“Il Tar Campania sull’avvalimento: la qualità non è un ostacolo” di Andrea Mascolini

Da Italia Oggi del 12.05.11

LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AZIENDALE PUÒ ESSERE OGGETTO DI AVVALIMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI.

E’ quanto afferma il Tar Campania, Salerno, sezione prima, con la sentenza del 29 aprile 2011 n. 813 che ha esaminato l’applicabilità dell’istituto, chiarendo in primis che la disciplina del Codice «non pone alcuna limitazione all’avvalimento se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale». Da ciò quindi la portata generale dell’avvalimento, introdotto nell’ordinamento comunitario e nazionale al fine di rimuovere ogni ostacolo al libero esercizio dell’imprenditorialità e garantire la massima partecipazione alle procedure di gara e la par condicio dei concorrenti. Per quel che attiene lo specifico profilo legato alla certificazione di qualità aziendale, la sentenza lo inquadra come «requisito speciale di carattere (pur sempre) tecnico-organizzativo», in quanto funzionale a garantire la stazione appaltante in fase esecutiva del contratto, rispetto alle modalità di gestione della struttura aziendale e alla sua efficacia sul processo operatore. Il Tar evidenzia come la certificazione di qualità è sempre intesa a garantire la (obiettiva) qualità dell’adempimento e non solo la (mera e soggettiva) idoneità professionale del concorrente pur sempre strumentale alla prima. I giudici quindi non aderiscono alla tesi giurisprudenziale per cui (una volta chiarito che l’avvalimento è la regola e le sue limitazioni le eccezioni) che la detta certificazione debba necessariamente far capo (salvo il riscontro di abusi e la doverosa verifica di effettività) unicamente al concorrente con conseguente impossibilità di ausilio per avvalimento.. Dal punto di vista operativo il soggetto che finirebbe per prestare la certificazione non dovrà limitarsi al prestito del solo «documento» contenente la certificazione, ma sarà tenuto a mettere a disposizione del soggetto avvalente, «il complesso della propria organizzazione aziendale ovvero il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa». I giudici ammettono quindi che, in questo caso, l’impresa concorrente possa assumere le vesti di un mero centro di imputazione di rapporti giuridici e limitare la sua attività al coordinamento delle prestazioni dell’impresa ausiliaria. Rimane ferma però la responsabilità di carattere solidale tra l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria.

I GENERAL CONTRACTOR IMPUGNANO IL REGOLAMENTO DEL CODICE DEGLI APPALTI

di Mauro Buzio*  – Italia Oggi del 12.05.11

* presidente Anisig (Associazione nazionale imprese specializzate in indagini geognostiche)

Il possesso del patentino per il settore degli specialisti del sottosuolo è una condizione obbligatoria inserita anche nel nuovo regolamento del codice degli appalti pubblici, che entrerà in vigore il prossimo 9 giugno, dove all’art. 79 comma 19, si afferma che «Per la qualificazione nelle categorie specializzate, relativamente alla I classifica di importo l’impresa deve dimostrare che nel proprio organico sia presente almeno un operaio, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato».

Questa condizione deve avere allarmato le grandi imprese generali, che, nonostante il patentino sia stato inserito come obbligo all’interno del contratto siglato da Ance (associazione alla quale afferiscono la maggior parte delle imprese generali) e dai sindacati, adesso si sono accorte del problema e hanno deciso di impugnare, in via eccezionale avanti al capo dello stato, il nuovo regolamento del codice unico degli appalti.

Il perchè è presto detto. Il nuovo Regolamento, modificando la declaratoria della cat. Soa OS21, induce gli operatori specializzati a una riqualificazione della stessa e istituendo anche una nuova Soa dedicata alle imprese geotecniche, la OS20B, obbliga gli operatori interessati alla qualificazione secondo i nuovi criteri.

Per riqualificarsi in OS21 e per possedere la nuova Soa OS20B occorrerà finalmente dimostrare di avere alle proprie dipendenze personale qualificato dotato di patentino, e ciò per le imprese generali, che hanno sempre posseduto le categorie superspecialistiche senza alcun onere ma solo con il fatturato realizzato utilizzando le capacità operative delle subappaltatrici, costituisce indubbiamente un grosso danno (ovvero le costringerebbe a investire oppure a perdere categorie Soa acquisite).

