di tali omaggi deducibile a norma dell’art. 54 co. 1 del TUIR (ovvero, in misura integrale). Tale previsione, infatti, avrebbe una portata del tutto analoga a quella dell’art. 95 dello stesso TUIR, che include le spese effettuate a titolo di liberalità verso i dipendenti tra le spese per prestazioni di lavoro.
Tale impostazione sembra peraltro avallata dal DM 19.11.2008, secondo il quale la finalità promozionale o di pubbliche relazioni esclude che possano qualificarsi come spese di rappresentanza le erogazioni gra­tuite a beneficio di soci, dipendenti o collaboratori.
Le medesime disposizioni sembrerebbero applicabili anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
2.2.3 Contribuenti minimi
Per i contribuenti che determinano il reddito secondo il regime dei minimi, la circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34 (§ 9) ha precisato che le spese per omaggi possono essere dedotte integralmente soltanto se di valore pari o inferiore a 50,00 euro (in base al principio di cassa proprio del regime in esame), a condizione che l’inerenza sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.
Per gli omaggi di valore unitario superiore a 50,00 euro, si applica il trattamento previsto per le altre spe­se di rappresentanza e, quindi, sempre secondo la circ. 34/2009, la deducibilità nel limite del plafond dell’1% del reddito di lavoro autonomo professionale.
2.2.4 Disciplina ai fini IRAP
Ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 15.12.97 n. 446, sono indeducibili ai fini IRAP i costi sostenuti dal pro­fes­sionista per le spese di lavoro dipendente e assimilato.
In linea generale, quindi, le spese per omaggi sembrerebbero indeducibili, considerata la loro inclusione tra i costi per il lavoro dipendente e assimilato, salvo che gli omaggi risultino funzionali all’attività di lavo­ro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o collaboratore.
3 iva
Il regime IVA dei beni ceduti a titolo di omaggio si differenzia a seconda della “origine” del bene ceduto gratuitamente.
Le cessioni gratuite di beni seguono la disciplina generale dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 26.10.72 n. 633, il quale le considera “assimilate” alle cessioni “in senso stretto” e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l’IVA a monte è detraibile.
Tuttavia, lo stesso art. 2 co. 2 n. 4 individua un’eccezione alla regola generale di imponibilità degli omaggi, considerando fuori campo IVA i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, a prescindere dal costo unitario degli stessi (superiore, pari o inferiore a 25,82 euro). Per tali omaggi, l’IVA a monte può essere detratta a condizione che il costo unitario dei beni non sia superiore a 25,82 euro.
Ai fini della detrazione dell’IVA, quindi, rileva, innanzi tutto, quella che viene definita “attività propria dell’impresa”.
La nozione di “attività propria” dell’impresa si evince dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finan-ziaria, tra cui si segnala la C.M. 3.8.79 n. 25/364495, che la definisce come “ogni attività compresa nell’ordinario campo d’azione dell’impresa e cioè nell’oggetto proprio e istituzionale della stessa, con la sola esclusione di quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell’impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occa­sionale”.
La prassi ministeriale precisa che rileva l’attività effettivamente svolta, e non i dati formali presenti nell’atto costitutivo.
Giova peraltro sottolineare come, a seguito delle modifiche apportate dalla L. 7.7.2009 n. 88 (legge Comu­nitaria 2008), la base imponibile relativa alle cessioni gratuite di beni ex art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72 sia costituita dal prezzo d’acquisto/di costo, in luogo del valore normale.
Spese di rappresentanza
L’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72 prevede l’indetraibilità dell’IVA riferita agli oneri sostenuti per le spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sui redditi, salvo che per quella assolta sui beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.
Di conseguenza, posto che la nozione di spese di rappresentanza prevista dal DM 19.11.2008, attuativo dell’art. 108 co. 2 del TUIR, si estende automaticamente anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’IVA sostenuta per l’acquisto di beni e servizi qualificati come “di rappresentanza” è indetraibile, se si tratta di beni di costo unitario superiore a 25,82 euro, a prescindere dalla deducibilità dei relativi costi dal reddito d’impresa.
La C.M. 16.7.98 n. 188/E (§ 6.2) ha tuttavia chiarito che:
–        gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza;
–        viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza.
Al riguardo, non è ancora stato chiarito se la suddetta distinzione trovi ancora applicazione, posto che tale diversità di trattamento non si rinviene nella nuova disciplina di cui al citato DM 19.11.2008.
In attesa degli auspicati chiarimenti ufficiali, il regime IVA dei beni ceduti a titolo di omaggio viene di seguito analizzato sulla base della suddetta distinzione indicata dall’Amministrazione finanziaria.
3.1 Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Come sopra indicato, la C.M. 16.7.98 n. 188/E (§ 6.2) ha chiarito che gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa, non costi­tuiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72.
Per la cessione gratuita, ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, i beni ceduti risultano imponibili IVA indipendentemente dal loro costo (di acquisto o di produzione) unitario. Pertanto, non rileva se gli stessi presentano un costo inferiore, pari o superiore a 25,82 euro.
3.1.1 Prezzo di acquisto o di costo
L’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 stabiliva che, per le cessioni in esame, la base imponibile era costituita dal “valore normale”, così come definito dal successivo art. 14 co. 3 (“prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari …”).
A seguito delle modifiche apportate dalla citata L. 7.7.2009 n. 88 (Comunitaria 2008), a partire dal 27.9.2009, l’art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633/72 assume come base imponibile delle operazioni gratuite, da determinare nel momento in cui si effettuano le operazioni in esame:
–        il prezzo di acquisto dei beni (o di beni simili);
–        ovvero, in mancanza, il prezzo di costo.
3.1.2 Documentazione per la cessione
L’art. 18 co. 3 del DPR 633/72 dispone che la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di cui all’art. 2 co. 2 n. 4.
In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, secono la la C.M. 27.4.73 n. 32/501388 alternativamente:
–        emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto o di pro­du­zione dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato sul registro IVA delle ven­dite (di cui all’art. 23 del DPR 633/72), può essere emesso singolarmente per ciascuna ces­sione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
–        annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, tenuto a norma dell’art. 39 del DPR 633/72, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto o di produzione dei beni ceduti gratuitamente, riferiti alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
3.1.3 Indeducibilità dell’IVA non addebitata in rivalsa
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte dirette. In questo senso si è espressa la circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2001 n. 57 (§ 8.1).
3.1.4 Campioni gratuiti
In base all’art. 2 co. 3 lett. d) del DPR 633/72, sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni di modico valore appositamente contrassegnati. Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 3.4.2003 n. 83, non è soggetta a IVA la cessione di campioni gratuiti di beni, la cui produzione o il cui commercio rientri nell’attività propria dell’impresa, che, unitariamente considerati, siano di modico valore, anche se il valore complessivo della fornitura sia di consistente entità.
Ai sensi dell’art. 19 co. 3 lett. c) del DPR 633/72, è detraibile l’IVA relativa alle operazioni escluse da imposta di cui all’art. 2 co. 3 lett. d).
In pratica, pur trattandosi di cessioni “fuori campo IVA”, il diritto di detrazione resta esercitabile.
Esclusione da IVA – Condizioni
La prassi ministeriale individua le seguenti condizioni di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA:
–        i campioni devono essere di modico valore. Al riguardo, occorre fare riferimento agli usi commerciali, restando comunque imponibili i beni di valore significativo; i campioni, inoltre, non de­vono essere necessariamente beni di dimensione o di valore inferiore ai beni commercializzati dal­l’impresa, potendo anche trattarsi di esemplari dei suddetti beni;
–        deve trattarsi di campioni gratuiti, ceduti “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la cono­scenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”;
–        i beni devono essere appositamente contrassegnati in maniera indelebile, “sia per evitare che (…) possano formare successivamente oggetto di commercializzazione, sia per impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza”. Il requisito dell’indelebilità della dicitura implica che non è valida la mera apposizione di un adesivo sul prodotto.
3.2 Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa
In base al chiarimento fornito dalla C.M. 16.7.98 n. 188/E (§ 6.2), gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
L’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72 prevede la detraibilità dell’IVA relativa alle spese di rappre-sentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.
In base al combinato disposto dell’art. 2 co. 2 n. 4 e dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72, si ha che, per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
Ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72, infatti, sono cessioni non soggette ad IVA:
–    le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa di costo unitario non superiore a 25,82 euro;
–    le cessioni di beni per i quali non è stata operata la detrazione dell’imposta.
Poiché l’IVA sulle spese di rappresentanza non è ammessa in detrazione in relazione all’acquisto di beni di costo unitario superiore a 25,82 euro, ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72, ne deriva che le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa sono escluse da IVA anche se di costo unitario superiore a 25,82 euro, in quanto non è stata operata la detrazione d’imposta.
L’IVA “a monte”, invece, è:
–        detraibile, se il costo d’acquisto unitario del bene non è superiore a 25,82 euro;
–        indetraibile, se il costo d’acquisto unitario del bene è superiore a 25,82 euro.
3.2.1 Confezioni di beni
Se l’omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini dell’individuazione del regime IVA appli­cabile, occorre avere riguardo al costo dell’intera confezione, anziché al costo dei singoli beni.
Beni soggetti ad aliquote diverse
L’art. 21 co. 3 del DPR 633/72 stabilisce che, qualora la fattura sia riferita a beni o servizi soggetti ad aliquote diverse, nella stessa occorre indicare distintamente, secondo l’aliquota applicabile:
–        la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
–        il corrispettivo e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile;
–        l’aliquota, l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.
La C.M. 24.3.92 n. 19/440105, al fine di evitare che il soggetto passivo riporti in fattura, oltre ai dati di cui sopra, l’elenco analitico di tutti i prodotti inseriti nella confezione distribuita durante le festività natalizie o pasquali, consente di adottare una procedura semplificata, a condizione che venga depositato, presso il competente ufficio delle Entrate (compresa la comunicazione, per conoscenza, al Comando della Guardia di Finanza), l’elenco aggiornato delle confezioni con la specificazione delle aliquote applicabili ai singoli prodotti.
Se tale condizione risulta soddisfatta, la fattura emessa può riportare esclusivamente:
–        il tipo di confezione;
–        il prezzo complessivo;
–        gli importi imponibili alle diverse aliquote;
–        i corrispondenti ammontari dell’IVA;
–        gli estremi dell’avvenuto deposito del suddetto elenco presso l’Ufficio delle Entrate;
–        gli estremi dell’autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria che consente all’impresa di non do­ver elencare tutti i singoli beni costituenti la confezione.
3.3 Omaggi ai dipendenti
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza:
–        la relativa IVA è indetraibile;
–        la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.
Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile ex art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72.
4 Buoni acquisto (voucher)