Si cerca, in altri termini, di concludere l’operazione che ha portato già allo stralcio dell’allegato A1 ripristinando i vecchi criteri di ottenimento delle Soa e perpetuando cosi quel regime di concorrenza distorta indotto dal proliferare incontrollato di società, prive di quella effettiva specializzazione, che si dovrebbe concretizzare invece nel possesso di adeguata struttura operativa (personale e attrezzature).

Eliminando dal regolamento l’obbligatorietà del patentino si vanificherebbero tra l’altro il tempo e le risorse economiche destinati nei mesi scorsi alla formazione di oltre mille addetti, formati anche grazie al sistema bilaterale del Formedil, di cui l’Ance è parte integrante.

Se a ciò si aggiunge la richiesta di aumentare la quota di opere speciali fruibile dalle imprese generali per incrementare la loro Soa, si completa un quadro assai deprimente che intende relegare sempre più le imprese superspecialistiche a un ruolo meramente marginale nel sistema degli appalti pubblici, a tutto detrimento di quella qualità di esecuzione dei lavori pubblici, troppo spesso sbandierata solo a parole dai nostri massimi rappresentanti dell’imprenditoria nazionale.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Legge 231 anche per le imprese individuali

LA CORTE DI CASSAZIONE CAMBIA ROTTA SULLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMPLIA LA SUA PORTATA

Fino a ieri tutti i collegi di legittimità avevano sostenuto che soltanto gli enti dotati di personalità giuridica strutturati in forma societaria o pluripersonale potevano essere gravati degli obblighi nascenti dal dlgs 231/2001.

Il 20 aprile 2011 invece la Corte di Cassazione con la sentenza numero 15657  ha respinto il ricorso di una piccola azienda di Caltanissetta coinvolta nell’ambito di un’inchiesta sullo smaltimento illecito dei rifiuti e con un’inversione di tendenza sulla portata applicativa della 231 ha previsto l’applicazione delle dette norme sulla responsabilità amministrativa degli enti anche all’impresa individuale.
Fermo restando che requisito per l’applicabilità della 231 è la personalità giuridica si muove dalla premessa che l’attività d’impresa fa comunque capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica. Quindi l’impresa individuale può essere assimilata ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore . Infatti per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore come persona fisica.
La Cassazione poi precisa che è indubbio a questo punto che la disciplina dettata dal dlgs 231/01 sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata unipersonali, infatti molto spesso le imprese individuali ricorrono a una organizzazione interna talmente complessa che prescinde dall’ intervento del titolare dell’impresa per la soluzione di determinate problematiche e che invece spesso coinvolge la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore, ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale.
Una interpretazione delle norma orientata alla Carta fondamentale, dicono i giudici, dovrebbe indurre a conferire all’articolo 1 della 231 «una portata più ampia», tanto più che «non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale a esclusione ma, semmai, ad una implicita inclusione dell’area dei destinatari della norma».


Lo Studio è a disposizione per valutare l’opportunità di adottare il modello organizzativo

Effetti della decadenza dall’agevolazione prima casa

 

EFFETTI DELLA DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” IN CASO DI TRASFERIMENTI OPERATI PER SUCCESSIONE O DONAZIONE A FAVORE DI PIÙ COEREDI O DONATARI

Nella ris. 15.3.2011 n. 33, l‘Agenzia delle Entrate esamina gli effetti della decadenza dall’agevolazione prima casa (goduta in relazione alle sole imposte ipotecaria e catastale), in caso di trasferimenti operati per successione o donazione a favore di più coeredi o donatari.

Applicazione dell’agevolazione prima casa ai trasferimenti per successione o donazione

A norma dell’art.  69 co. 3 della  L. 342 / 2000, le imposte ipotecaria e catastale trovano applicazione in misura fissa nel caso in cui oggetto di successione o donazione sia un immobile non di lusso per il quale anche uno solo dei beneficiari sia in possesso dei requisiti agevolativi previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al  DPR 131/86 e presti le necessarie dichiarazioni.