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, i c.d. “buoni acquisto” ( voucher) sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. e, in quanto tali, irrilevanti ai fini IVA.
Non è, invece, chiaro il trattamento degli stessi ai fini dell’imposizione diretta.
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di “buoni acquisto” (voucher), che consentono l’acquisto di beni/servizi in determinati esercizi commerciali convenzionati, nel limite del valore facciale esposto sul buono.
L’Agenzia delle Entrate, nella ris. 22.2.2011 n. 21, ha esaminato la tematica esclusivamente con riferi­mento alla disciplina IVA, non fornendo alcun chiarimento in relazione al trattamento dei voucher ai fini delle imposte sui redditi.
4.1 trattamento ai fini IVA
Si consideri il caso in cui una società organizzi, per conto delle aziende clienti, un servizio di appalto-somministrazione di beni e/o servizi attraverso l’emissione di voucher utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi convenzionati da parte dei soggetti possessori dei buoni. L’operazione si articola in quattro diversi rapporti:
–          rapporto tra società emittente ed esercizi convenzionati, regolato da un contratto di appalto-somministrazione, con il quale l’affiliato si impegna a somministrare i beni e/o servizi all’emittente;
–          rapporto tra società emittente e azienda cliente, caratterizzato dalla cessione dei voucher ad un cor­rispettivo pari al valore nominale, comprensivo dell’IVA;
–          rapporto tra azienda cliente ed utilizzatore, caratterizzato dalla distribuzione gratuita dei voucher ai beneficiari, i quali possono utilizzarli presso la rete degli affiliati;
–          rapporto tra utilizzatori ed affiliati, caratterizzato dalla presentazione dei voucher al fine di ottenere il bene e/o servizio prescelto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i voucher non sono qualificabili come titoli rappresentativi di merce, bensì come documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., che consentono l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio con possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.
La suddetta qualificazione dei voucher come semplici documenti di legittimazione implica l’irrilevanza ai fini IVA dei rapporti tra:
–          società emittente ed esercizi convenzionati;
–          società emittente e azienda cliente;
–          azienda cliente ed utilizzatori.
In tutti e tre i rapporti, infatti, la circolazione dei voucher non perfeziona una cessione di beni o una prestazione di servizi e la corresponsione del relativo valore nominale, laddove previsto, assume carattere di mera movimentazione finanziaria.
È invece soggetto ad IVA il rapporto tra gli esercizi convenzionati e gli utilizzatori dei voucher, anche se il prezzo da essi pagato è, in tutto o in parte, assolto attraverso la consegna dei buoni; di conseguenza, l’eser­cizio commerciale deve emettere lo scontrino fiscale o la fattura assoggettando ad IVA l’intero prez­zo dei beni/servizi, anche se, in tutto o in parte, pagato con buoni acquisto.
4.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette
L’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun chiarimento in merito al trattamento dei voucher ai fini del­l’im­posizione diretta.
Ci si chiede, quindi, sia con riferimento ai buoni di importo non superiore ai 50,00 euro, sia con riferi­mento a quelli di importo superiore, se gli stessi siano deducibili in quanto spese di rappresentanza.
Nel caso in cui la qualificazione come semplici documenti di legittimazione, applicata dall’Amministrazione finanziaria ai fini IVA, operasse anche ai fini delle imposte sui redditi, il costo d’acquisto dei voucher sembrerebbe indeducibile, in quanto gli stessi non rientrano nella nozione di spese di rappresentanza fornita dal DM 19.11.2008.
Se il buono, invece, si qualificasse come titolo rappresentativo di un bene, non sembrerebbero sorgere dubbi sulla relativa deducibilità.
Considerata la crescente diffusione della concessione di omaggi sotto forma di buoni acquisto, si auspica un chiarimento ufficiale in merito alla deducibilità degli stessi.

D.L. “Monti”: tutte le novità del decreto salva Italia punto per punto

1) AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) – Deduzione dei rendimenti nozionali del nuovo capitale

Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, viene prevista la possibilità per le società di capitali residenti soggette ad IRES (art. 73, lett. a) e b) TUIR) e per le imprese individuali, le Snc e le Sas in contabilità ordinaria di dedurre un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Per le società non residenti (art. 73, lett. d) TUIR) l’agevolazione spetta alle stabili organizzazioni in Italia.
Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina applicando un’apposita aliquota percentuale (determinata con un futuro D.M. entro il 31 gennaio) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Il D.M. che individuerà l’aliquota percentuale terrà conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Previste anche le modalità tecnico-operative per determinare il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione nonché altri aspetti legati al calcolo degli incrementi e decrementi di patrimonio.