Pertanto, possono godere del beneficio dell’applicazione delle imposte in misura fissa anche coeredi o donatari che non sono in possesso dei requisiti. In tal caso, ci si può domandare quali effetti la dichiarazione mendace del dichiarante riverberi sull’agevolazione goduta dagli altri coeredi.

Effetti della decadenza e della mendacità delle dichiarazioni prestate da un coerede

In proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • nel caso in cui il coerede (o donatario) presti una dichiarazione mendace, la decadenza dall’agevolazione si perfeziona in capo a tutti gli eredi, di modo che tutti devono restituire le imposte risparmiate, ma la sanzione sarà applicabile al solo erede che ha prestato la dichiarazione mendace;
  • nel caso in cui l’erede (o il donatario) che abbia prestato la dichiarazione non trasferisca la propria residenza nel Comune entro 18 mesi dal trasferimento immobiliare, la decadenza dall’agevolazione opera per intero, ma il recupero dell’imposta, come anche la sanzione, saranno applicate al solo erede (o donatario) che abbia reso la dichiarazione;
  • ove il beneficiario dichiarante rivenda l’immobile prima di 5 anni dall’acquisto per successione o donazione, e non proceda entro 1 anno ad acquistare una nuova abitazione principale, la decadenza opera per intero, sicché tutti gli eredi (donatari) perdono il beneficio, ma il recupero dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni si applicano solo in capo al dichiarante;
  • ove la rivendita dell’immobile agevolato prima dei 5 anni venga operata da un erede (donatario) diverso da quello che aveva prestato le dichiarazioni, non si realizza nessuna decadenza dall’agevolazione, neppure in capo al soggetto che ha effettuato l’alienazione infraquinquennale.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

 

News n. 7 – 2011 – Compensi degli amministratori deducibili

I compensi degli amministratori sono deducibili e l’Amministrazione non ha il potere di sindacarne l’importo. Secondo la Cassazione 24957/2010 è necessaria una delibera esplicita che ne preveda l’elargizione.

A pochi mesi di distanza dall’ ordinanza che aveva dichiarato indeducibili i compensi degli amministratori nelle società di capitali, in base ad una lettura discutibile dell’art. 62, Tuir ante riforma Ires, la Corte di Cassazione rimette le cose in ordine.
Con sentenza depositata il 10 dicembre scorso n. 24957/2010 infatti, la Cassazione dà per scontata la deducibilità dei compensi degli amministratori pagati da società di capitali – purché siano formalizzati con delibera – e rimette all’esclusiva scelta dell’impresa la determinazione del loro importo
Compensi deducibili e importo insindacabile dal Fisco
La sentenza della corte di cassazione 10 dicembre 2010, n. 24957 ha affermato la piena deducibilità dei compensi amministratori deliberati e liquidati dalle società di capitali e ha chiarito che l’amministrazione finanziaria non ha il potere di disquisire sui loro importi o di riportarli al cd. “valore normale”.
La “confusione” interpretativa che s’è creata sulla questione della deducibilità dei compensi degli amministratori è annosa. La corte di cassazione, con la sentenza richiamata, cerca di ristabilire chiarezza, facendo forza sul richiamo di precedenti pronunce conformi, ma senza esplicitamente rinnegare la recente ordinanza n. 18702 dello scorso 13 agosto 2010 che dichiarava l’indeducibilità dei compensi ad oggetto.
Va dunque considerata scontata la deducibilità dei compensi degli amministratori, il dato rilevante è quindi il concetto di insindacabilità del loro importo da parte dell’amministrazione finanziaria. Ciò è assolutamente condivisibile in quanto era da considerarsi inaccettabile un’interpretazione che negava a monte la deducibilità dei compensi degli amministratori delle società di capitali assimilandoli a quelli  degli imprenditori individuali, così come la possibilità di appellarsi ad un comportamento antieconomico per sindacare l’importo dei compensi medesimi.
Ad aggiungersi che, essendo il compenso degli amministratori deducibile per cassa, il pagamento di importi particolarmente alti non comporta un danno per l’erario in quanto la tassazione in capo all’amministratore persona fisica può arrivare al 43% (a cui vanno aggiunte le addizionali Irpef e gli oneri contributivi in capo alla società e all’amministratore), mentre quella in capo alla società di capitali è limitata.
Inerenza e congruità dei compensi
Il Tuir comprende i compensi tra gli oneri deducibili. Ciò posto, ci si può occupare eventualmente della congruità degli importi corrisposti e non già della loro deducibilità. Tale aspetto è stato peraltro oggetto di una recente risposta del ministero dell’economia del 30 settembre scorso, che riportava l’attenzione al principio di inerenza, stabilendo che la deducibilità dei compensi fosse comunque condizionata al rispetto di detto requisito.
Non esistono disposizioni nel Tuir o nella norma antielusiva (art. 37-bis, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600) che legittimino il Fisco a procedere alla contestazione della congruità dei compensi degli amministratori.
Deliberazione esplicita
Guardando poi alle norme del codice civile, si può affermare che la spettanza e la deducibilità dei compensi agli amministratori sia da determinarsi sulla base del consenso che si forma tra le parti. e sulla base di questo principio non v’è spazio al riconoscimento di un potere di valutazione in termini di congruità dell’importo da parte dell’amministrazione finanziaria.
Ecco pertanto che, come ricorda la cassazione, ciò che rimane condizione indefettibile per la deducibilità fiscale dei compensi è certamente la necessità di formalizzare la decisione di assegnazione degli stessi per mezzo di delibera, nel rispetto di quanto stabilito dal codice civile.
In tal senso la mera approvazione del bilancio nel quale il compenso viene accolto non può considerarsi sufficiente al fine del riconoscimento della deducibilità , ma è necessaria una deliberazione esplicita.
Va ricordato che è da considerarsi sempre legittima, ai fini della deduzione del compenso, l’adozione dello stesso per mezzo di una singola delibera assembleare che fissi l’emolumento, senza passare anche per una delibera del consiglio di amministrazione.

News N. 6 – 2011

Per favorire l’ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, la Legge 185 del 2000 ha previsto una serie di agevolazioni per persone fisiche o società di persone che intendano avviare un’attività nei settori della produzione di beni o di servizi.
Per le persone fisiche che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo  è previsto un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato a copertura del 100% degli investimenti. Inoltre è previsto un contributo a fondo perduto anche per la gestione. L’investimento complessivo non può superare i 25.823,00 Euro (Iva esclusa).
Per le persone che intendano avviare un’attività imprenditoriale in forma di società di persone sono previsti sia un contributo a fondo perduto che un finanziamento a tasso agevolato. Inoltre è previsto un contributo a fondo perduto anche sulle spese relative al primo anno di attività. L’investimento complessivo non può superare i 129.114,00 Euro (Iva esclusa).
Se sei intenzionato ad avviare una attività informati sulle agevolazioni e sui finanziamenti previsti.
Siamo  a disposizione per qualsiasi chiarimento.

News N. 5 – 2011 – Operatori Iva “intracomunitari”: accesso al Vies sotto stretto controllo

L’inclusione nell’archivio informatico (Vies) non è più automatica ma subordinata ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Chi apre la partita Iva deve, infatti, comunicare (nel modello AA7 o AA9), nel momento dell’apertura, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie; le operazioni potranno essere intraprese solamente se l’Amministrazione finanziaria non ha nulla da obiettare.
Infatti, un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 29/12/2010, ha individuato le modalità da seguire per negare o revocare l’autorizzazione allo svolgimento di tali transazioni; un secondo provvedimento sempre pubblicato il 29/12/2010 ha stabilito i criteri di accesso al Vies (archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie).
Il D.L., rispondendo a quanto sollecitato dalla Comunità europea (Regolamento Ue n. 904/2010) contro le frodi Iva, mette in campo un meccanismo di più stretto controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori i confini nazionali e nello spazio comunitario.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate sottoporrà i neo-professionisti e i neo-imprenditori (individuali o societari) ad una serie di controlli mirati prima di dare il via libera agli scambi oltre frontiera.
Per conseguenza, anche l’inclusione nel Vies potrà avvenire soltanto dopo aver verificato l’affidabilità degli operatori, la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
La nuova procedura riguarda i contribuenti residenti nello Stato, gli operatori che vi stabiliscono una stabile organizzazione e quelli che si identificano direttamente ai fini Iva.
L’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni, darà il proprio parere ed eventualmente emanerà un provvedimento di diniego all’autorizzazione; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore dal 31° giorno potrà allargare la propria attività oltre confine (formandosi, in tal modo, il cd. silenzio assenso).
Nei suddetti 30 giorni l’Amministrazione effettuerà alcuni controlli preliminari per verificare i requisiti dichiarati dall’operatore (a cominciare da quelli soggettivi e oggettivi necessari per l’identificazione ai fini Iva) e controllerà se ci sono pendenze di carattere fiscale o non (evasione fiscale, frodi o inadempienze di altro genere) che possono compromettere l’affidabilità del richiedente o delle persone a lui collegate e determinare posizioni a rischio frode.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria avrà sei mesi di tempo per effettuare i controlli sui contribuenti già inserititi nella banca dati Vies.
Se a fine periodo l’esito è negativo (per il contribuente), un provvedimento sancirà la loro esclusione dall’elenco dei soggetti passivi autorizzati alle operazione intracomunitarie.

I soggetti già in possesso di partita Iva
I controlli interesseranno anche coloro che sono già in possesso di partita Iva.
Tali “vecchi” soggetti, come regola generale, potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di intraprendere le operazioni intracomunitarie (sottoponendosi alla stessa trafila di controlli sopra descritta) oppure, al contrario, quella di rinunciare agli scambi europei.