2) IRAP – Estensione del cuneo fiscale

Aumenta la deduzione, ai fini delle imposte sul reddito, di una parte dell’IRAP versata dai contribuenti, attualmente fissata al 10%.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammesso in deduzione dal reddito d’impresa un importo pari all’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle vecchie deduzioni già previste e relative ai contributi INAIL, spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro (art. 11, co. 1, lett. a), per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci (art. 11, co. 1-bis), forfetarie (art. 11, co. 4-bis) e per i lavoratori dipendenti, in misura pari a 1.850 euro per ciascun lavoratore sino a cinque, per i soggetti con valore della produzione netta inferiore a 400.000 euro (art. 11, co. 4-bis1).

3) Fondi strutturali – Fondo per favorire lo sviluppo

Al fine di incentivare lo sviluppo economico, viene istituito un apposito Fondo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

4) Detrazione ristrutturazioni edilizie – Ridefinizione e entrata a regime dal 2012

La detrazione del 36% relativa alle spese per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazioni edilizie (art. 3, co,. 1, lett. a-d) D.P.R. n. 380/2001), sino ad un ammontare di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare viene riscritta e inserita nel TUIR (art. 16-bis).
I soggetti beneficiari, le tipologie di immobili e le regole applicative della detrazione rimangono, sostanzialmente, quelle attualmente previste.
La “nuova” detrazione è a regime (quindi, non è più soggetta a scadenza) e spetta per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012.

5) ISEE – Introduzione per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali

Vengono riviste, con un prossimo D.P.C.M, le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale.
Lo stesso decreto dovrà stabilire quali sono le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal decreto stesso.
Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente.

6) Equo indennizzo e pensioni privilegiate – Eliminazione

Fatta salva la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria INAIL, vengono eliminati gli istituti previdenziali relativi alle cause di servizio, al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata (eccetto che per chi ha in corso tali procedimenti e per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico).

7) Sistema creditizio – Misure per la stabilità

Vengono introdotte alcune misure per garantire la stabilità del sistema creditizio italiano.
Tra le altre cose:
• il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutiva della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo adottati lo scorso 30 settembre:
• il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del D.L.;
• lo Stato può garantire, entro determinati limiti e a determinate condizioni, gli strumenti finanziari di debito emessi dalle banche.

8) Credito d’imposta per imposte anticipate – modifiche

Modificata la procedura di utilizzo del credito d’imposta per imposte anticipate disciplinata nei commi da 55 a 58 dell’articolo 2 del D.L. n. 225/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
In particolare, tra le altre, vengono introdotte le seguenti disposizioni:
• con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta;
• la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all’art. 84 Turi, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito è trasformata per intero in crediti d’imposta;
• la disciplina di cui si discute si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia;
• il credito d’imposta ora può essere rimborsabile ovvero può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione o ceduto al valore nominale. Inoltre, viene eliminata la disposizione che prevedeva l’indeducibilità dei componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.

9) Semplificazioni contabili e fiscali – regime premiale per favorire la trasparenza

Dal 1° gennaio 2013, i soggetti che svolgono attività artistica o professionale o attività d’impresa in forma individuale o sotto forma di società di persone possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui (art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54, secondo comma, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972);
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cpp per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000).
Le condizioni per avere tale benefici sono:
a) inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
Le modalità operative saranno oggetto di un apposito provvedimento il quale, tra le altre cose, potrà disporre anche la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di fare, per conto del contribuente, tutti gli adempimenti dichiarativi IVA, il mod. 770 semplificato e i CUD.
Inoltre, per chi non è in contabilità ordinaria, è prevista, nel rispetto dei suddetti requisiti, la possibilità di optare per determinare il reddito per cassa (con predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate, delle dichiarazioni IRPEF/IRAP), non tenere le scritture contabili e non eseguire i versamenti periodici e l’acconto IVA.
Infine, a partire dal periodo d’imposta 2011, sono previste agevolazioni anche per i contribuenti congrui agli studi di settore che risultano in regola sia con le comunicazioni ai fini degli studi che con la coerenza degli stessi.
Essi godono di una preclusione agli accertamenti basati su presunzioni semplici e di un anno in meno relativamente al periodo di decadenza dall’accertamento.

10) Contrasto all’evasione fiscale – Emersione di base imponibile

Per combattere più incisivamente l’evasione fiscale viene previsto:
• l’applicazioni di sanzioni penali (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) per chi, a seguito delle richieste avanzate ai fini accertativi dall’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette documenti falsi in tutto o in parte o fornisce informazioni non corrispondenti al vero;
• dal 1° gennaio 2012, il potenziamento dell’attività di trasmissione periodica dei dati da parte degli operatori finanziari ;
• la revisione della norma contenuta nel D.L. sviluppo (art. 7, D.L. n. 70/2011) in materia di accessi; in particolare, vengono eliminati il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni, la ripetizione non degli stessi per periodi di tempo inferiori al semestre, la conseguente responsabilità per illecito disciplinare per i dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini;
• il ritorno al passato per i consigli tributari: infatti, è eliminata la disposizione che aveva legato l’aumento al 100% dell’aliquota di compartecipazione dei comuni in materia di lotta all’evasione all’istituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei consigli tributari (art. 18, co. 2, 2-bis e 3 D.L. n. 78/2010 e art. 1, co. 12-quater D.L. n. 138/2011).

11) Contrasto all’evasione fiscale – Riduzione del limite per l’uso del contante

Passa da 2.500 a 1.000 euro l’importo massimo di utilizzo del denaro contante.
I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.L., sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 dicembre 2011.
Inoltre, viene previsto un uso esteso degli strumenti di pagamento elettronici anche da parte delle P.A., specialmente per quelli superiori a 500 euro.

12) Imposta municipale propria (IMU) – Anticipo al 2012

L’operatività dell’imposta municipale propria (c.d. IMU) introdotta dal decreto sul federalismo municipale (art. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011) viene anticipata al 1° gennaio 2012. Infatti, tale imposta, nella versione prevista dal D.L. in discussione, si applicherà dal 2012 al 2014 in via sperimentale per poi entrare a regime dal 2015.
La struttura della nuova imposta ricalca sostanzialmente quella dell’ICI (che va a sostituire, salvo smentite, insieme alla componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali anche se a copertura di quest’ultime viene prevista una quota aggiuntiva a favore delle casse statali).
Sul piano pratico, il valore dei fabbricati su cui si applica la nuova imposta si determina moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5% dei seguenti coefficienti:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120.
L’aliquota base è pari allo 0,76% (con la possibilità di aumento/diminuzione dello 0,3% ad opera dei comuni), mentre per l’abitazione principale è fissata allo 0,4% (con la possibilità di aumento/diminuzione da parte dei comuni dello 0,2%); per quest’ultima, inoltre, è prevista una deduzione massima di 200 euro.
Invece, i fabbricati rurali scontano l’aliquota dello 0,4% (abbattibile dello 0,1%).
Infine, per i versamenti si applicheranno le stesse regole previste per i versamenti unitari, quindi con mod. F24 (art. 17 D.Lgs. n. 241/1997).

13) Fiscalità locale – modifiche alla compartecipazione del gettito IVA

Negli anni 2012, 2013 e 2014 non trova applicazione la disposizione che prevede l’assegnazione del gettito IVA ai comuni sulla base del gettito IVA, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune (art. 2, comma 4 ultimo periodo D.Lgs. n. 23/2011).

14) Fabbricati rurali – accatastamento

Riaperti i termini per accatastare i fabbricati rurali, come previsto dall’art. 7 del D.L. n. 70/2011.
La scadenza per presentare la domanda di variazione della rendita catastale viene fissata al 31 marzo 2012.

15) Tributo comunale sui rifiuti e servizi – istituzione dal 2013

Introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che andrà a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni.
Il nuovo tributo accorpa la vecchia TARSU, TOSAP/COSAP e va versato in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio, e ottobre) o in unica soluzione entro giugno.

16) Accise sui carburanti – rideterminazione

Riviste, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le aliquote delle accise sui carburanti che vengono così stabilite:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.
Ulteriori ritocchi sono disposti per il 2013, mentre viene confermata la sterilizzazione degli aumenti per gli esercenti attività di autotrasporto.

17) Auto di lusso – addizionale

Introdotta, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, limitatamente a quelli immatricolati nei tre anni precedenti alla data del pagamento, una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 170 chilowatt.
L’addizionale va versata con mod. F24 con elementi identificativi entro gli stessi termini per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria.
Per le autovetture con più di tre anni di vita resta confermata l’addizionale per i veicoli con potenza superiore a 225 Kw introdotta dal D.L. n. 98/2011 (art. 23, comma 21).

18) Imbarcazioni da diporto – tassa annuale di stazionamento

Introdotta, dal 1° maggio 2012, una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati.
La tassa è calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
Gli importi di cui sopra sono ridotti del 15, del 30 e del 45% rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.

19) Aeromobili – imposta erariale

Istituita una imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale, ad eccezione di quelli dello Stato ed equiparati, dei soggetti licenziatari di servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo.
L’imposta è fissata nelle seguenti misure:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppi o di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

20) Canone RAI – indicazione nella dichiarazione dei redditi

Le imprese e le società sono obbligate ad indicare, nella propria dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale.

21) Aliquote IVA – aumento

La prevista riduzione di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale in vigore, introdotta dal D.L. n. 98/2011, in misura pari al 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno 2014 e anticipata di un anno dal D.L. n. 138/2011 viene sostituita dall’incremento, a partire dal 1° settembre 2012, delle aliquote IVA del 10% e del 21% che passano, rispettivamente, al 12% e al 23%, con ulteriore aumento, dal 1° gennaio 2014, dello 0,5%.
Tali aumenti non si applicano qualora entro il 30 dicembre 2012 siano entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 12.000 milioni di euro ed a 16.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014.

22) Strumenti finanziari – imposta di bollo

Viene rivista la tariffa dell’imposta di bollo sui titoli, strumenti e prodotti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.

23) Riallineamento partecipazioni – imposta sostitutiva anche per operazioni effettuate nel 2011

L’imposta sostitutiva sul riallineamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, come prevista dall’art. 15, commi 10-bis e 10-ter D.L. n. 185/2008 si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in un’unica rata da versare entro il termine di scadenza dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta 2012 e 2013.

24) Enti previdenziali –Soppressione

Soppressi l’INPDAP e l’ENPALS le cui funzioni passano, dalla data di entrata in vigore del D.L., all’INPS.

25) Agenzie -Riorganizzazione

Prevista una radicale riorganizzazione delle Agenzie, comprese quelle fiscali, al fine di ridurre la spesa di funzionamento delle stesse.

26) Enti pubblici –Riorganizzazione delle province

Le province diventano organi con funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei comuni.
A tal fine, gli organi della provincia sono il Presidente e il consiglio provinciale composto da non più di 10 membri.
Le attuali funzioni sono trasferite ai comuni entro il 30 aprile 2012.

27) Trattamenti pensionistici – riforma

Il pacchetto delle misure in materia previdenziale è corposo e rappresenta una vera e propria riforma.
In sintesi, le novità più importanti sono le seguenti:
• applicazione, dal 1° gennaio 2012, del sistema contributivo, pro-rata, per tutti i lavoratori;
• possibilità di richiedere all’ente previdenziale la certificazione dei diritti per requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici;
• sostituzione, a partire dal 1° gennaio 2012, della pensiona di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità con la “pensione di vecchiaia ordinaria” e la “pensione anticipata”;
• revisione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria che, dal 2012, spetterà con 63 anni per le lavoratrici dipendenti e 63 anni e mezzo per quelle autonome, con 66 anni per i lavoratori dipendenti e 66 anni e mezzo per quelli autonomi, sempre che ci sia un’anzianità contributiva di 20 anni;
• validità della disciplina in materia di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione agli incrementi della speranza di vita, con la previsione che i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia siano non inferiori a 67 anni per colo che maturano il diritto dall’anno 2022;
• possibilità, dal 1° gennaio 2012, di accedere alla pensione anticipata solo in presenza di un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese (requisito aumentato di un ulteriore mese nel 2013 e di un altro mese nel 2014);
• penalizzazione del 3% per ogni anno di anticipo per coloro i quali accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 63 anni;
• eliminazione delle c.d.”finestre”;
• validità dei vecchi requisiti per alcune categorie di soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (lavoratrici che optano per il sistema contributivo ex art. 1, co. 9 Legge n. 243/2004, lavoratori in mobilità, lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ecc.);
• estensione del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, co. 6 Legge n. 335/1995, a partire dal 1° gennaio 2013, anche per le età corrispondenti a valori fino a 70, adeguabile in base alle aspettative di incremento della speranza di vita;
• revisione delle modalità per il riconoscimento della pensione anticipata per i lavori usuranti;
• previsione di una armonizzazione dei requisiti minimi di accesso ai trattamenti previdenziale anche per i lavoratori iscritti a istituti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria;
• eliminazione, a partire dal 2012, del requisito minimo di tre anni di contribuzione per procedere alla totalizzazione;
• istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
• incremento, dal 1° gennaio 2012, delle aliquote dovute dagli iscritti alla gestione commercianti e artigiani dello 0,3% annuo fino al raggiungimento del 22%;
• rideterminazione delle aliquote contributive in agricoltura;
• adozione, entro il 31 marzo 2012, di apposte misure per assicurare l’equilibrio finanziario da parte delle Casse private;
• blocco delle rivalutazioni delle pensioni di importo superiore a 934 euro mensili (due volte il trattamento minimo INPS).

28) Lire ancora in circolazione –prescrizione

Le banconote e le monetine in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell’Erario con decorrenza immediata.

29) Dismissione dei terreni agricoli dello Stato e degli enti pubblici – modifiche

Modificata la norma della legge n. 183/2011 che prevede la possibilità di dismettere i terreni agricoli pubblici ai giovani imprenditori agricoli.
Infatti, viene previsto che la dismissione può avvenire non solo su iniziativa dell’ente, ma anche su segnalazione dei soggetti interessati.

30) Immobili pubblici -Valorizzazione

Prevista la promozione, a cura delle regioni, della sottoscrizione di protocolli d’intesa per la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale.

Rinvio dei termini sulla PEC

La Circolare n. 224402 del 25 novembre 2011 diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico invita le Camere di Commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 Euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro Imprese entro la scadenza del 29 novembre 2011.

Queste nuove indicazioni sono in contrapposizione con quanto previsto nella circolare 3645/C del 3 novembre 2011, nella quale lo stesso Ministero aveva ricordato alle Camere che il mancato rispetto del termine del 29 novembre 2011 da parte delle società avrebbe comportato l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2630 del Codice Civile in capo al legale rappresentante dell’impresa.

Tuttavia, nel frattempo, sono sopraggiunte numerose segnalazioni da parte dei gestori del sistema di posta elettronica certificata sull’impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di Pec, concentratasi in questi giorni, che rendono impossibile il   rispetto di termini .

Infatti, nonostante la scadenza per la comunicazione dell’indirizzo Pec al Registro imprese sia stata fissata nel 2008, tutte le società si sono attivate negli ultimi giorni disponibili, come testimoniano le 505.478 comunicazioni di indirizzo Pec arrivate alle Camere di Commercio dal 1° al 21 novembre.

Quindi la circolare suggerisce alle Camere di ritenere almeno fino all’inizio del nuovo anno come corretto anche l’adempimento tardivo. Il Ministero precisa che anche la semplice contestazione del ritardo alle singole società, contrasta con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa «e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito».

“Manovra di Ferragosto”: novità in materia di società non operative

La “manovra di Ferragosto” (DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) – Novità in materia di società non operative

premessa

Il DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), entrato in vigore il 13.8.2011, è stato con­ver­ti­to nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011.