La manifestazione di volontà “positiva” è espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.L. 78/2010), pena l’esclusione, entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
Per gli operatori che, invece, hanno aperto partita Iva prima del 31 maggio 2010, l’esclusione dal Vies è prevista per la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, oppure per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi Iva per il 2009.
Una volta estromessi dall’elenco, si ritorna al punto di partenza: per effettuare operazioni intracomunitarie è necessaria la dichiarazione di volontà e il mancato diniego dell’Amministrazione entro i 30 giorni.
Infine, il provvedimento di revoca dalla registrazione nell’archivio può essere emesso anche a seguito di una normale attività di accertamento.

Comunicazione contenente la dichiarazione di volere effettuare operazioni intracomunitarie
I soggetti che iniziano l’attività in Italia, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica (di cui all’art. 9 del D.L. n. 7 del 31/1/2007), se tenuti a tale adempimento.
Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l’eventuale volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II capo II del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331. Tale volontà viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
I soggetti già titolari di partita IVA possono:
– dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
– comunicare, con le stesse modalità la volontà di retrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizione dell’apposita istanza da parte dell’Agenzia.

News n. 4 – Applicabilità dell’aliquota IVA del 4% ai lavori di miglioramento della “prima casa” in corso di costruzione

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 22.2.2011 n. 22,  l’aliquota IVA del 4% (prevista dal n. 39 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72), può trovare applicazione alle prestazioni di servizi commissionate, in corso d’opera, direttamente dalla persona fisica, all’impresa appaltatrice che sta edificando la sua “prima casa”, al fine di apportare alcune migliorie all’abitazione.
Il caso di specie
Nel caso di specie, una cooperativa edilizia a proprietà divisa commissionava la costruzione di abitazioni “non di lusso” ad una società costruttrice. In corso di edificazione, il socio della cooperativa richiedeva alla medesima ditta appaltatrice alcuni interventi aggiuntivi migliorativi, sull’immobile abitativo destinato a divenire la sua prima casa. Egli concordava e gestiva direttamente con l’impresa appaltatrice l’esecuzione ed il pagamento delle opere extracapitolato richieste.
Applicazione dell’IVA al 4%
Nel caso di specie, secondo quanto chiarito dall’Agenzia, l’aliquota agevolata del 4% prevista dal n. 39) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, trova applicazione, non solo alle prestazioni rese dall’appaltatore nei confronti della cooperativa ed aventi ad oggetto la costruzione dell’immobile non di lusso, ma anche alle prestazioni rese nei confronti del singolo socio, relative agli interventi di miglioria (extracapitolato).
Inserimento delle migliorie nell’ambito della “costruzione”
Secondo l’Agenzia le prestazioni richieste dal socio alla società costruttrice non hanno ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia (per il quale l’aliquota del 4% non potrebbe applicarsi), in quanto l’alloggio su cui intervengono i lavori non è ancora completamente realizzato. Invece, esse si inseriscono nel processo di costruzione dell’immobile e perseguono lo scopo di introdurre materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una migliore funzionalità dell’abitazione. Pertanto – conclude l’Agenzia – tali prestazioni, in quanto relative alla costruzione dell’immobile ed operate nei confronti del socio persona fisica, possono usufruire dell’aliquota agevolata del 4%, a condizione che:
•   il socio sia in possesso delle condizioni agevolative “prima casa”, definite dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86 e renda le dichiarazioni richieste dalla legge;
•   l’abitazione, dopo le “migliorie”, conservi le caratteristiche non di lusso di cui al DM 2.8.69.