La “manovra di Ferragosto” ha modificato anche la disciplina delle società non operative (c.d. “socie­tà di comodo”), prevedendo dal 2012:
l’innalzamento al 38% dell’aliquota IRES per le società considerate che risultano non ope­rative;
l’estensione della suddetta disciplina alle società che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi.
Conseguenze fiscali per le società non operative
Appare utile richiamare in estrema sintesi i presupposti applicativi della disciplina delle società non operative (art. 30 della L. 724/94), prima di esaminare le modifiche operate dal DL 138/2011 con­ver­tito.
Si considerano non operative le società per le quali i ricavi, i proventi e gli incrementi delle rima­nenze risultanti dal Conto economico sono inferiori ai ricavi presunti che risultano applicando i seguenti coefficienti ai valori di talune attività patrimoniali:
2%, per le partecipazioni e i crediti finanziari;
6%, per gli immobili iscritti tra le immobilizzazioni (percentuale ridotta al 5% per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A/10, al 4% per gli immobili acquistati o rivalutati nell’e­sercizio o nei due precedenti e all’1% per gli immobili siti nei Comuni con popolazione infe­rio­re ai 1.000 abitanti);
15%, per tutte le altre immobilizzazioni, materiali e immateriali.

Per entrambi i termini, il confronto deve essere effettuato prendendo in considerazione la media dell’ultimo triennio.
Se, ad esempio, una società ha, quale unico bene, un ufficio iscritto in bilancio per 500.000,00 euro, i ricavi minimi presunti sono pari a 25.000,00 euro (il 5% di 500.000,00).
Qualora i ricavi effettivi fossero pari, ad esempio, a 18.000,00 euro, la società si considera non ope­rativa (sempre che, beninteso, non sussistano cause di esclusione dalla relativa disciplina, e che non si intenda contestare il fatto attraverso istanza di disapplicazione o ricorso presso le Com­missioni tributarie).

Dallo status di società non operativa conseguono:
l’imputazione di un reddito minimo;
l’imputazione di una base imponibile minima ai fini IRAP;
limitazioni alla compensazione o al rimborso del credito IVA.

In particolare, il reddito minimo è determinato applicando le seguenti percentuali ai medesimi ele­menti patrimoniali di cui sopra:
1,5%, per le partecipazioni e i crediti finanziari;
4,75%, per gli immobili iscritti tra le immobilizzazioni (percentuale ridotta al 4% per gli im­mo­bili appartenenti alla categoria catastale A/10, al 3% per gli immobili acquistati o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti e allo 0,9% per gli immobili siti nei Comuni con popola­zione inferiore ai 1.000 abitanti);
12%, per tutte le altre immobilizzazioni, materiali e immateriali.

Nel caso esaminato, il reddito minimo sarebbe quindi pari a 20.000,00 euro (il 4% di 500.000,00).
Aumento dell’aliquota IRES al 38%
Per i soggetti considerati non operativi ai sensi dell’art. 30 della L. 724/94, il DL 138/2011 convertito ha previsto che l’aliquota IRES subisce una maggiorazione di 10,5 punti percentuali.
In considerazione del fatto che l’aliquota ordinaria IRES è pari al 27,5%, per le società non ope­rati­ve essa verrà, quindi, applicata nella misura del 38%.
Esclusione delle società di persone
La maggiorazione non è, invece, stata prevista per le società di persone.
a) Ambito soggettivo
Più precisamente, la nuova aliquota è dovuta:
dalle società di capitali;
dalle società di capitali alle quali viene imputato per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, il reddito di società di persone considerate non operative (in questo caso, la maggiorazione è applicata sul reddito imputato per trasparenza);
dalle società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale (che assoggettano in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e provvedono al versa­mento della relativa imposta);
dalle società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale alle quali viene imputato per trasparenza il reddito di società di persone considerate non operative (in questo caso, la maggiorazione è applicata sul reddito imputato per trasparenza);
dalle società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale (se in qualità di società partecipate, assoggettando in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione; se in qualità di soci, assoggettando alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalle partecipate).
b) Esemplificazione numerica
Riprendendo il precedente esempio, se la società interessata fosse una società di capitali:
prima delle modifiche operate dal DL 138/2011 convertito, essa avrebbe dovuto assolvere un’im­posta pari a 5.500,00 euro (il 27,5% di 20.000,00);
per effetto della “manovra di Ferragosto”, invece, il carico fiscale sale a 7.600,00 euro (il 38% di 20.000,00).

Se, invece, la società interessata è una società di persone, il reddito minimo di 20.000,00 euro viene imputato per trasparenza ai soci senza maggiorazioni.
Estensione della disciplina alle società con dichiarazioni in perdita
a) ambito soggettivo
Per effetto delle modifiche del DL 138/2011 convertito, si considerano non operative le società:
che presentano dichiarazioni fiscali in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi;
che, nello stesso arco temporale triennale, sono per due periodi d’imposta in perdita fiscale e in uno dichiarano un reddito inferiore a quello minimo.

In entrambi i casi, tali soggetti si considerano non operativi a decorrere dal successivo quarto pe­riodo d’imposta.

Rimangono comunque ferme le cause di esclusione dalla disciplina delle società non operative.
Inclusione delle società di persone
Va sottolineato come, a differenza della modifica riguardante l’aliquota d’imposta, la ricompren­sio­ne tra le società non operative delle società in perdita “sistemica” riguardi anche le società di persone.
b) Esemplificazione numerica
Riprendendo il nostro esempio (società proprietaria di un ufficio iscritto in bilancio a 500.000,00 euro), si ipotizzi:
che i ricavi effettivi siano pari a 30.000,00 euro;
che la società chiuda in perdita per 5.000,00 euro, per effetto di costi deducibili pari a 35.000,00 euro.

Sulla base di queste ipotesi:
prima delle modifiche operate dal DL 138/2011 convertito, la società non sarebbe stata con­siderata “di comodo”, in quanto i ricavi effettivi superavano quelli minimi presunti (25.000,00 euro);
per effetto delle modifiche della “manovra di Ferragosto”, invece, se la società rileva la situazione di perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, essa si considera “di comodo” a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta.

Pertanto, a decorrere dal suddetto periodo d’imposta, la stessa società:
è tenuta a dichiarare il reddito minimo, quantificato in 20.000,00 euro (il 4% di 500.000,00), sia che essa sia una società di capitali, sia che essa sia una società di persone;
se è una società di capitali, è tenuta ad assolvere su questo importo l’IRES con l’aliquota del 38%.
Decorrenza
Entrambe le modifiche normative esaminate (incremento dell’aliquota IRES ed estensione della disciplina ai soggetti in perdita) esplicano efficacia a decorrere dal periodo d’imposta succes­sivo a quello in corso al 17.9.2011.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, pertanto, le novità in esame si applicano dal 2012 (la determinazione del saldo dovuto per il 2011 avviene, quindi, senza tenere conto delle novità).
Ad esempio, prendendo il caso delle società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, il pri­mo periodo d’imposta interessato è il 2012 se la società è in perdita nel 2009, nel 2010 e nel 2011.
5 Effetti ai fini degli acconti
In relazione ad entrambe le novità (incremento dell’aliquota IRES ed estensione della disciplina ai soggetti in perdita), è previsto che, nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d’imposta in cui trovano applicazione le nuove disposizioni (per i soggetti “solari”, si tratta degli acconti dovuti per il 2012), si assume quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe dovuta nell’ipotesi in cui le nuove disposizioni fossero già in vigore.

Definizione delle liti fiscali pendenti

DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. “manovra correttiva”) – Definizione delle liti fiscali pendenti

1 Premessa

Il DL 6.7.2011 n. 98 (c.d. “manovra correttiva”), entrato in vigore il 6.7.2011, è stato convertito nella ?L. 15.7.2011 n. 111, entrata in vigore il 17.7.2011.