News N. 3 – 2011

Nato nei Paesi di Common Law e accolto nel nostro paese con la ratifica della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, il TRUST si sta sempre più affermando come valido strumento di pianificazione patrimoniale e fiscale, non solo per le imprese, ma anche per le famiglie.
Il TRUST è un istituto che permette il perseguimento di molteplici finalità come trasferimenti immobiliari, successioni, regolazione dei rapporti coniugali, liquidazioni societarie ecc.
I beni in TRUST non possono essere aggrediti dai creditori del settlor (poiché i beni non sono più di sua proprietà) né dai creditori del trustee (perché i beni che questi amministra sono segregati in trust) né dai creditori dei beneficiari, salvo il caso di azione revocatoria.
Di seguito alcune applicazioni pratiche del TRUST:
• Amministrazione e protezione del patrimonio familiare.
• Gestione separata di una parte di patrimonio mobiliare.
• Gestione di valori mobiliari mediante il conferimento della liquidità in TRUST e possibilità di acquisto di immobili, di quote di fondi comuni, di quote societarie o costituzione di società da affidare in gestione al trustee.
• Tutela di minori ed incapaci.
• Costituzione di patrimoni di scopo.
• Pianificazione della successione aziendale.
• Raggruppamento di pacchetti azionari di diversi gruppi proprietari per l’esercizio del voto in assemblea più compatto e affidabile di un sindacato di voto.
La Corporate Advisors, società di consulenza aziendale che si occupa dell’elaborazione della contabilità e delle dichiarazioni fiscali per i clienti dello Studio Giuliano e Di Gravio, svolge anche la funzione di Trust Company, al fine di fornire una consulenza globale attraverso i servizi che sono esposti nella brochure in allegato.

News N. 2 – 2011 – II parte: il regime IVA degli omaggi

Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, a prescindere dal regime di detrazione a monte, che dipende dal costo unitario dei beni dati in omaggio (superiore o meno a 25,82 euro).
Beni rientranti nell’attività propria dell’impresa
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile senza limitazioni.
Ai fini della determinazione della base imponibile, il valore da prendere a riferimento, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 7.7.2009 n. 88 (legge Comunitaria 2008), è il prezzo d’acquisto dei beni e non più il loro “valore normale”.
Documentazione per la cessione
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.
In assenza di rivalsa, l’operazione può essere certificata, alternativamente:

  • emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato sul registro IVA delle vendite, può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tutte le cessioni effettuate nel mese;
  • annotando, su un apposito “registro degli omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Campioni gratuiti
Come già riportato nella newsletter prima parte sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:

  • di modico valore;
  • appositamente contrassegnati, in maniera indelebile;
  • che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.

Beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.
Pertanto, l’IVA “a monte” è:

  • detraibile, se il valore unitario del bene non è superiore a 25,82 euro;
  • indetraibile, se il valore unitario del bene è superiore a 25,82 euro.

Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati
I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta.
Se gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile.