La “manovra correttiva” contiene, tra l’altro, un condono avente ad oggetto i processi tributari pendenti, alla data dell’1.5.2011, dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario, la cui disciplina è pressoché identica, salvo alcune peculiarità, a quella prevista a suo tempo dall’art. 16 della L. 289/2002.

Occorre subito evidenziare che, a differenza di quanto accaduto nel 2002, il Legislatore non ha previsto un condono su determinate annualità d’imposta o su eventuali atti notificati dagli uffici impositori, in assenza di contenzioso (in particolare, non è stato riproposto il c.d. “condono tombale”).

Inoltre, si evidenzia che:

il versamento delle somme previste per la definizione delle liti pendenti all’1.5.2011 deve avvenire entro il 30.11.2011;

la domanda di definizione deve invece essere presentata entro il 31.3.2012;

fino al 30.6.2012, i processi definibili rimangono sospesi automaticamente, anche se il contribuente non ha intenzione di avvalersi della definizione.

2 Ambito applicativo della definizione delle liti

La definizione delle liti pendenti non riguarda la totalità dei processi fiscali, ma solo le cause:

relativamente alle quali il ricorso introduttivo è stato notificato alla controparte, al più tardi, il giorno 1.5.2011;

di valore fino a 20.000,00 euro;

in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

2.1 Liti definibili

La nuova disciplina richiede che l’Agenzia delle Entrate sia parte della lite, quindi sono comunque escluse dalla definizione le cause che riguardano tributi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate (es. ICI, TARSU, TOSAP, dazi, accise).

In presenza degli altri requisiti, è invece possibile definire i processi concernenti, ad esempio, IRPEF/IRES, IVA, IRAP, imposta di registro e imposta sulle successioni/donazioni.

Poiché la definizione delle liti è strutturata in maniera pressoché identica a quella a suo tempo prevista con l’art. 16 della L. 289/2002, sulla base di quanto era stato sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile affermare che:

sono definibili i ricorsi presentati contro gli avvisi di accertamento (“redditometro”, studi di settore, percentuali di ricarico, accertamenti basati sul consumo di fattori produttivi come nel “lavoro nero” o nel “tovagliometro”), gli avvisi di maggior valore degli immobili per compravendite soggette ad imposta di registro, gli avvisi con cui viene richiesta una maggiore imposta di successione a causa di infedeltà nella relativa dichiarazione;

se il contribuente, in merito agli atti di cui al punto precedente, omette il ricorso ma presenta impugnazione contro la successiva cartella di pagamento, tale causa non è definibile;

non sono definibili le cartelle di pagamento che derivano da omessi versamenti di imposte indicate nelle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, nonché da omessi versamenti di ritenute indicate nella dichiarazione dei sostituti d’imposta;

non possono essere definiti i processi che si riferiscono a somme chieste a rimborso dal contribuente (si pensi all’IRAP indebitamente pagata dal professionista che si ritiene privo di autonoma organizzazione).

2.2 Pendenza” della lite

La c.d. “pendenza” della lite deve sussistere, come detto, alla data dell’1.5.2011; pertanto:

da un lato, il ricorso deve essere stato notificato entro tale data, restando esclusi i ricorsi presentati dopo l’1.5.2011 contro atti che sono stati notificati prima della suddetta data;

dall’altro, occorre che, all’1.5.2011, la causa, nel senso processuale, sia ancora “in corso”, quindi che, per esempio, siano ancora pendenti i termini per impugnare la sentenza (la causa può essere pendente anche se il giudice ha emanato la sentenza, ma questa non è ancora stata impugnata).

Il contribuente può quindi fruire della definizione se il ricorso è stato notificato, ad esempio, nel corso dell’anno 2008, e la causa, in ragione dell’eventuale appello proposto dal contribuente o dall’Agenzia delle Entrate, non sia ancora terminata.

2.3 Valore della causa

Sono definibili le liti fiscali di valore fino a 20.000,00 euro.

Tale importo:

deve essere riferito all’importo contestato nel ricorso introduttivo al netto di sanzioni e interessi;

coincide, di regola, con quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate, a titolo di imposta, nel provvedimento impugnato.

Pertanto, è definibile un avviso di accertamento con cui vengono richiesti 50.000,00 euro, se le somme a titolo di imposta, al netto delle sanzioni e degli interessi, sono al massimo pari a 20.000,00 euro.

2.4 Pluralità di liti definibili

In presenza di più liti pendenti che possono essere definite, il contribuente più decidere di chiuderne solo alcune, proseguendo il contenzioso in relazione alle altre.

3 Somme dovute per la definizione delle liti

Per quantificare le somme da versare, si fa riferimento al valore della lite.

Pertanto, come sopra indicato, occorre considerare, nella maggioranza dei casi, l’importo richiesto nel provvedimento impugnato a titolo di imposta, al netto di sanzioni e interessi.

3.1 Cause di valore fino a 2.000,00 euro

Se il valore della lite è fino a 2.000,00 euro, deve essere versato un importo fisso di 150,00 euro.

3.2 Cause di valore superiore a 2.000,00 euro

Se il valore della lite, invece, è superiore a 2.000,00 euro, occorre versare:

un importo pari al 10% del valore della lite, se l’Agenzia delle Entrate ha perso la causa;

un importo pari al 50% del valore della lite, se il contribuente ha perso la causa;

un importo pari al 30% del valore della lite, se il giudice non ha ancora emanato la sentenza.

Per calcolare l’entità delle somme da versare, può quindi essere necessario vagliare l’andamento del processo.

Si evidenzia che, talvolta, può essere difficile determinare l’importo da versare, posto che, ove il contribuente abbia vinto la causa solo in parte, il calcolo deve essere effettuato sia sulla “parte” di causa vinta sia su quella persa.

3.3 Somme riscosse in pendenza di contenzioso

Nel processo tributario, di regola il ricorso non sospende la riscossione, quindi il contribuente, anche se ha proposto ricorso, deve corrispondere le somme richieste dall’Agenzia delle Entrate, anche se in certe circostanze solo in parte.

Tali somme sono scomputate dagli importi che il contribuente deve versare per effetto della definizione.

Se le somme già versate eccedono quelle che devono essere pagate per effetto della definizione:

non deve essere corrisposta alcuna somma per la definizione;

l’eccedenza viene restituita solo se l’Agenzia delle Entrate, in precedenza, ha perso la causa.

3.4 Recupero di aiuti di stato

Restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.

4 Versamento delle somme dovute per la definizione delle liti

Le somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti devono essere versate:

entro il 30.11.2011;

in un’unica soluzione.

5 Sintesi del procedimento di definizione delle liti

Schematizzando, la definizione delle liti pendenti avviene sulla base del seguente procedimento:

entro il 30.11.2011, occorre versare le somme dovute per le liti che si intendono definire;

entro il 31.3.2012, bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate la domanda di definizione delle liti pendenti;

fino al 30.6.2012, tutti i processi definibili sono sospesi in via automatica, anche se il contribuente non intende avvalersi della definizione;

le liti per le quali il contribuente ha presentato la domanda di definizione rimangono ulteriormente sospese sino al 30.9.2012;

entro il 30.9.2012, l’Agenzia delle Entrate potrà notificare al contribuente il diniego di definizione, ad esempio perché la lite è di valore superiore a 20.000,00 euro; le somme versate entro il 30.11.2011 saranno restituite, compatibilmente con l’esito del contenzioso in corso;

entro il 30.9.2012, l’Agenzia delle Entrate comunica alla Commissione tributaria o all’organo di giustizia ordinaria (Tribunale, Corte d’Appello o di Cassazione) la regolarità del pagamento eseguito dal contribuente;

successivamente, il giudice dichiara estinto il giudizio.

6 Provvedimenti attuativi

Con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite:

le modalità di versamento delle somme dovute per la definizione delle liti pendenti;

le modalità di presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti;

le ulteriori disposizioni attuative della disciplina in esame.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Tassazione dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo

 INTRODUZIONE DELLA “CEDOLARE SECCA”

II PARTE

6 versamento della “cedolare secca”

La “cedolare secca sugli affitti” è versata con modalità e termini analoghi al versamento dell’IRPEF.

6.1 Versamento in acconto per l’anno 2011

Per i contratti in corso nell’anno 2011 è previsto il versamento di un acconto della “cedolare secca”, pari all’85% dell’imposta dovuta, da effettuare:

in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:

–     la prima rata, nella misura del 40%, entro il 16.6.2011 ovvero entro il 18.7.2011 (in quanto il giorno 16 cade di sabato) con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

–     la seconda rata, nella restante misura del 60%, entro il 30.11.2011;

in unica soluzione, entro il 30.11.2011, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro.

Viene inoltre stabilito che:

per i contratti con decorrenza successiva al 31.5.2011, il versamento dell’acconto è effettuato in un’unica rata entro il 30.11.2011;

per i contratti con decorrenza dall’1.11.2011, il versamento dell’acconto non è dovuto.

Se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera i 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e l’imposta verrà versata in sede di saldo.

Il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2011 non si considera carente se di importo almeno pari all’85% dell’ammontare della “cedolare secca”.

6.2 Versamento in acconto a partire dal periodo d’imposta 2012

A partire dal periodo d’imposta 2012, l’acconto della “cedolare secca” è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente e il versamento deve essere effettuato:

in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:

–     la prima rata, nella misura del 40%, entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

–     la seconda rata, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre;

in unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo dovuto è inferiore a 257,52 euro.

Se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera i 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e l’imposta verrà versata in sede di saldo.

Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% dell’am­montare della “cedolare secca” dovuta per l’anno di riferimento.

6.3 Versamento a saldo

Per il versamento a saldo della “cedolare secca”, compreso quello relativo all’anno 2011, si applicano le disposizioni in materia di versamento a saldo dell’IRPEF.

6.4 Rateizzazione dei versamenti

La “cedolare secca” può essere versata ratealmente, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, con applicazione dei previsti interessi, in relazione agli importi dovuti a titolo di:

prima rata di acconto;

saldo.

6.5 Modalità di versamento

Il versamento della “cedolare secca”, in acconto e a saldo, è eseguito mediante il modello F24.

Tale modalità deve essere utilizzata anche per i versamenti in acconto eseguiti nel corso del 2011 dai soggetti che presentano il modello 730/2011.

7 calcoli di convenienza della “cedolare secca”

Al fine di valutare la convenienza della “cedolare secca”, occorre considerare numerose variabili, in particolare:

il reddito fondiario assoggettato alla tassazione ordinaria, pari all’85% del canone annuo per le locazioni “libere” e al 59,5% per le locazioni “concordate”, mentre la “cedolare secca” si applica all’intero canone annuo;

le aliquote IRPEF e le relative addizionali applicabili;

gli effetti ai fini delle detrazioni dall’IRPEF lorda (detrazioni per tipologie reddituali, per carichi di famiglia, per spese detraibili);

la presenza di crediti d’imposta;

l’imposta di registro dovuta sul canone annuo, pari al 2% (di cui metà a carico del locatore) e l’imposta di bollo sul contratto di locazione, che vengono sostituite dalla “cedolare secca”;

la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.

Prescindendo dalle detrazioni e dai crediti IRPEF, dall’imposta di bollo e dall’aggiornamento del ca­no­ne di locazione, si può affermare che se il contribuente consegue un reddito complessivo, compreso quello derivante dalla locazione e al netto degli oneri deducibili, inferiore a 15.000,00 euro (ali­quota IRPEF del 23%), ha poca o nessuna convenienza ad esercitare l’opzione per la “cedolare secca”.

Infatti, senza “cedolare secca”, l’incidenza del prelievo IRPEF, delle addizionali regionale e comunale (che si ipotizzano pari all’1,50%) e dell’imposta di registro (per metà a carico del locatore) è pari:

al 21,825% [85 ´ (23% + 1,50%) + 100 x 1%]del canone annuo di locazione se il contratto è “libero” (es. 4 + 4), mentre optando per la “cedolare secca” si applicherebbe l’aliquota del 21%;

al 15,577% [59,5 ´ (23% + 1,50%) + 100 x 1%]del canone annuo se il contratto è “concordato” (es. 3 + 2), mentre optando per la “cedolare secca” si applicherebbe l’aliquota del 19%.

A parità di condizioni, per un reddito complessivo compreso tra 15.000,00 e 28.000,00 euro (aliquota marginale IRPEF del 27%), invece:

in caso di contratto “libero” (4 + 4), il regime ordinario porterebbe ad un prelievo pari al 25,225% del canone an­nuo, contro il 21% della “cedolare secca”;

in caso di contratto “concordato” (3 + 2), il regime ordinario comporterebbe un prelievo pari al 17,957% del canone annuo, contro il 19% della “cedolare secca”.

Al crescere dell’aliquota marginale IRPEF, il beneficio legato all’applicazione del regime della “cedolare secca” si fa più sensibile: per un reddito complessivo compreso tra 28.000,00 e 55.000,00 euro (aliquota marginale IRPEF del 38%):

per i contratti “liberi”, rispetto ad un prelievo ordinario pari al 34,575% del canone annuo, la “cedolare secca” comporta un risparmio pari al 13,575% del canone stesso;

per i contratti “concordati”, rispetto ad un prelievo ordinario pari al 24,50% del canone annuo, la “cedolare secca” comporta un isparmio pari al 5,5% del canone stesso.

Lo Studio è a disposizione per effettuare calcoli di convenienza in relazione alle specifiche situazioni.

8 Applicazione della disciplina relativa all’IRPEF

Per quanto non diversamente stabilito, alla “cedolare secca sugli affitti” si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso relative all’IRPEF.

9 nuove sanzioni relative ai contratti di locazione

Il DLgs. 23/2011 prevede un inasprimento delle sanzioni in caso di:

mancata registrazione del contratto di locazione di immobili abitativi;

mancata dichiarazione dei redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo.

9.1 omessa registrazione

In caso di mancata registrazione nei termini del contratto di locazione di immobili abitativi, oltre alle ordinarie sanzioni amministrative (dal 120% al 240% dell’imposta non pagata) e civilistiche (nullità del contratto di locazione), il DLgs. 23/2011 prevede ulteriori sanzioni “indirette”.

Infatti, il contratto di locazione di immobili abitativi non registrato nei termini:

avrà durata di 4 anni dal momento della registrazione (volontaria o d’ufficio);

si rinnoverà con le modalità previste dall’art. 2 della L. 431/98, che prevede un rinnovo tacito di altri 4 anni, salve specifiche ipotesi tassativamente previste dalla norma, con ulteriori limiti al secondo rinnovo;

comporterà un canone di locazione pari al triplo della rendita catastale (tenendo conto, ma solo dal secondo anno, dell’aggiornamento ISTAT), a meno che il canone fissato dalle parti sia inferiore a tale cifra (nel qual caso, opererà il canone pattuito).

Le medesime sanzioni si applicano anche ove:

nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo del canone inferiore a quello effettivo;

sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

Le nuove sanzioni “indirette” non si applicano nel caso in cui la registrazione sia effettuata entro la suddetta data del 6.6.2011.