News N. 1 – 2011 – Elenco clienti fornitori, l’invio entro il 31 ottobre 2011

Al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, la Manovra Correttiva 2010 ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000.
Ora, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 dà attuazione a tale obbligo, approvando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
La comunicazione, effettuata con cadenza annuale per tutte le cessioni e le prestazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino, ricevuta fiscale o fattura dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Limitatamente al periodo d’imposta 2010 il limite di € 3.000 è elevato a € 25.000 e la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2011, esclusivamente con riguardo alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
In una tabella riepilogativasono esposte le modalità operative, i termini e la decorrenza del nuovo obbligo, che di fatto si traduce nel ripristino degli elenchi dei clienti-fornitori:

ELENCO CLIENTI – FORNITORI

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

¨    Con il D.L. n. 78/2010 è stato introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000;
¨    con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2010 sono stati individuati i soggetti obbligati, le operazioni interessate, i dati da riportare, nonché le modalità operative ed i termini di presentazione della comunicazione in esame.

AMBITO SOGGETTIVO

(art. 1 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020)

Sono obbligati alla comunicazione in oggetto tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

AMBITO OGGETTIVO

(art. 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020)

La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e … prestazioni di servizi rese e ricevute”:
¨    rilevanti ai fini IVA (le operazioni imponibili, ma anche quelle non imponibili ed esenti);
¨    documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta fiscale;
¨    i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000.
Le operazioni espressamente escluse dagli obblighi di comunicazione sono:
¨    le importazioni;
¨    le esportazioni;
¨    le operazioni attive o passive effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi “black list”;
¨    le operazioni già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
Con riferimento al limite, al raggiungimento del quale si determina l’obbligo di comunicazione è precisato che lo stesso:
¨    si calcola al netto dell’IVA per le operazioni soggette a fatturazione;
¨    è elevato a € 3.600 al lordo dell’IVA, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione, ossia documentate da scontrino / ricevuta fiscale.
Regole particolari valgono per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno solare siano di importo non inferiore a  € 3.000.

DATI DA COMUNICARE

(art. 3 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020)

Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:
¨    anno di riferimento;
¨    partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente, prestatore, acquirente o committente;
¨    per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale:
ü        cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
ü        denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche; per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;
¨    i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l’IVA applicata o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.
Per le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale:
¨    i corrispettivi vanno indicati per l’ammontare comprensivo dell’IVA;
¨    il committente o l’acquirente deve fornire al cedente o prestatore i propri dati identificativi (partita IVA o codice fiscale ovvero, se soggetto non residente, i relativi dati richiesti).
Per l’adempimento in esame non è stato predisposto un “modello” con le relative istruzioni di compilazione. La soluzione adottata si è tradotta nell’elaborazione di un tracciato informatico per l’invio telematico, così come per i vecchi “elenchi clienti – fornitori”.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

(art. 4 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020)

La comunicazione va presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Per l’individuazione delle operazioni da considerare al fine dell’inclusione delle stesse nella comunicazione è necessario avere riguardo:
¨    al momento di registrazione dell’operazione sui registri IVA ovvero, in mancanza
¨    al momento in cui l’operazione è considerata effettuata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.
In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065[3].
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori o omissioni, a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente comunicazione.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI

(art. 5 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2020)

La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
¨    direttamente dal contribuente;
¨    tramite un intermediario abilitato.
Prima dell’invio è necessario verificare la congruenza dei dati, utilizzando l’apposito software che sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. L’avvenuta trasmissione della comunicazione è attestata mediante il rilascio al soggetto di una ricevuta entro 5 giorni lavorativi successivi a quello dell’invio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo e assicurare la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode:
¨    per il periodo d’imposta 2010, è stata innalzata la soglia da € 3.000 a € 25.000 e la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;
¨    per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 aprile 2011 entra in vigore il limite di € 3.000, ferma restando che la comunicazione è limitata alle operazioni soggette all’obbligo di fatturazione;
¨    dal 1° maggio 2011, la norma entra a regime con obblighi estesi alle operazioni a fatturazione non obbligatoria.
Anche per quanto riguarda il termine di invio della comunicazione, solo per il periodo d’imposta 2010, quest’ultima può essere effettuata fino al 31 ottobre 2011.