9.2 omessa dichiarazione del reddito

Qualora il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non sia dichiarato, in tutto o in parte, le sanzioni amministrative di cui all’art. 1 co. 1 del DLgs. 18.12.97 n. 471 (omessa presentazione della dichiarazione) e all’art. 1 co. 2 dello stesso DLgs. 471/97 (indicazione in dichiarazione di un reddito imponibile infe­rio­re a quello accertato), sono raddoppiate, e risultano quindi comprese, rispettivamente:

tra un minimo del 240% ed un massimo del 480% delle imposte dovute, se il contribuente (locatore) ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi;

tra un minimo del 200% ed un massimo del 400% delle maggiori imposte dovute, se il contribuente (locatore) ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma vi ha indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato.

Inoltre, viene stabilito che le suddette sanzioni amministrative e quelle per omesso versamento si applichino senza alcuna riduzione nei confronti del contribuente che:

definisca l’accertamento relativo a redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi;

ovvero rinunci ad impugnare l’accertamento stesso.

10 abolizione della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza

Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 23/2011, a decorrere dal 7.4.2011, per i contratti di locazione registrati non è più necessario presentare la comunicazione c.d. “antiterrorismo”.

Tale comunicazione doveva essere effettuata:

dal soggetto locatore;

entro 48 ore dalla consegna del fabbricato, in caso di concessione in locazione superiore ad un mese;

all’Autorità di pubblica sicurezza;

direttamente, o a mezzo raccomandata A/R.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti

Cedolare secca” sui canoni di locazione di immobili abitativi

TASSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO – INTRODUZIONE DELLA “CEDOLARE SECCA”

1 “Cedolare secca” sui canoni di locazione di immobili abitativi

Per effetto dell’art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, il locatore, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento di unità immo­biliari ad uso abitativo e relative pertinenze, può optare per il nuovo regime di determinazione del reddito, definito “cedolare secca sugli affitti”, in alternativa a quello ordinario.

1.1 Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della disciplina della “cedolare secca” sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011.

1.2 Entrata in vigore e decorrenza

Le nuove disposizioni sulla “cedolare secca” sono entrate in vigore il 7.4.2011, ma si applicano a decorrere dall’anno 2011.

2 Ambito di applicazione della “cedolare secca”

La “cedolare secca” sostituisce:

? l’IRPEF e le relative addizionali applicabili al reddito fondiario prodotto dalle unità immo­biliari alle quali si riferisce l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel periodo di durata dell’op­zione;

? l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per i quali si applica l’opzione;

? l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione.

La “cedolare secca” sostituisce l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione, qualora:

? alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la “cedolare secca”;

? venga esercitata l’opzione per la “cedolare secca” per il periodo di durata della proroga.

2.1 Ambito soggettivo

Affinché il locatore di un’unità immobiliare abitativa possa beneficiare del nuovo regime fiscale opzionale è necessario che:

? sia un soggetto passivo IRPEF;

? la locazione sia effettuata al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni.

Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011, la facoltà di optare per la “cedo­­lare secca” è limitata ai locatori persone fisiche.

Società semplici

Le società semplici sono quindi escluse dal novero dei soggetti interessati dal nuovo regime.

2.2 Ambito oggettivo

La “cedolare secca” può essere applicata, in alternativa al regime impositivo ordinario, in relazione alla loca­zione di immobili ad uso abitativo e alle sole pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.

La “cedolare secca” non si applica alle locazioni di immobili ad uso abitativo effettuate nell’eser­ci­zio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.

3 Base imponibile della “cedolare secca”

La “cedolare secca” si applica al canone di locazione annuo delle unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze.

4 Aliquote della “cedolare secca”

La “cedolare secca” è dovuta nella misura:

? del 21%;

? ovvero del 19%, in relazione ai contratti di locazione “concordati” stipulati ai sensi degli artt. 2 co. 3 e 8 della L. 9.12.98 n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni “ad alta tensione abitativa”.

5 Opzione per la “cedolare secca”

L’opzione per la “cedolare secca” riguarda il singolo immobile, purché ad uso abitativo e locato per finalità abitative.

Se l’immobile locato è posseduto da più soggetti in regime di comproprietà (o di contitolarità del medesimo diritto reale di godimento, es. usufrutto), la “cedolare secca” può essere applicata anche solo da alcuni dei locatori comproprietari (o contitolari) che soddisfino i suddetti requisiti.

5.1 Esercizio dell’opzione

L’opzione per la “cedolare secca” deve avvenire:

? in sede di registrazione del contratto (anche volontaria o in caso d’uso, ove non ricorra l’obbligo di registrazione in termine fisso), oppure entro il termine per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per le annualità successive alla prima o per la proroga (anche tacita) del contratto;

? oppure in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito, per i contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso (e che non sono stati volontariamente registrati), ovvero per i contratti in corso nel 2011.

5.1.1 Rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione

In ogni caso, l’opzione per la “cedolare secca” è efficace solo ove il locatore comunichi preventiva­men­te al conduttore, con lettera raccomandata, la propria rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiorna­men­to del canone di locazione, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo.

5.1.2 Modalità di registrazione del contratto e contestuale esercizio dell’opzione

Per rendere possibile la registrazione e la contestuale opzione per la “cedolare secca”, il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 ha reso disponibile un nuovo modello di registrazione (“modello SIRIA”) e modificato il tradizionale “modello 69”.

5.2 Durata e revoca dell’opzione

L’opzione per la “cedolare secca”:

? ha validità per tutta la durata del contratto di locazione (o della proroga); tuttavia, l’opzione può decorrere anche da annualità successive alla prima, con effetto per il residuo periodo di durata del contratto;

? può essere revocata in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata, purché ciò avvenga entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento; tuttavia, la revoca dell’opzione non impedisce di esercitarla nuovamente nelle annualità successive.

5.3 Effetti dell’opzione

Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della “cedolare secca” è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT.

Il reddito assoggettato alla “cedolare secca” rileva:

per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o bene­fici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, collegati al possesso di requisiti reddituali;

ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

5.4 Disciplina transitoria

In via transitoria, il provv. Agenzia delle Entrate 7.4.2011 ha stabilito che:

per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7.4.2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7.4.2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può applicare la “cedolare secca” in sede di dichiarazione dei redditi per il 2011 da presentare nell’anno 2012; in tali ipotesi, non vengono rimborsate le imposte di registro e di bollo già versate e il locatore è tenuto, per il periodo d’imposta 2011, al versa­men­to, se dovuto, dell’acconto della “cedolare secca”;

per i contratti registrati a partire dal 7.4.2011, l’opzione per la “cedolare secca” si esprime in sede di registrazione del contratto;

per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7.4.2011 e il 6.6.2011 (cioè stipulati dall’8.3.2011 al 7.5.2011 o la cui decorrenza, se anteriore alla stipula, è fissata dall’8.3.2011 al 7.5.2011), la registrazione, anche ai fini dell’opzione per la “cedolare secca”, può essere effettuata entro il suddetto termine del 6.6.2011;

entro lo stesso termine del 6.6.2011 può essere effettuata l’opzione per la “cedolare secca” per i contratti il cui termine di pagamento dell’imposta di registro dovuta sulla proroga scade nel medesimo periodo 7.4.2011 – 6.6.2011;

in caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7.4.2011 ovvero di riso­lu­zione per la quale, alla predetta data, non è scaduto il termine per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione stessa, l’opzione per l’applicazione della “cedolare secca” si può esprimere anche entro il termine di versamento dell’imposta di registro relativa alla risoluzione; l’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente la non applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e vincola il locatore al versamento d’acconto, ove dovuto, della “cedolare secca” relativa al periodo d’imposta 2011.

La disciplina “ordinaria” della registrazione (e dell’opzione per la “cedolare secca”) si applica, quindi, a partire dai contratti il cui termine di registrazione scade dal 7.6.2011: si tratta dei contratti che, per effetto del termine di 30 giorni per la registrazione, sono stati sottoscritti (o che hanno decorrenza, anteriore alla stipula) a partire dall’8.5.2011.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.